Cassazione, sentenza n. 8520 del 27/03/2019
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI - IN GENERE Fondazione Ordine Mauriziano - Regime di favore ex art. 88, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Un ente pubblico con prevalente attività sanitaria chiedeva il rimborso di IRPEG e ILOR, invocando il regime previsto per gli enti istituiti esclusivamente per attività previdenziali, assistenziali e sanitarie. La Cassazione ha escluso l’agevolazione perché la legge istitutiva attribuiva all’ente anche compiti di beneficenza, istruzione e culto, sebbene non prevalenti, e la contribuente non aveva provato che essi rientrassero nell’attività assistenziale. Il ricorso contro l’Agenzia è stato rigettato; quello rivolto al Ministero è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
- Agevolazioni Fiscali
- IRES
- Contenzioso
- Processo tributario

