Cassazione, sentenza n. 8532 del 27/03/2019
Sentenza n. 8532 del 27/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8532
- Data
- 27/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava accertamenti ICI relativi a immobili asseritamente non dichiarati o assoggettati a versamenti insufficienti, nonché la capacità processuale del dirigente comunale che aveva proposto appello. La Cassazione ha riconosciuto la legittimazione del dirigente competente, senza necessità di autorizzazione della giunta, e ha escluso che il concessionario della riscossione fosse contitolare del credito. Le censure sulla valutazione dei documenti sono state giudicate inammissibili, così come quella sulla non contestazione, poiché restava autonoma la motivazione documentale della CTR; il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società T. impugnava gli avvisi di accertamento notificati il 4.10.2003, relativi ad Ici per le annualità 1998-2001, eccependo la duplicazione di calcoli, l'erronea attribuzione della proprietà di taluni immobili, appartenenti invece a terzi, nonchè l'erroneo calcolo dell'imposta dovuta, producendo a fondamento della propria opposizione le visure catastali, gli atti notarili di trasferimento immobiliare e riepiloghi relativi alla liquidazione delle imposte.
La sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso veniva annullata in sede di appello per violazione del contraddittorio, a causa della mancata comunicazione dell'udienza di trattazione alla contribuente.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla CTP di Roma che, questa volta, accoglieva il ricorso della società con sentenza che veniva appellata dall'amministrazione comunale.
La CTR accoglieva il gravame, affermando che, sulla base delle visure catastali e degli atti notarili versati in atti, la società aveva omesso di dichiarare 11 immobili nell'anno 1998, tre unità immobiliari nell'anno 1999, otto immobili nell'anno 2001 ed aveva versato una imposta inferiore a quella dovuta nell'anno 2000, a seguito della rettifica della rendita catastale.
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d'appello indicata in epigrafe, svolgendo sette motivi.
Resiste il Comune di Roma Capitale con controricorso.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
2. Il ricorso assume, con i primi tre motivi, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3 e s.m.i., nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5, lett. b), del oltre ad error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il decidente ritenuto validamente costituito il Comune a mezzo del dirigente della U.O. Gestione dei provvedimenti di controllo fiscale e del contenzioso (ai sensi dell'art. 11 cit. e dello statuto), quando, al contrario, il cit. art. 11 prevede che il Comune stia in giudizio attraverso il dirigente dell'ufficio tributi ovvero per gli enti locali privi della figura dirigenziale mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio E, poichè, l'ufficio tributi è compreso nel Dipartimento Risorse economiche, l'atto d'appello poteva essere sottoscritto solo dal dirigente del dipartimento medesimo, a nulla rilevando i poteri attribuiti con la deliberazione di giunta comunale n. 130 del 2000, superata da successiva delibera con cui il Comune ha introdotto un regolamento di organizzazione che ha recepito l'art. 34 dello Statuto, stabilendo all'art. 2 che il dirigente responsabile dell'unità organizzazione determina il promovimento delle azioni necessarie alla tutela degli interessi dell'amministrazione.
In particolare, i giudici regionali non si avvedevano, pur dovendo rilevare ex officio la carenza di legittimatio ad processum, nè della violazione dell'art. 2 del predetto regolamento nè della circostanza che il Comune aveva affidato alla società "A. la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività complementari ed accessorie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria".
3. Con la quarta, la quinta e la sesta censura si lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere i giudici di secondo grado ritenuto la titolarità degli immobili de quibus in capo alla ricorrente, sebbene circostanza specificamente contestata e documentata con gli atti notarili, assumendo che il giudice di merito avrebbe omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e proponendo una diversa interpretazione dei documenti prodotti, evidenziando che le visure catastali hanno un mero valore indiziario, superabile con la prova della mancanza di proprietà dei cespiti per i quali viene richiesta l'imposta comunale.
Attinge la pronuncia, inoltre, nella parte in cui il decidente ha affermato che "la contribuente aveva riproposto le medesime difese svolte in primo grado senza contestare tutte le circostanze dedotte dal comune, in aperta contraddizione con quanto dimostrato per tabulas dall'ente comunale, sicchè la pretesa tributaria può dirsi provata in fora del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.".
4. Con la settima censura si deduce illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente erroneamente applicato il principio di non contestazione.
4. Le prime tre censure sono infondate.
In via preliminare vale osservare che la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cassazione civile, sez. II, 19 Ottobre 2018, n. 26525).
Ciò posto, la Corte di legittimità ha più volte affermato (Cass. n. 19445 del 30/09/2015; Cass. n. 14637 del 22/06/2007; Cass. n. 6727 del 21/03/2007) che il D.L. 31 marzo 2005 n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1.6.2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi (o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi). Il D.L. citato, art. 3-bis, comma 2, estende ai processi in corso, come il presente, la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali. Ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, poi, l'autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; ma lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale, così come può esigere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria (S.U. nn. 17550/2002, 12868/ 2005, 13710/2005).
Discende da questa premessa l'affermazione della capacità processuale del dirigente del servizio riscossione ICI del comune di Roma, legittimato a proporre appello avverso la sentenza della commissione provinciale senza bisogno dell'autorizzazione di giunta, non risultando disposizioni in tal senso dallo statuto comunale.
Infatti tale statuto, approvato con Delib. Cons. 17 luglio 2000, n. 122 (successivamente integrato con Delib. 19 gennaio 2001, n. 22), prevede, all'art. 24, comma 1, che "Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente"; stabilisce poi, all'art. 34, comma 4, che "I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere. Quindi il regolamento, approvato con delibera di giunta n. 130 del 25 febbraio 2000 (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), dispone, all'art. 3, che i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del comune sottoscrivendo gli atti processuali.
In conclusione, secondo lo statuto dell'amministrazione capitolina, il sindaco deve ritenersi – in virtù del citato art. 24, comma 1, ed in conformità al T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – principale legittimato a rappresentare il comune di Roma (come peraltro aveva già specificamente riconosciuto la sentenza S.U. n. 12868/2005, cit.) ed a conferire la procura speciale al difensore.
Analoghi poteri di rappresentanza processuale, senza necessità di particolari autorizzazioni, sono tuttavia conferiti ai dirigenti, in subiecta materia, limitatamente ai giudizi davanti alle commissioni tributarie. (Cass. n. 26719/2016; 19445/2015; n. 1915/2007).
6.Quanto al profilo di illegittimità della procura, sia per la competenza della concessionaria a riscuotere i tributi sia per la violazione dell'art. 2 del regolamento adottato con Delib. Giunta comunale del 13 ottobre 2000, osserva questa Corte che entrambi i motivi non meritano accoglimento.
Difatti, nel caso di riscossione di un'entrata patrimoniale dell'ente locale a mezzo dei ruoli del servizio di riscossione dei tributi, legittimato è soltanto il comune e non anche il soggetto incaricato della riscossione, in quanto esclusivamente l'ente territoriale è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre il concessionario può considerarsi un mero destinatario del pagamento, ma non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l'oggetto della domanda di accertamento.(Cass. n. 18105/2017).
Quanto invece alla dedotta violazione dell'art. 2 del regolamento comunale adottato nel 2000 dalla Giunta comunale, si osserva che l'art. 1 del medesimo regolamento recita: Nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta Comunale, l'azione per il promovimento o la resistenza in giudizio nonchè l'azione per la conciliazione o la transazione nelle liti in cui l'Amministrazione Comunale è parte attiva è esercitata – secondo le modalità e nei casi specificati dal presente regolamento – dal Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa competente nella materia afferente al caso trattato ovvero dal corrispondente Dirigente apicale ovvero dall'Avvocato Capo dell'Avvocatura Comunale.
Premesso che la proposizione del ricorso contro l'atto impositivo consente al Dirigente in parola di stare in giudizio anche in grado d'appello, perchè trattasi sempre di resistere al ricorso originariamente proposto dal contribuente (Cass. sez. trib. n. 19445 del 2015, Cass. n. 10832 del 2012; Cass. sez. trib. n. 6807 del 2009; Cass. sez. trib. n. 14637 del 2007), occorre rilevare come detto regolamento non subordini la rappresentanza in giudizio del dirigente ad alcuna autorizzazione (nè potrebbe il regolamento derogare allo Statuto), ma solo disciplina l'organizzazione interna degli uffici prevedendo un mero potere consultivo del dirigente apicale (sentito…).
7. La quarta, la quinta e la sesta censura sono inammissibili, laddove denunciano l'omessa motivazione circa una questione decisiva per il giudizio, in quanto non presentano neppure i requisiti richiesti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella nuova formulazione – qui applicabile, trattandosi di decisione depositata dopo il settembre del 2012 – finendo con il lamentare non l'omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico – fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria), bensì una erronea interpretazione della documentazione, non consentita nel giudizio di legittimità (v. Cass. n. 21152/2014; 17761/2016; 5795/2017; 14802/2017; 29883/2017; 20718/2018; 24035/2018).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Invece, i motivi all'esame finiscono con l'esprimere un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice.
8. Anche l'ultimo motivo risulta inammissibile.
La sentenza si fonda su due diverse rationes decidendi, una relativa alla fondatezza della pretesa tributaria alla luce della documentazione specificamente analizzata dalla CTR (atti pubblici di compravendita, omessa denuncia di unità immobiliari, visure storico-catastali), l'altra concernente la non contestazione della documentazione prodotta dal Comune.
Tanto premesso, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. tra numerose altre Cass. n. 2108 del 2012 e da ultimo v. anche SU n. 7931 del 2013) In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
– Rigetta il ricorso – condanna l'ente ricorrente alle spese sostenute dal Comune che liquida in Euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019
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