Cassazione, sentenza n. 8512 del 27/03/2019
Sentenza n. 8512 del 27/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8512
- Data
- 27/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un contribuente chiedeva la revocazione di un’ordinanza della Cassazione che aveva accolto il ricorso dell’Agenzia, deducendo che tale impugnazione non gli era stata notificata presso il domicilio eletto e che ne aveva appreso l’esistenza soltanto con la successiva cartella. La Corte ha riconosciuto un errore revocatorio di natura percettiva: la precedente decisione aveva implicitamente supposto valida una notificazione eseguita in una città diversa, senza prova del completamento del procedimento notificatorio. Ha quindi revocato l’ordinanza e dichiarato inammissibile l’originario ricorso dell’Agenzia, compensando le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. C.B. propone ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di questa Corte, depositata il 2 luglio 2013, con cui, in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, è stata cassata, con rinvio, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 13/26/2011, depositata il 6 febbraio 2011, allegando la mancata notifica del ricorso medesimo sia presso il domicilio eletto, sia presso il proprio indirizzo di residenza.
2. L'Agenzia intimata non spiega alcuna attività difensiva.
3. Con ordinanza interlocutoria del 5 febbraio 2018 questa Corte ha ordinato la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata avente ad oggetto il ricorso che ha dato origine alla sentenza di cui si chiede la revocazione in questa sede.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso proposto il ricorrente si duole dell'assenza di una valida notifica del ricorso per cassazione in relazione al quale è stata emessa la decisione impugnata, evidenziando che tale ricorso era stato notificato (unicamente) non già in Capiago Intimiano, provincia di Como, (OMISSIS), domicilio eletto del contribuente, bensì al diverso indirizzo di (OMISSIS), in Como.
Aggiunge, in proposito, che aveva appreso dell'esistenza del ricorso, nonchè dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva deciso il medesimo, solo a seguito della notifica della cartella esattoriale, intervenuta in data 21 marzo 2016, con cui gli era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 252.487,79 "a titolo definitivo a seguito di decisione".
1.1. Il motivo è fondato.
Dalla documentazione agli atti può ragionevolmente desumersi che il ricorso per cassazione che ha dato origine alla sentenza di cui si chiede la revocazione in questa sede è stato spedito per la notificazione (unicamente) non già in Capiago Intimiano, provincia di Como, (OMISSIS), domicilio eletto del contribuente, bensì al diverso indirizzo di (OMISSIS), in Como.
Nonostante l'evidente errore nella individuazione del luogo in cui il contribuente aveva eletto domicilio e in cui la notifica doveva essere eseguita, questa Corte ha deciso il ricorso, ritenendo, implicitamente, valida la notifica così effettuata e, dunque, ammissibile il ricorso, nonostante la mancata costituzione nel giudizio del soggetto intimato.
Orbene, occorre rammentare che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26022; vedi, anche, Cass., ord., 8 maggio 2017, n. 11202; Cass. 9 dicembre 2013, n. 27451; Cass. 25 novembre 2013, n. 25654).
Ne consegue che l'aver ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione senza tener conto che la notifica era stata effettuata in un luogo diverso da quello di elezione di domicilio, per errore in ordine alla città, ferma restando l'identità degli altri elementi dell'indirizzo, costituisce un errore di fatto, in quanto non dettato dallo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico che di per sè esclude il presupposto stesso della revocazione, ma insistente sulla percezione della esistenza di un fatto – la corretta individuazione del domicilio eletto -, positivamente e incontrovertibilmente acquisito nella realtà del processo, che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.
Infatti, la revocazione della sentenza (o ordinanza) della Corte di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto, per un errore percettivo riguardante l'esame degli atti dello stesso giudizio di cassazione, in relazione ad un fatto incontestabilmente mai avvenuto (cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2014, n. 24170; in tal senso, più recentemente, Cass. 12 gennaio 2018, n. 602; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26278).
1.2. Può, inoltre, aggiungersi che nel giudizio di cassazione, ove l'intimato non si costituisca, è onere del ricorrente fornire la prova dell'esistenza della notifica del ricorso, pena l'inammissibilità dell'impugnazione, per cui ove si assuma che l'errore di fatto sia consistito nell'avere supposto l'esistenza di tale notifica, l'onere di provare l'assunto grava sull'originario ricorrente, con la conseguenza che se quest'ultimo, come nel caso in esame, omette di costituirsi in giudizio e di depositare il fascicolo di parte del procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza cui si riferisce la revocazione, si deve ritenere che l'atto non fosse stato depositato, sempre che di quel deposito non vi sia traccia nel fascicolo d'ufficio (cfr. Cass. 4 ottobre 2018, n. 24355).
Deve, dunque, concludersi nel senso che l'errore dedotto dipende da una falsa percezione della realtà o, comunque, da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale ha portato a ritenere, sia pure implicitamente, l'esistenza di un fatto decisivo (la notifica del ricorso), incontestabilmente esclusa dagli atti e che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
La sentenza va, dunque, revocata in considerazione della decisività dell'errore commesso, che ha portato a ritenere ammissibile e fondato il ricorso per cassazione iscritto al ruolo al n. 12443/2011.
Tale ultimo ricorso doveva, invece, essere dichiarato inammissibile per omessa prova del completamento della procedura notificatoria, tale da impedirne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., (cfr., da ultimo, Cass., ord., 27 ottobre 2017, n. 25552).
3. In considerazione dell'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, revoca la sentenza n. 16579/13 di questa Corte e, decidendo sul ricorso per cassazione n. 12443/2011, lo dichiara inammissibile; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

