Cassazione, sentenza n. 8516 del 27/03/2019

Sentenza n. 8516 del 27/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8516
Data
27/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’INPS chiedeva il rimborso delle ritenute operate da un sostituto d’imposta sugli interessi di mora dovuti per il tardivo versamento di contributi previdenziali; la Commissione tributaria centrale aveva applicato il termine ordinario di prescrizione, ravvisando l’inesistenza originaria dell’obbligazione. La Cassazione ha invece ricondotto anche tale ipotesi alla disciplina generale dei rimborsi delle imposte dirette, soggetta al termine decadenziale decorrente dalla ritenuta, allora pari a diciotto mesi. Ha accolto il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito, rigettato la domanda dell’INPS per decadenza.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo avverso l'INPS per la cassazione della sentenza n. 4946/2012 dalla Commissione Tributaria Centrale, collegio 10, sezione di Roma, depositata in data 26/10/2012 e non notificata, che ha rigettato il ricorso dell'Ufficio, ritenendo inapplicabile alla fattispecie oggetto di causa il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ed il termine, all'epoca previsto, di diciotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso.

2. Con la sentenza impugnata, la C.T.C. sosteneva che la fattispecie al suo esame (riguardante l'impugnativa del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso dell'INPS delle trattenute operate dall'Enel, sostituto di imposta, e regolarmente versate all'erario, sugli interessi di mora per il ritardato versamento dei contributi previdenziali) dovesse essere ricondotta all'ipotesi di inesistenza dell'obbligazione tributaria, per la quale il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, prevedeva la possibilità di chiedere la restituzione dell'indebito entro il termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. Secondo la C.T.C. non era, quindi, condivisibile la decisione del giudice di primo grado, che aveva respinto il ricorso dell'INPS sul presupposto dell'intervenuta decadenza dal rimborso, essendo stata la relativa istanza avanzata oltre diciotto mesi dopo il versamento (rectius l'effettuazione della ritenuta), mentre doveva essere confermata la decisione del giudice di appello, che aveva ritenuto l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui al citato art. 38.

3. Secondo l'Agenzia ricorrente la sentenza impugnata viola il dettato normativo, facendo riferimento ad una norma non applicabile al caso di specie (citato art. 37) ed escludendo viceversa l'applicabilità dell'art. 38 all'istanza di rimborso de quo.

4. A seguito del ricorso, l'INPS ha nominato i propri procuratori, senza svolgere alcuna attività difensiva; parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.1. Con l'unico motivo, l'Agenzia ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e dell'art. 2946 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Come è noto, nell'ordinamento tributario vige, per la ripetizione dell'indebito, un regime speciale basato sull'istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, in difetto, dalle disposizioni sul contenzioso tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g, e art. 21, comma 2) (cfr. Cass. ord. n. 6900/2014; vedi anche Cass. S.U. n. 89/2786; Cass. n. 93/8088; Cass. n. 98/7360,; da ultimo Cass. n. 16/7367 e 18/19735).

In conseguenza di tale consolidato e condivisibile orientamento, anche la fattispecie in esame, in cui l'istante chiede il rimborso per l'inesistenza fin dall'origine dell'obbligo fiscale (come evidenziato con nota del Ministro delle Finanze 30/8/77 prot. n. 8/789), ricade nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta a colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza (originaria) totale o parziale dell'obbligo.

Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, quale norma di portata generale, che si applica a tutte ipotesi di rimborso delle imposte dirette su istanza di parte, sia riferibile anche alle ipotesi in cui l'obbligazione sostanziale sia parzialmente o totalmente inesistente, e che la possibilità per il contribuente di avanzare la relativa istanza sia sottoposta al termine decadenziale vigente ratione temporis (diciotto mesi nel caso in esame).

L'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16476/2014, è rigoroso nella identificazione del detto dies a quo nel giorno del versamento, o in quello di effettuazione della ritenuta, senza che possano trovare tutela situazione di inerzia incolpevole dell'avente diritto al rimborso; rispetto al superiore principio della certezza delle situazioni giuridiche non può infatti riconoscersi tutela alla posizione del contribuente che, sia pure in buona fede, abbia provveduto erroneamente al versamento nella convinzione della sussistenza del presupposto impositivo.

Nè la fattispecie oggetto di causa è riconducibile al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, che, per interpretazione costante, si riferisce alle trattenute effettuate direttamente dalle amministrazioni statali.

Infatti, con riferimento alla richiesta di rimborso delle ritenute per I.R.P.E.F. effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennità, ivi compreso il t.f.r.), al dipendente, si è detto che la richiesta "espressamente prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2, deve essere presentata nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata; queste ritenute, infatti, non rientrano nella disciplina delle "ritenute dirette" di cui allo stesso D.P.R., art. 37, perchè tale ultima nozione implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale e controcredito del contribuente, e – pertanto – riguarda esclusivamente le amministrazioni statali" (Sez. 5, Sentenza n. 8789 del 05/04/2017).

Deve, quindi, accogliersi il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, e, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve decidersi la causa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo, per l'intervenuta decadenza dell'INPS dalla facoltà di richiedere il rimborso.

Sussistono giusti motivi, in relazione alle caratteristiche della fattispecie concreta ed all'intervento (solo dopo l'avvenuto versamento dei contributi, previa effettuazione dette ritenute) della circolare ministeriale interpretativa sul carattere non reddituale delle somme dovute a titolo di interessi moratori sui contributi versati in ritardo, per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dell'Inps; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019

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