Cassazione, sentenza n. 8530 del 27/03/2019
Sentenza n. 8530 del 27/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8530
- Data
- 27/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo un accertamento con adesione relativo all’ICI su aree edificabili, il Comune aveva emesso ulteriori avvisi per un fabbricato non dichiarato nelle stesse annualità; le contribuenti ritenevano preclusa ogni nuova verifica. La Cassazione ha chiarito che l’intangibilità dell’accordo riguarda soltanto quanto ne costituisce oggetto e non impedisce accertamenti su altri immobili, poiché le obbligazioni ICI concernono ciascun cespite e non l’intera massa patrimoniale. Dichiarate inammissibili le ulteriori doglianze processuali e motivazionali, la Corte ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. A.F. ed A.A. sottoscrivevano l'atto di accertamento con adesione del 19.05.2009, relativo all'avviso di accertamento avente oggetto l'Ici per gli anni 2005-2008, perfezionatosi D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 8, con il versamento dell'imposta concordemente determinata.
Successivamente, il predetto comune emetteva altro avviso di accertamento per le medesime annualità, relativamente ad un fabbricato non dichiarato dalle proprietarie.
Le contribuenti impugnavano, con distinti ricorsi, gli atti impositivi dinanzi alla CTP di Verona, sul presupposto che la sottoscrizione dell'accertamento con adesione con riferimento alle medesime annualità precludeva il potere dell'ente comunale di effettuare ulteriori accertamenti.
I giudici di primo grado, riuniti i ricorsi, li respingevano con sentenza che veniva impugnata dinanzi alla CTR del Veneto.
I giudici regionali, dopo aver affermato la legittimità delle notifiche degli atti impositivi, affermavano il principio che l'accertamento con adesione non precludeva all'amministrazione di azionare un ulteriore debito di imposta, atteso che l'accordo concerneva i terreni edificabili e non il fabbricato oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, non dichiarato dalle titolari, con la conseguenza che l'accertamento con adesione precludeva esclusivamente ulteriori accertamenti relativi alle aree edificabili.
Motivavano inoltre nel senso che l'omessa dichiarazione è sanzionabile D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 14, non rilevando che, sulla base dei dati in possesso del comune, questi poteva avvedersi dell'omissione.
Le contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza d'appello indicata in epigrafe, svolgendo quattro motivi.
Resiste il Comune di Castelnuovo del Garda con controricorso.
Le ricorrenti hanno depositato memorie difensive.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
2. Il ricorso assume, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, nonchè dell'art. 1193 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i giudici regionali legittimato la condotta del Comune il quale " aveva spalmato" i versamenti effettuati per i fabbricati su altri cespiti, in violazione del principio affermato da questa Corte secondo il quale l'Ici non è una imposta cumulativa sulla massa patrimoniale.
Deducono, difatti, le ricorrenti che l'ente impositore avrebbe accertato l'imposta dovuta, sommando gli importi dovuti su tutti i cespiti e detraendo quelli versati per fabbricati ed aree edificabili per Ici nel periodo considerato, in tal modo "spalmando" l'imposta che era stata versata per i fabbricati in violazione dell'art. 1193 c.c..
3. Con la seconda censura si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3 come richiamato dal Regol. comunale Ici, art. 13, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il decidente erroneamente ritenuto che la sottoscrizione dell'accertamento con adesione non precludesse l'ulteriore verifica da parte dell'ente comunale con riferimento al fabbricato non dichiarato; ciò in quanto l'accertamento riguardava l'intero compendio immobiliare.
4. Con il terzo mezzo si lamenta l'omesso esame della questione controversa relativa alla violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dello Statuto del contribuente, art. 10.
Deduce al riguardo che la CTP si era pronunciata sul punto, affermando che l'amministrazione comunale aveva osservato i canoni di buona fede e di affidamento, atteso che si versava in ipotesi di omessa dichiarazione (dichiarazione infedele) dell'immobile posseduto e relativo omesso pagamento dell'imposta dovuta, e che detto capo era stato oggetto di motivo di appello, assumendo che l'ente comunale aveva esercitato un potere che gli era precluso dalla sottoscrizione dell'accordo ed in violazione del citato art. 10, atteso che non aveva sottratto al dovuto quanto corrisposto.
5. Con la quarta censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dello statuto e della L. n. 296 del 2006, art. 1, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per insufficiente motivazione della sentenza che ha ritenuto adeguate le ragioni di fatto e di diritto esposte negli atti impositivi, benchè questi non evidenziassero l'operazione aritmetica effettuata dal comune, ai fini del calcolo dell'imposta.
6. Il primo motivo, è privo di pregio.
Con l'accertamento con adesione (cd. concordato), disciplinato dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, viene consentito al contribuente, che ritiene possibile addivenire in contraddittorio con l'Agenzia ad un componimento bonario rispetto alla pretesa impositiva, patteggiare l'imponibile accertato dall'Ufficio e ottenere uno sconto sulle sanzioni irrogate (un quarto, ora un terzo, del minimo edittale).
Secondo un indirizzo giurisprudenziale ribadito da questa Corte anche di recente, "ai sensi del D.Lgs. n. 2018 del 1997, art. 2, comma 3 (per le imposte sui redditi e sull'iva), e art. 3, comma 4 (per le altre imposte indirette, come quelle di cui alla fattispecie in esame: ICI), "l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile" (fatto salvo, limitatamente alle imposte di cui all'art. 2, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice da parte dell'Ufficio nelle ipotesi indicate nel comma 4 di detta norma).
Il fatto che avverso l'accertamento definito con adesione sia preclusa l'impugnazione (ovviamente – s'intende – per qualsiasi causa) non può che comportare la ovvia conseguenza sia della improponibilità di istanze di rimborso di quanto versato a perfezionamento dell'accordo sia delle eventuali censure rivolte, come nella specie, alla definizione transattiva le quali non costituirebbero altro che una surrettizia forma di impugnazione di quest'ultimo, che deve ritenersi intangibile, in conformità alla ratio dell'istituto, connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico alla immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo, le quali, una volta versate, non possono più essere messe in discussione attraverso richieste integrative" (Cass. n. 20732/2010; vedi anche Cass. n. 18962 del 2005, n. 29587/2011 e n. 5744/2018).
Sotto altro profilo, la censura secondo la quale il Comune avrebbe imputato i versamenti di cui alla definizione agevolata solo alle aree edificabili e non anche al fabbricato appare destituita di fondamento, tenuto conto che dalla sentenza impugnata risulta che l'accordo aveva ad oggetto esclusivamente le aree fabbricabili.
7. La seconda censura è infondata.
Se è vero che il perfezionamento dell'accordo osta alla sua impugnazione attesa l'intangibilità dell'accertamento definito con adesione, è altresì vero che detta intangibilità concerne esclusivamente le somme risultanti dall'accordo e non anche le imposte dovute su immobili che non hanno costituito oggetto dell'avviso di accertamento e dunque dell'accordo perfezionativo dell'accertamento con adesione.
L'imposta comunale difatti, non è una imposta sulla massa patrimoniale, in quanto le obbligazioni tributarie riguardano ciascun immobile, secondo la classificazione dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, sulla base dei diversi criteri di valutazione previsti dall'art. 5 del medesimo D.Lgs.. (V. Cass. n. 26650/2009; n. 21445/2009; n. 2531/2002).
Perciò, una volta che l'accertamento (nella fattispecie, dell'Ici) sia stato definito con adesione, e la definizione si sia perfezionata con il versamento delle somme dovute, ai sensi dell'art. 3 del citato D.Lgs., non è escluso il potere dell'ente comunale di effettuare ulteriori accertamenti per gli anni oggetto di accordo, relativi ad altri immobili non dichiarati.
L'allegazione della parte ricorrente secondo la quale, in realtà, l'accordo aveva ad oggetto sia le aree edificabili che il fabbricato per il quale era intervenuta la variazione catastale si scontra sia con le argomentazioni dei giudici regionali che hanno espressamente indicato l'oggetto dell'accordo nelle aree fabbricabili sia con le medesime difese svolte dalle contribuenti che insistono nell'affermare che il Comune aveva contezza della loro situazione patrimoniale, essendo in possesso delle visure catastali aggiornate prima della sottoscrizione dell'accordo e che il medesimo ente non aveva il potere di frazionare l'esercizio dell'attività impositiva per i medesimi anni, alla luce della pregressa conoscenza degli elementi che hanno formato oggetto di ulteriori accertamenti.
Del resto, la diversa ricostruzione della vicenda avrebbe richiesto, per il principio di autosufficienza di cui all'art. 369 c.p.c., quanto meno la trascrizione ovvero l'allegazione degli avvisi originari e dell'accordo sottoscritto dalle parti, in modo da consentire a questa Corte l'esame in merito al discusso oggetto degli avvisi impugnati con il ricorso originario.
8. La terza censura è inammissibile sotto un duplice profilo.
Anzitutto, perchè le ricorrenti lamentano congiuntamente violazione di legge e vizio motivazionale per mancato esame, da parte della CTR, della questione concernente l'illegittimità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 10 dello statuto; ma, anche perchè le stesse hanno censurato la decisione del giudice di secondo grado – che non ha esaminato e non ha deciso un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado – ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anzichè dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 dello stesso codice (Cass. n. 11801/2013; n. 329/2016).
L'art. 360, n. 4, dello stesso codice, difatti, consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l'esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell'atto di appello, cosa che non è possibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (Cass. n. 22759/2014).
9. Parimenti inammissibile è la quarta censura, con la quale le ricorrenti lamentano l'insufficiente motivazione della sentenza sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 3.
Il vizio motivazionale va veicolato attraverso l'art. 360 c.p.c., n. 5, sebbene tale profilo debba essere qui riguardato alla luce della nuova e più stringente disciplina di cui al D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (sentenza CTR pubblicata dopo il 11 settembre 2012).
Disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" (previgente formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in esame), bensì nei soli limiti dell'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
– Rigetta il ricorso;
– condanna le ricorrenti alla refusione delle spese sostenute dal Comune che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di c.u. pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019
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