Cassazione, sentenza n. 8533 del 27/03/2019

Sentenza n. 8533 del 27/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8533
Data
27/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura proporzionale per trasferimenti di immobili di interesse storico-artistico; la CTR aveva escluso l’estensione delle agevolazioni previste per registro e successioni. La Cassazione ha confermato che il rinvio normativo rilevante è statico e che il successivo spostamento della disposizione sugli immobili vincolati non ha introdotto un’agevolazione ipotecaria e catastale. Ritenuto inoltre sufficientemente specifico l’appello dell’Amministrazione, la Corte ha rigettato il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società V. impugnava il silenzio rifiuto su istanze di rimborso di imposte ipotecarie e catastali versate in occasione degli atti di trasferimento immobiliare del 2006 e del 2008, aventi ad oggetto immobili di interesse storico-artistico per i quali versava l'imposta proporzionale sul prezzo pattuito.

La CTP accoglieva il ricorso con sentenza gravata dall'agenzia delle Entrate.

La CTR del Lazio accoglieva l'appello, affermando l'ammissibilità dell'appello e l'inapplicabilità delle agevolazioni tributarie previste in materia di imposte di registro e di successione alle imposte ipotecarie e catastali. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d'appello indicata in epigrafe, svolgendo due motivi.

L'agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza.

L'avv. A. Missoni ha depositato atto di rinuncia al mandato difensivo.

La ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2. Il ricorso assume, con il primo motivo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, e dell'art. 342 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici regionali affermato l'ammissibilità dell'appello pur in assenza di specificazione dei motivi di gravame, concernenti il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico e sull'assenza di interventi legislativi volti a modificare la normativa vigente che prevede l'applicazione in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali.

3. Con la seconda censura si lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, tariffa Parte I allegata, del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2, e nota all'art. 1, tariffa allegata, nonchè del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici territoriali erroneamente applicato il D.Lgs. n. 347 del 1990, che prevede l'imposizione in misura fissa per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto nonchè per quelli di cui al T.U., art. 1 comma 1, quarto e quinto periodo della tariffa, parte prima allegata, delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 311 del 1986, rilevando come il quarto periodo della citata norma riguarda gli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico e archeologico assoggettati alle Disp. della L. n. 1089 del 1939.

4. La prima censura è infondata.

Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. n. 32954/2018; Cass. n. 13535 del 2018; Cass. n., 24641 del 2018; Cass. n. 30525 del 2018).

5. Parimenti infondata è la seconda censura.

Questa Corte ha ribadito il principio che i trasferimenti di immobili di interesse artistico, storico ed architettonico sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, in quanto quest'ultima, nell'originaria previsione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, nota 1, della tariffa allegata, veniva individuata per le tipologie di atti previste dal quarto e quinto periodo del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma, della tariffa allegata, con un rinvio di tipo fisso o statico, non influenzato, quindi, dalle vicende modificative della norma richiamata, sì che non rileva lo spostamento della previsione di detti beni dal D.P.R. n. 131 citato, art. 1, comma 1, della tariffa allegata, dal terzo al quarto periodo, ad opera della L. n. 488 del 1999, art. 7, (Cass. n. 3573/2009; Cass. n. 21144/2009; Cass., n. 14122/2010; Cass. n. 275/2013; Cass. n. 2277/ 2014; Cass. n. 14996/2018).

La diversa collocazione della previsione agevolativa dell'imposta di registro a favore degli immobili "vincolati", "slittata" dal D.P.R. n. 131 cit., art. 1, della Tariffa allegata, dal 3 al 4 periodo, a cagione della cit. L. 488, art. 7, comma 7, col quale il legislatore ha soltanto voluto ridurre la misura fissa dell'imposta di registrazione in caso di trasferimento di immobili assieme a pertinenze, non può dirsi introduttiva di una nuova agevolazione ipotecaria catastale a favore dei ridetti immobili d'interesse storico artistico (Cass. n. 3573 del 2009).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

3. In assenza di attività difensiva svolta dall'Agenzia, nulla è dovuto per le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019

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