Cassazione, sentenza n. 19640 del 21/09/2020

Sentenza n. 19640 del 21/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
19640
Data
21/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia verteva sul diniego di rimborso dell’IVA relativa al terzo trimestre 2007, opposto a un soggetto non residente per l’asserita mancanza di una nomina del rappresentante fiscale con atto avente data certa. I giudici di merito avevano invece ritenuto sufficiente la comunicazione effettuata con la dichiarazione di inizio attività e avevano riconosciuto il rimborso. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso con l’assenso della controparte; senza pronunciarsi sulla questione sostanziale, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese.

Testo della pronuncia

La sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle entrate aveva emesso un provvedimento di diniego di rimborso Iva, relativo al terzo trimestre 2007, con il quale aveva ritenuto che, essendo la contribuente un soggetto non residente, non risultava che la stessa avesse provveduto a nominare, con atto avente data certa, un proprio rappresentante fiscale, sicche' non poteva esercitare il diritto alla detrazione; avverso il suddetto provvedimento di diniego aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Ferrara aveva accolto il ricorso; avverso la suddette pronuncia aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate.

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: per l'esercizio del diritto al rimborso e alla detrazione Iva da parte dei soggetti non residenti, la nomina del rappresentante fiscale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 17 poteva avvenire anche in base ad una comunicazione all'ufficio ai sensi dell'articolo 35 del medesimo decreto, con la dichiarazione di inizio attivita'; la contribuente si era avvalsa di tale facolta'; non aveva rilevanza la contestazione dell'Agenzia delle entrate circa la mancanza di una formale lettera di conferimento dell'incarico al rappresentante fiscale, posto che il suddetto incarico poteva dirsi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita Iva, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, articolo 1, comma 4.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte l'Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito la contribuente con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ai fini della definizione della presente controversia deve darsi atto che l'Agenzia delle entrate ha depositato, in data 13 novembre 2019, un atto di rinuncia al ricorso, con allegata la dichiarazione di assenso della controparte anche ai fini della compensazione delle spese.

Ne consegue, ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c., l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.

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