Cassazione, sentenza n. 8536 del 27/03/2019
TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Aree portuali - Attività dei concessionari - Natura concorrenziale - Conseguenze.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8536
- Data
- 27/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Comune aveva assoggettato a ICI le aree demaniali portuali, coperte e scoperte, utilizzate da un concessionario per attività di terminalista; la CTR, riformando parzialmente il primo grado, aveva riconosciuto l’imponibilità anche delle aree scoperte. La Cassazione afferma che tali aree, quando indispensabili a un’attività commerciale privata esercitata in concorrenza e dotate di autonomia funzionale e reddituale, sono suscettibili di accatastamento, non rientrano nella categoria E e non beneficiano dell’esenzione invocata. Esclusi anche i dedotti vizi di omessa pronuncia o motivazione, il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Massima
Sono assoggettate all'ICI le aree scoperte funzionali all'attività dei concessionari di beni demaniali portuali, ove dette aree siano necessarie per lo svolgimento della relativa attività commerciale, esercitata in forma concorrenziale.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con avviso di accertamento notificato il 29.12.2009 il Comune di Genova pretendeva l'assoggettamento ad ICI, per l'anno 2004, di un complesso di aree demaniali marittime, coperte e scoperte (destinate all'attracco di navi, al carico, scarico e movimentazione di contenitori, nonchè a breve sosta dei contenitori stessi), ricevuto in concessione dall'Autorità Portuale di Genova, quantificando l'imposta dovuta complessivamente in Euro 37.926,00.
Avverso tale atto la R. s.r.l. proponeva ricorso, chiedendone l'annullamento, in particolare sulla base dell'asserito diritto a beneficiare dell'esenzione dal tributo delle aree adibite a "banchina".
Con sentenza del 27.1.2012 la CTP adita accoglieva in parte il ricorso, dichiarando la debenza del tributo limitatamente alle aree coperte e riconoscendo, invece, la non applicabilità dello stesso per quanto atteneva alle aree scoperte.
Il Comune di Genova proponeva appello avverso la detta sentenza.
Con sentenza del 19.12.2013, la C.T.R. Liguria accoglieva l'appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:
1) la società concessionaria esercitava all'interno del porto l'attività di terminalista, che non era riconducibile a pubblico servizio;
2) il concessionario operava, seppure nell'ambito di un mercato regolamentato ed in forza di concessione demaniale, come imprenditore che perseguiva il profitto economico fornendo le prestazioni tipiche del terminalista;
3) le aree scoperte sul piano strutturale costituivano la parte preponderante dei beni strumentali per l'esercizio dell'attività;
4) pertanto, le aree scoperte avevano autonoma (o meglio, preponderante) attitudine a produrre reddito, vale a dire integravano il presupposto dell'imposta ICI, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5;
5) in definitiva, le aree scoperte, nella dinamica del ciclo del servizio, rappresentavano un asset fondamentale d'impresa e presentavano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la R. s.r.l., sulla base di cinque motivi. Il Comune di Genova ha resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza, la controricorrente ha depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, art. 2, comma 1, lett. a), art. 5, e D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, per aver la CTR considerato "unità immobiliari" le aree scoperte da essa gestite in concessione.
1.1. Il motivo è infondato.
In tema di ICI, sono assoggettate al pagamento dell'imposta, in quanto non classificabili nella categoria E, le aree cd. scoperte che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell'imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10031 del 20/04/2017).
Appare evidente, pertanto, la natura privata, esercitata in forma concorrenziale, dell'attività dei concessionari dei beni demaniali portuali, per la quale essi sono assoggettabili al pagamento dei tributi anche in tema di ICI, per l'utilizzo delle aree scoperte senza le quali non potrebbero svolgere la propria attività commerciale.
Fermo restando che, in tema d'imposta comunale sugli immobili, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 2, comma 1, lettera a), individuando quale presupposto dell'imposta il possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, e definendo il fabbricato come unità immobiliare iscritta o che dev'essere iscritta nel catasto edilizio urbano, dettano una nozione di immobile urbano assoggettato ad imposta che coincide sostanzialmente con quella di immobile suscettibile di accatastamento (Sez. 5, Sentenza n. 14673 del 23/06/2006), ben può valorizzarsi a tal fine il D.M. n. 28 del 1998 nella parte in cui individua come unità immobiliare altresì le aree che, nello stato in cui si trovano, presentano potenzialità funzionali e reddituali.
L'orientamento in precedenza esposto è stato di recente ribadito da Sez. 5, Ordinanza n. 4221 del 13/02/2019, a mente della quale, in tema di ICI, le aree portuali adibite ad uso commerciale, avendo autonomia funzionale e reddituale, non sono classificabili nella categoria E, la quale si riferisce ad immobili estranei alle attività di commercio e di produzione industriale, con la conseguenza che esse sono assoggettate al pagamento dell'imposta il cui presupposto è che l'area sia suscettibile di costituire un'autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale o grafico o, comunque, motivazione apparente (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR implicitamente escluso il suo diritto all'esenzione dal tributo con riferimento all'intera area in concessione demaniale senza motivare in alcun modo sul punto.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la CTR omesso l'esame dell'applicabilità dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), alle aree gestite in concessione demaniale dai terminal portuali.
4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della omessa pronuncia (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione, sollevata con appello incidentale, della spettanza dell'esenzione sulle aree scoperte.
5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la omessa pronuncia (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione concernente il riconoscimento dell'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b), alle aree scoperte gestite in concessione.
5.1. I quattro motivi, siccome intimamente connessi (avendo ad oggetto tutti la medesima questione), vanno trattati congiuntamente e sono infondati.
Poichè l'esenzione invocata è connessa alla circostanza che le aree scoperte (e, a maggior ragione, quelle coperte) sono state concesse alla ricorrente per l'esercizio di un'attività di servizio pubblico (quella portuale), è implicito nella motivazione resa dalla CTR il disconoscimento del presupposto applicativo dell'esenzione, in virtù del fatto che le dette aree, per quanto utilizzate dalla contribuente nell'ambito di una concessione demaniale, presentano "potenzialità di autonomia funzionale e reddituale", in tal modo reputandosi integrato il presupposto dell'imposta ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5. Non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente (Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non sono configurabili nè il vizio di omessa pronuncia nè quello di omessa motivazione.
In ogni caso, va ricordato che, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purchè senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (Sez. 5, Ordinanza n. 11838 del 12/05/2017). Orbene, questa Corte ha già stabilito che non possono essere classificati in categoria E e, quindi, esenti da ICI, gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. E', infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui "In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino, come nel caso di specie, autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per sè stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare" (Cass. n. 20026/2015).
5.2. Da ultimo, avuto riguardo alle aree coperte, tenuto conto che, per stessa ammissione della ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso), già il giudice di primo grado aveva rigettato la sua domanda con riferimento alle dette aree, la contribuente avrebbe dovuto trascrivere la memoria di costituzione al fine di attestare l'avvenuta proposizione sullo specifico profilo dell'appello incidentale.
6. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e di liquidano come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019
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