Cassazione, sentenza n. 19778 del 22/09/2020
Sentenza n. 19778 del 22/09/2020
La società contestava il recupero dell’IRPEG non corrisposta nel 1998 per effetto di un’esenzione qualificata come aiuto di Stato incompatibile, sostenendo che il vantaggio fosse stato trasferito al socio pubblico mediante dividendi. La Cassazione ribadisce che destinataria del recupero è l’impresa che ha fruito dell’esenzione, indipendentemente dalla composizione pubblica del capitale; la distribuzione degli utili all’ente locale non estingue il debito verso lo Stato. La richiesta di rinvio pregiudiziale è giudicata manifestamente infondata e il ricorso viene rigettato, con condanna alle spese.
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