Cassazione, sentenza n. 8539 del 27/03/2019
Sentenza n. 8539 del 27/03/2019
La controversia riguardava l’imposta regionale dovuta per il 2004 su concessioni statali di beni demaniali e indisponibili, confermata nel merito dalla CTR, che aveva invece escluso le sanzioni. Nel giudizio di legittimità la ricorrente ha rinunciato al ricorso e il difensore della Regione ha aderito alla rinuncia, accettando anche la compensazione delle spese. Preso atto della rinuncia ritualmente accettata, la Cassazione dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
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