Cassazione, sentenza n. 8537 del 27/03/2019

Sentenza n. 8537 del 27/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8537
Data
27/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva l’accertamento dell’imposta regionale per il 2003 su una concessione marina, confermato dai giudici di merito quanto al tributo, mentre le sanzioni erano state escluse per obiettiva incertezza. La rinuncia presentata in Cassazione non era stata notificata alla Regione costituita né vistata dal relativo difensore: pur non determinando l’estinzione, essa attestava il venir meno dell’interesse alla decisione. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile per causa sopravvenuta e condanna la ricorrente alle spese del giudizio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. N. spa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila, l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. (OMISSIS) della Regione Abruzzo per il mancato pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile relativo all'anno 2003.

2. La Commissione Provinciale respingeva nel merito il ricorso con riferimento alla pretesa impositiva dichiarando tuttavia non dovute le sanzioni irrogate in ragione della situazione di obiettiva incertezza configurabile nella fattispecie.

3. La sentenza veniva impugnata da N. spa e la Commissione Regionale dell'Abruzzo rigettava l'appello osservando: a) che l'avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato; b) che la concessione marina, al pari dell'attività svolta su suolo demaniale in terraferma, era assoggettata ad imposta; c) che la competenza territoriale si ricavava essenzialmente dal collegamento tra la piattaforma e la terraferma assicurato dalle condotte.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione N. spa spa affidandosi a quattro a motivi. Ha resistito la Regione Abruzzo depositando controricorso.

Motivi della decisione

1. N. spa, a mezzo del procuratore pro tempore Dott. P.G., ha depositato, in data 5.3.2019, "atto di rinuncia al ricorso ex art. 390" sottoscritto anche dal legale e datato 28.2.2019 che non risulta nè notificato alla controparte costituito nè controfirmato dal difensore.

1.1 La dichiarazione di rinuncia non accettata da controparte non è idonea a determinare l'estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), ma vale comunque a far ritenere venuto meno l'interesse alla decisione della causa e determina pertanto l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980/2006, 12743/2016).

2. Le spese di lite vanno poste a carico di N. spa, in base al principio di causalità.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.200 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019

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