Cassazione, sentenza n. 8535 del 27/03/2019
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Funghi "agaricus" - Classificazione - Criteri - Elementi di conservazione - Rilevanza - Fondamento.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8535
- Data
- 27/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I dati sono disallineati: oggetto e massima trattano la classificazione doganale dei funghi conservati, mentre il testo disponibile riguarda una cartella ICI fondata su avvisi non impugnati. In quest’ultimo testo la Corte esclude che la mancata costituzione dell’agente della riscossione equivalga ad ammissione, riconduce i difetti della notificazione diversi dalla mancanza dei suoi elementi essenziali alla nullità sanabile e ritiene fondata la censura sull’omessa pronuncia circa il calcolo degli interessi. Poiché il testo si interrompe prima del dispositivo, l’esito complessivo del giudizio non è ricostruibile dai dati forniti.
Massima
Ai fini della classificazione doganale della merce, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 2626 del 13 dicembre 1999, anche per i funghi "agaricus" (prima diversamente disciplinati) occorre distinguere tra funghi conservati in aceto, riconducibili alla sottovoce 2001 90 50, e funghi conservati in salamoia, riconducibili alla voce 2003 10, con la precisazione che, nei primi – pur potendo rinvenirsi, oltre all'aceto, altre sostanze utilizzate per la preparazione – non è consentita la presenza di un tenore, in peso, di sale superiore al 2,5%, dovendo altrimenti ritenersi, in base alla regola 3 lett. b) del Regolamento (CEE) n. 2658 del 23 luglio 1987, che l'elemento di conservazione non è più l'aceto ma, appunto, il sale, con conseguente applicazione della diversa voce tariffaria sopra indicata.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Il Comune di Canicattì notificava ad A.I. due avvisi di accertamento per l'ICI relativa agli anni 2003 e 2004 e, non essendo gli stessi impugnati dalla contribuente, provvedeva ad iscrivere a ruolo il tributo e ad emettere la cartella esattoriale.
La A. ha impugnato quest'ultima, contestando la regolarità della notifica dei prodromici avvisi di accertamento perchè sottoscritti da tale " M." o " Mo.", che non era un familiare, ed in quanto non risultava indicata nella relata di notifica quale fosse la qualifica del sottoscrittore. Contestava, inoltre, la legittimità della notifica della cartella esattoriale a) perchè la relata era apposta nel frontespizio; b) perchè la cartella non risultava sottoscritta. Eccepiva, infine, il difetto di rappresentanza del soggetto intervenuto per il comune di Canicattì e la mancanza dell'indicazione dell'organo al quale proporre ricorso.
La Commissione di prime cure, con sentenza n. 174/01/10 depositata il 1.4.2010, rigettava tutti i motivi di ricorso, ritenendo pienamente legittima la cartella esattoriale.
Con ricorso inviato a mezzo servizio postale il 4.11.2010 al comune di Canicattì ed alla Serit Sicilia spa, la contribuente proponeva appello avverso la detta sentenza, reiterando tutte le doglianze sollevate nei ricorso introduttivo ed in particolare:
1. la mancata notifica degli avvisi di accertamento quali atti presupposti;
2. l'inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per assenza di sottoscrizione;
3. il difetto di motivazione della sentenza appellata;
4. l'inesistenza giuridica della cartella esattoriale per nullità della notificazione (in quanto apposta nel frontespizio dell'atto e non in calce);
5. la nullità della cartella di pagamento perchè non recante una precisa e chiara individuazione dell'organo giurisdizionale innanzi al quale era possibile ricorrere;
6. il difetto di costituzione in giudizio del comune di Canicattì, con riferimento al soggetto che aveva dichiarato di agire in nome e per conto dell'ente;
7. il difetto di costituzione in giudizio del comune di Canicattì a mezzo servizio postale;
8. l'inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per irregolarità della retata di notifica.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento della cartella esattoriale e degli avvisi di accertamento. Si costituiva in giudizio il comune di Canicattì con controdeduzioni, ribadendo la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento. L'Agente della Riscossione non si costituiva.
Con sentenza del 18.9.2013, la C.T.R. Sicilia rigettava l'appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:
1) quanto all'eccezione di mancata notifica dei prodromici avvisi di accertamento, in quanto notificati a soggetto non collegato in alcun modo con il contribuente, è valida la notifica anche nella circostanza in cui la firma della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita sia illeggibile e non siano indicate, sull'avviso stesso, le generalità del soggetto al quale l'atto è stato consegnato presso l'abitazione del destinataria;
2) con riferimento all'eccezione di inesistenza e/o di nullità della cartella di pagamento per assenza di sottoscrizione, era sufficiente che l'atto fosse inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
3) in ordine all'eccezione di difetto di motivazione della sentenza appellata, "il motivo di appello non affronta la questione del difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma all'interno del punto affronta argomentazioni già sollevate in altri punti, quindi il motivo è in conducente";
4) quanto all'eccezione di inesistenza giuridica della cartella esattoriale per nullità della notificazione, in quanto apposta sul frontespizio dell'atto anzichè in calce, l'art. 156 c.p.c. (contenente il principio della sanatoria delle nullità degli atti per raggiungimento dello scopo) doveva considerarsi applicabile purchè il conseguimento dello scopo fosse avvenuto, come nel caso di specie, prima della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo;
5) avuto riguardo all'eccezione di difetto di costituzione in giudizio del comune di Canicattì a mezzo servizio postale, tenuto conto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, ammetteva la costituzione in giudizio della parte ricorrente anche a mezzo posta, era ragionevole ritenere che tale disposizione potesse applicarsi in via analogica anche alla costituzione in giudizio della parte resistente;
6) quanto all'eccezione di inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento per irregolarità della relata di notifica, l'atto era valido anche in mancanza, nell'avviso di ricevimento da restituire al mittente, delle generalità della persona cui l'atto era stato consegnato e persino allorquando la relativa sottoscrizione fosse stata addotta come illeggibile. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.I.,/ sulla base di quattro motivi. La Riscossione Sicilia s.p.a. ed il Comune di Canicattì non svolgevano difese.
In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per non aver la CTR considerato che l'agente della riscossione, non costituendosi nel giudizio d'appello, non aveva contestato l'eccezione di inesistenza giuridica della notificazione dell'impugnata cartella esattoriale.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
In primo luogo, quanto all'asserita violazione di legge, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, la memoria di costituzione in appello del Comune di Canicattì, non essendo la CTR esonerata dal valutare la validità o meno della notifica della cartella esattoriale in presenza di una difesa sul punto dell'ente impositore.
In ogni caso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 115 c.p.c., comma 1, e dell'art. 167 c.p.c., comma 1, l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente thema decidendum e thema probandum, sicchè non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22461 del 04/11/2015). D'altra parte, con valenza assorbente, l'art. 115 c.p.c., comma 1, conferisce rilevanza alla mancata costituzione (espungendo il fatto non specificamente contestato dal panorama di quelli che occorre provare) solo allorquando la parte sulla quale graverebbe il relativo onere è costituita (essendo prevista solo nell'abrogato processo societario la figura della ficta confessio).
Senza tralasciare che, nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni, poichè la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati (Sez. 5, Sentenza n. 13834 del 18/06/2014; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13483 del 30/06/2016). Inoltre, Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario, ma, attesa (indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Sez. 5, Sentenza n. 12287 del 18/05/2018).
1.2. In secondo luogo, a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018).
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 2, artt. 54, 112 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per aver la CTR ritenuto ammissibile la costituzione dell'ente comunale, sia in primo grado che in grado d'appello, a mezzo di servizio postale.
2.1. Il motivo si rivelerebbe fondato.
Invero, mentre il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, stabilisce che "Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso", l'art. 23, comma 2, si limita a prevedere un'unica modalità di costituzione della parte resistente, che deve essere fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo.
Dal raffronto delle due disposizioni si evince che, ove il legislatore abbia voluto ammettere forme di trasmissione degli atti diverse dal deposito, lo ha specificamente precisato.
Pur tuttavia, la contumacia del Comune in grado di appello non avrebbe comportato di per sè l'accoglimento dell'impugnativa proposta dalla contribuente avverso la cartella esattoriale, per le ragioni esposte nell'analizzare il primo motivo. Da ciò consegue che, per quanto la doglianza si riveli fondata, la ricorrente è priva di interesse a farla valere, se non con riferimento alle spese processuali, profilo che, tuttavia, non è stato oggetto di censura.
Quanto all'aspetto motivazionale, il motivo incorre nel rilievo di inammissibilità già formulato nello scrutinare il primo motivo.
3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600/1973, art. 60, degli artt. 112, 115, 148, 156 e 160 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per aver la CTR rigettato la sua eccezione di nullità e/o inesistenza della cartella di pagamento sulla base di un profilo non sollevato, laddove avrebbe dovuto rilevare che l'assenza nella relata della data di notifica sulla copia consegnata al destinatario determina una patologia insuscettibile di sanatoria.
3.1. Il motivo è infondato.
A seguito dell'intervento chiarificatore di Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, le ipotesi di inesistenza della notificazione è relegata a fattispecie tassative non suscettibili di interpretazione estensiva, nessuna delle quali è configurabile nel caso di specie. In particolare, l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Da ciò consegue che, al di fuori di queste ipotesi, tutte le altre (come quella in esame) sono suscettibili di sanatoria ex tunc per conseguimento dello scopo, in quanto i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo impongono di circoscrivere l'inesistenza della notificazione alle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria delle nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale (Sez. L, Ordinanza n. 14840 del 07/06/2018).
Di tale nuova impostazione è consapevole la stessa ricorrente la quale, nelle memorie ex art. 378 c.p.c., nel richiamare la pronuncia a sezioni unite, espressamente attribuisce alle stesse l'affermazione secondo cui non può considerarsi requisito idoneo ad integrare la fattispecie legale minima della notificazione l'omessa indicazione della data di notifica nella relata consegna al destinatario (cfr. pagg. 3-4).
D'altra parte, se è vero che la notificazione della cartella esattoriale è soggetta alla disciplina degli artt. 148 e 160 c.p.c., per cui la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione (principio affermato da Sez. L, Sentenza n. 398 del 13/01/2012 in tema di riscossione di contributi previdenziali), è altrettanto vero che i giudici di merito non hanno rilevato decadenze a carico della contribuente quanto alla tempistica con la quale ha impugnato la cartella esattoriale, essendosi pronunciati sul merito delle varie doglianze.
3.2. Quanto al profilo motivazionale, nel reiterare il rilievo di inammissibilità già formulato con riferimento al primo motivo, va qui aggiunto che si sarebbe al cospetto di un error in procedendo, come tale da denunciare, semmai, sulla base dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
3.3. Va da ultimo sottolineato che è inammissibile, siccome tardiva, la ulteriore censura di inesistenza della notifica della cartella esattoriale, per omessa indicazione nella relata dell'identità, qualifica e sottoscrizione del soggetto notificatore, formulata dalla contribuente per la prima volta con la memoria illustrativa (cfr. pagg. 5-6).
4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello concernente l'assenza di motivazione nella cartella di pagamento in ordine agli interessi applicati (avuto particolare riguardo al criterio di calcolo degli stessi).
1. Il motivo si rivela fondato.
La ricorrente ha trascritto, in osservanza al principio di autosufficienza (cfr. pagg. 11-12 del ricorso), il passaggio dell'atto di appello con il quale ha censurato il profilo in esame, laddove la CTR ha offerto sul punto una motivazione apparente, affermando (pag. 4, punto 4., della sentenza impugnata) apoditticamente che "il motivo di appello non affronta la questione del difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma all'interno del punto affronta argomentazioni già sollevate in altri motivi, quindi il motivo è inconcludente". E' opportuno evidenziare che in nessun ulteriore passaggio della sentenza viene, invece, analizzata la censura in esame.
Pertanto, si è al cospetto di una omessa pronuncia su un motivo si appello o, qualora si ritenesse che la CTR lo abbia comunque preso in considerazione, di una motivazione apparente. A tal ultimo proposito, il vizio motivazionale previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile".
5. In definitiva, il ricorso merita di essere accolto limitatamente al quarto motivo.
Da ciò consegue che la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e che la causa deve essere rinviata, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Sicilia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla CTR Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019
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