Cassazione, sentenza n. 8531 del 27/03/2019

Sentenza n. 8531 del 27/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8531
Data
27/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente aveva reiterato una domanda di rimborso ICI dopo un primo diniego non impugnato, sostenendo che la rendita fosse divenuta definitiva soltanto con il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria. La Cassazione ha rilevato che non era stato indicato dove la questione relativa alle carenze informative del primo diniego fosse stata tempestivamente dedotta nei precedenti gradi; nel processo tributario, infatti, l’oggetto resta delimitato dai motivi specifici originariamente proposti. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili e gli altri assorbiti.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1.La società IMMSI presentava nell'anno 2003 istanza di condono relativa ad alcuni immobili ubicati nel territorio del comune di Cusano Milanino con contestuale dichiarazione Docfa per la determinazione della rendita catastale; successivamente, nel 2005, avvedutasi di un errore, presentava una dichiarazione integrativa proponendo una rendita minore; il 23.12.2005 presentava istanza di rimborso delle maggiori somme versate a titolo di Ici al Comune che respingeva l'istanza in data 20.01.2006; a seguito del rilascio dei permessi a costruire in sanatoria dell'ottobre 2009, la società presentava nuovamente domanda di rimborso per le maggiori somme corrisposte negli anni 2003-2005, respinta in data 13.07.2010.

La società impugnava sia il provvedimento di rigetto del 20.01.2006 che quello del 13.06.2010, con ricorso respinto dalla CTP di Milano.

La contribuente proponeva appello avverso detta decisione che veniva respinta dalla CTR della Lombardia.

I giudici regionali affermavano che l'unico atto impugnabile era quello del 20.02.2006 divenuto definitivo, mentre il successivo diniego del 13.07.2010 non era autonomamente impugnabile in quanto reiterazione del precedente provvedimento.

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d'appello indicata in epigrafe, svolgendo quattro motivi.

Resiste il Comune di Castelnuovo del Cusano Milanino con controricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2. Il ricorso assume, con il primo ed il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 19 e 21, della L. n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 306 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il decidente motivato senza considerare il primo motivo di gravame, in virtù del quale era stato dedotto che il provvedimento di diniego del 2006, mancando della indicazione del termine ad impugnare, dell'autorità dinanzi alla quale impugnare pur non determinando la nullità dell'atto, precludeva il decorrere del termine per impugnare.

Deduce, inoltre, la ricorrente che l'atto in questione era privo del carattere di definitività, in quanto la dichiarazione Docfa conteneva solo una proposta di rendita in attesa del rilascio del provvedimento di condono e dell'assenso dell'ente competente, con la conseguenza che, poichè solo da detto momento la rendita era divenuta definitiva, il diniego dell'istanza di rimborso non presentava il requisito della definitività, circostanza non valutata correttamente dalla Commissione regionale.

3. Con la terza censura si lamenta la violazione della L. n. 504 del 1992, del D.P.R. n. 1142 del 1949, del D.M. n. 701 del 1994, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 10-bis e della L. n. 212 del 2000, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia, per avere i giudici territoriali omesso di decidere sui motivi dedotti in primo grado e non esaminati nel giudizio di appello, avendo la CTR dichiarato inammissibile il ricorso.

I motivi non esaminati atterrebbero alla dedotta illegittimità degli atti impugnati per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, laddove si legge che " la dichiarazione integrativa del 2005 si era resa necessaria per mero errore nella determinazione della rendita, mentre nel diniego del 2006 si assume che nel 2004 venne presentata procedura Docfa per modificare il classamento per una diversa distribuzione degli spazi interni, mentre nel 2005 con nuova dichiarazione Docfa veniva soppressa una unità immobiliare ed il frazionamento in due unità", evidenziando che la richiesta di classamento mediante Docfa aveva lo scopo di correggere gli errori contenuti nella precedente dichiarazione e non conteneva alcun riferimento al frazionamento in due unità immobiliari bensì una diversa distribuzione degli spazi interni.

4. Con il quarto mezzo, si denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia per avere i giudici regionali omesso di esaminare il motivo relativo alla illegittima motivazione della nota di diniego del 2010, con la quale il comune ha affermato che la pratica catastale del 2005 doveva essere inquadrata come nuova variazione con efficacia ex nunc.

5. Con l'ultimo motivo si denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 10-bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia, non avendo il decidente esaminato il motivo relativo alla violazione del cit. art. 10-bis relativamente al quale prima del diniego, l'ente impositore deve notificare al contribuente un preavviso di rigetto ed instaurare un contraddittorio procedimentale.

6. Le prime due censure – da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione – sono inammissibili, sotto un duplice profilo, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi.

7. L'ente locale ha dedotto che l'originario ricorso del contribuente si fondava sul presupposto che l'omessa impugnazione del primo atto di diniego era stata determinata dalla circostanza che la rendita catastale degli immobili di proprietà della società non era stata ancora accertata dall'ufficio, con il rilascio delle concessioni in sanatoria e non, invece, sulla incompletezza del primo atto di diniego(carente, secondo la società, dell'indicazione dell'autorità giudiziaria da adire e del termine per l'impugnazione dell'atto).

Ebbene, dalla sentenza impugnata non si evincono i motivi di gravame, avendo i giudici territoriali esposto che "l'appellante reitera tutte le eccezioni proposte in primo grado", di talchè era onere della ricorrente allegare l'avvenuta deduzione della questione nel giudizio di appello ed anche di indicare in quale atto processuale del giudizio precedente, in modo da consentire alla corte l'accertamento ex actis della veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cass. (Cass. n. 16502/2017, in motiv. n. 9138/2016).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, difatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (v. Cass. Sez. 3, 09/01/2002 n. 194; più di recente, v. Cass. Sez. 6 – 1, 09/07/2013 n. 17041; n. 25319/2017; n. 907/2018).

La parte, difatti, non può mutare – salvo che tale esigenza origini dalla sentenza impugnata – la posizione assunta nel giudizio di appello, attraverso il proprio atto introduttivo o difensivo, per sostenere un motivo di ricorso, giacchè, diversamente, si consentirebbe tanto all'appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell'atto di gravame ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che presiede l'esercizio stesso del diritto di impugnazione in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno esposte in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all'appellato, di mutare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell'atto di costituzione (Cass. 2033/2017).

La conversione delle ipotesi di nullità in mezzi di gravame avverso l'atto fiscale è una conseguenza della struttura impugnatoria del processo tributario, che vede la contestazione della pretesa fiscale suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto che la esprime. Il giudizio tributario, difatti, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. per tutte Sez. 5 n. 25756-14).

8. Le censure risultano altresì inammissibili laddove denunciano l'omessa motivazione circa una questione decisiva per il giudizio, in quanto non presentano neppure i requisiti richiesti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella nuova formulazione – qui applicabile, trattandosi di decisione depositata dopo il settembre del 2012 – finendo con il lamentare non l'omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria), bensì una erronea interpretazione degli atti impugnati, non consentita nel giudizio di legittimità; il vizio in esame, invece, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti giurisprudenza consolidata: v. Cass. n. 21152/2014; 17761/2016; 5795/2017; 14802/2017; 29883/2017; 20718/2018; 24035/2018).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con riferimento ai primi due mezzi, assorbiti gli altri.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

– Dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri;

– condanna l'ente ricorrente alle spese sostenute dal Comune che liquida in Euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di c.u. pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019

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