Cassazione, sentenza n. 8545 del 27/03/2019
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Area fabbricabile - Criterio del valore commerciale complessivo - Determinazione - Modalità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8545
- Data
- 27/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava un nuovo accertamento ICI su un’area compresa in un piano di lottizzazione, invocando il precedente giudicato e valori inferiori per le porzioni destinate a infrastrutture e servizi pubblici. La Cassazione ha escluso il vincolo, poiché la precedente decisione non aveva stabilito l’estensione imponibile, e ha affermato che il valore commerciale complessivo può essere determinato mediante indici medi riferiti all’intera area, considerando i diversi livelli di edificabilità; i valori comunali minimi non vincolano inoltre l’ente in rettifica. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Massima
In tema di ICI, la base imponibile di un'area fabbricabile va individuata, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione al suo valore commerciale complessivo che, dovendo tener conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, può essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area, in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1) A seguito di annullamento da parte della commissione tributaria provinciale di Vicenza con sentenza in data 22 novembre 2010, n. 124, di un avviso di accertamento per maggior Ici dell'anno 2006 emesso dal Comune di Longare nei confronti di C.S. relativamente ad un'area edificabile, parte di un piano di lottizzazione e composta di vari terreni, il Comune, in data 27 dicembre 2011, emetteva altro avviso ricalcolando l'imposta su una superficie diversa da quella considerata in precedenza – perchè inclusiva anche di altri terreni – e maggiore di quella cui aveva avuto riguardo la commissione.
2) La contribuente impugnava il nuovo avviso sostenendone l'illegittimità per avere il Comune violato il giudicato formatosi sulla sentenza della commissione provinciale e per avere il Comune determinato l'area tassabile in ragione della metà della superficie lottizzata senza considerare che la parte eccedente quella riscontrata dalla commissione tributaria provinciale era costituita da zone destinate a verde pubblico, parcheggi, strade, immobili di edilizia residenziale pubblica.
3) Il ricorso della contribuente veniva respinto dalla commissione tributaria provinciale di Vicenza (nuovamente adita).
4) La commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza in data 19 gennaio 2015, n. 212/15, rigettava l'appello.
5) La contribuente, con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria, chiede la cassazione della sentenza suddetta.
6) Il Comune di Longare resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1) Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto (il 3 luglio 2015) oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c., di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato avvenuta il 1 aprile 2015.
2) L'eccezione si ricollega al passaggio di pagina 15 del ricorso in cui è scritto che la sentenza della commissione tributaria regionale è stata "notificata (recte: comunicata per posta da ignoti) alla ricorrente in data 1 aprile 2015". La contribuente, con la memoria illustrativa, non ha insistito nel proposito di contrastare l'eccezione suddetta sostenendo che la notifica della sentenza sia da considerarsi inesistente – e quindi inidonea a rendere applicabile il termine di cui all'art. 325 c.p.c. e inapplicabile quello (di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) di cui all'art. 327 c.p.c. – a causa della non identificabilità del notificante; la contribuente ha invece documentato di aver tentato di notificare il ricorso per cassazione al difensore del Comune, in data 29 maggio 2015, di non esservi riuscita a causa di un errore commesso nella indicazione del nome del destinatario (il difensore del Comune, "Dott. B.M. invece di Bo."), di essersi vista restituire il plico dal messo notificatore con la dicitura, in data 30 maggio, "al civico esiste un destinatario chiamato B. e non Bo.. Suonato e non aperto", di aver provveduto a spedire nuovamente il ricorso il 26 giugno 2015. Ciò stante, l'eccezione in parola deve essere ritenuta infondata in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14594 del 15/07/2016 ("In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa") e delle successive precisazioni fornite dalla Sezioni semplici, per cui, da un lato, "in tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento" (Cass. 8445/2108; n. 19059/2017), e per cui, dall'altro lato, "la notificazione del ricorso per cassazione che, tentata in pendenza del termine per impugnare ed effettuata presso l'esatto indirizzo del difensore del destinatario, non sia andata a buon fine per mero errore materiale nella (incompleta) trascrizione del cognome di quest'ultimo è da considerarsi tempestiva ove prontamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine suddetto" (v. Cass. n. 19599/2016).
3) Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 30, 31 e 54, per avere la commissione deciso la causa in data 8 gennaio 2015 negando un ulteriore rinvio della udienza di trattazione, di almeno trenta giorni come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, dopo quello concesso il 18 dicembre 2014 di soli 21 giorni, per dar modo ad essa contribuente di prendere posizione in modo compiuto riguardo a quanto dedotto e alle produzioni effettuate dal Comune all'atto della sua tardiva costituzione nel giudizio di appello.
4) Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) non avendo la ricorrente precisato sotto quale concreto profilo sia stato pregiudicato il suo diritto al contraddittorio per effetto della mancata concessione di un termine di trenta giorni, ulteriore rispetto al precedente di ventuno giorni. Quanto precede assorbe il rilievo che il motivo è altresì infondato in quanto il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 ("1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio") è previsto per specifiche ragioni di rinvio mentre nessuna norma impone alla commissione di concedere un rinvio di almeno trenta giorni (e non di ventuno giorni) per consentire alla parte appellante di prendere posizione rispetto alla costituzione dell'appellato oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23.
5) Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione dell'art. 324 c.p.c., dell'art. 2909 c.c., della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies, per avere i giudici d'appello, sull'evidente errore per cui l'avviso impugnato era datato 16 dicembre 2010 (laddove esso è invece incontestatamente datato 27 dicembre 2011), respinto l'eccezione, sollevata da essa contribuente, di illegittimità dell'avviso medesimo perchè violativo del giudicato formatosi, in punto di estensione della superficie tassabile, sulla decisione adottata dalla commissione provinciale di Vicenza il 22 novembre 2010, n. 124 e non impugnata (e perciò, alla data del 27 dicembre 2011, formalmente definitiva), con cui era stato annullato l'avviso emesso in precedenza.
6) Rispetto all'esame di questo motivo di ricorso è preliminare lo scrutinio dell'eccezione, sollevata dal controricorrente, secondo la quale il motivo veicola una questione estranea alla giurisdizione tributaria ed attratta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo in base al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1 ("Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di… 5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato"). L'eccezione è infondata in quanto, in tema di legittimità degli atti impositivi, la giurisdizione del giudice tributario ha carattere generale (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19) e comprende quindi anche le questioni di legittimità degli atti impositivi correlate al rispetto di un precedente giudicato; il controricorrente trascura di considerare l'inciso "salvo ulteriori previsioni di legge" – da riferirsi, per quanto qui rileva, al suddetto D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 – e trascura altresì di considerare che il D.Lgs. n. 104, art. 133 riguarda il "provvedimento amministrativo" in genere a fronte della specificità dei provvedimenti amministrativi d'imposta riguardati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19.
7) Il motivo in parola è infondato. I giudici di appello hanno, in primo luogo, affermato che l'avviso impugnato era stato emesso il 16 dicembre 2010 ed hanno perciò escluso che la sentenza n. 124/2010, pubblicata il 22 novembre 2010, potesse spiegare effetti di giudicato; hanno poi affermato, sulla base di ampia motivazione, che l'estensione della superficie tassabile era stata esattamente rideterminata rispetto a quella determinata nell'avviso annullato dalla suddetta sentenza. La contribuente evoca il giudicato che sostiene essersi formato sulla statuizione, contenuta nella sentenza 124/2010, secondo la quale l'avviso originario era "viziato da eccesso di potere per contraddittorietà mancando ogni precisazione utile circa l'effettiva superficie dei mappati in questione, per i quali viene indicata senza giustificazione alcuna una diversa superficie per il biennio 2005-2007 e per il biennio 2008-2009". Al di là dell'erroneità della prima delle due ricordate affermazioni (è incontroverso che l'avviso impugnato è stato emesso il 27 dicembre 2011), ciò che rileva, ed è assorbente, è la sovrapposizione, che mina alla base il motivo di ricorso in parola, tra giudicato formale (art. 324 c.p.c.), ossia la stabilità raggiunta dalla sentenza 124/2010 alla data del 27 dicembre 2011, e giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), ossia la vincolatività della sentenza per quanto dalla stessa statuito nel merito. Nel merito, come si evince dal passo della sentenza evocato dalla contribuente, la sentenza 124/2010 non contiene una statuizione sull'ampiezza della superficie tassabile. In sostanza, l'esclusione del vincolo del giudicato, correlata dalla commissione ad una ragione temporale, deriva, in effetti, non da tale ragione ma da una ragione oggettiva.
9) Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5 e del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, per avere la commissione ritenuto legittimo l'avviso di accertamento malgrado lo stesso fosse fondato sulla attribuzione all'intera area di un valore unitario pari a Euro 100 per mq laddove invece la commissione avrebbe dovuto considerare che nella Delib. giunta comunale n. 21 del 2006, adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), cit., vi erano "valori minimi" molto inferiori per i terreni fabbricabili con "destinazione d'interesse pubblico-privato o d'interesse pubblico da cedere al demanio pubblico".
10) Il motivo è infondato. Per un verso, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, "in tema di ICI, la base imponibile di un'area fabbricabile va individuata, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in relazione al suo valore commerciale complessivo che, dovendo tener conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, può essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area, in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale", per altro verso, i valori stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g) (secondo cui i comuni possono "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso") non vincolano il Comune che legittimamente proceda ad un accertamento in rettifica (avendo il contribuente versato l'imposta in misura inferiore a quella determinata sulla base di quei valori) talchè il Comune può distaccarsene e liquidare l'imposta in misura superiore. La commissione regionale ha evidenziato, con considerazione dei fatti insindacabile (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che il Comune ha motivatamente determinato in Euro 100 per mq il valore venale dell'area in rapporto ai prezzi di mercato.
11) Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
12) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna C.S. a rifondere al Comune di Longare le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1400,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Ai sensi del T.U. approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma, dello stesso art., comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019
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