Cassazione, sentenza n. 19634 del 21/09/2020

Sentenza n. 19634 del 21/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
19634
Data
21/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società residente in altro Stato membro chiedeva il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile maturata per operazioni passive in Italia, sostenendo che la locazione di piazzole di sosta fosse accessoria ai servizi turistici prestati all’estero. La Cassazione ha ritenuto le locazioni territorialmente effettuate in Italia, perché relative a immobili qui ubicati, escludendo che l’unitarietà economica delle prestazioni modificasse tale criterio. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando il diniego di rimborso e compensando integralmente le spese.

Testo della pronuncia

1. La (—) BV propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, depositata il 22 dicembre 2014, che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, ha respinto il ricorso proposto dalla medesima (all'epoca, (—) BV) contro il diniego di rimborso di un credito i.v.a..

Dall'esame della sentenza impugnata si evince che il credito vantato aveva ad oggetto l'eccedenza di i.v.a. detraibile, maturata nell'anno 2008, in relazione ad operazioni passive poste in essere in Italia.

2. Il giudice di appello ha escluso il diritto al rimborso, in quanto la contribuente, soggetto domiciliato e residente in altro Stato membro, aveva posto in essere operazioni attive in Italia, consistenti nella concessione in locazione di piazzole di sosta all'interno di parcheggi, e tale circostanza era ostativa del rimborso dell'imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-ter.

3. Il ricorso e' affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso proposto la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-ter, articolo 43, Direttiva n. 2006/112/CE, e Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 7, comma 3 e comma 4, lettera a), per aver la sentenza impugnata escluso il diritto della societa' contribuente al rimborso dell'eccedenza dell'I.v.a. detraibile a causa del compimento di operazioni attive in Italia, benche' queste ultime presentassero carattere accessorio – o, comunque, fossero inscindibilmente legate – a quella principale, consistente nella prestazione (eseguita in Olanda) di servizi aventi ad oggetto l'organizzazione di soggiorni turistici in tende di campeggio e case mobili.

1.1. Il motivo e' infondato.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-ter, applicabile ratione temporis, stabilisce che "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione Europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi dell'articolo 17, comma 2 assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi 3, 5, 6 e 7, e nell'articolo 74, commi 7 ed 8, del presente decreto e nel Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 44, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati".

La suddetta previsione normativa esclude, quindi, il diritto al rimborso nel caso in cui il soggetto domiciliato o residente in altro Stato membro e privo di un rappresentante in Italia, abbia svolto operazioni attive nel territorio nazionale.

1.2. Cio' posto, l'operazione di locazione di piazzole di sosta all'interno di parcheggi posta in essere dalla contribuente – ritenuta rilevante ai fini del diniego del diritto al rimborso -, atomisticamente considerata, deve ritenersi posta in essere in Italia, quale luogo di ubicazione delle aree concesse in locazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 7, comma 4, lettera a), nel testo in vigore ratione temporis, secondo cui "le prestazioni di servizi relativi a beni immobili… si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso".

Tale normativa, dunque, in coerenza con la disciplina unionale (cfr. articolo 45, Direttiva n. 2006/112/CE), pone quale criterio esclusivo di individuazione del luogo di esecuzione della prestazione di siffatti servizi quello del luogo in cui il bene immobile cui si riferiscono le operazioni e' situato, in deroga al criterio generale del luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attivita' economica o dispone di una stabile organizzazione.

1.3. Sostiene la ricorrente che la concessione in locazione delle piazzole di sosta all'interno di parcheggi risulta inscindibilmente legata ad altre prestazioni di servizi, di cui rivestirebbe funzione accessoria, e che tali prestazioni, unitariamente considerate, danno luogo ad un'unica operazione dal punto di vista economico (cd. prestazione complessa o composita), per cui il loro esame in termini atomistici avrebbe carattere artificiale.

In proposito, si osserva che, con pronuncia di questa Sezione n. 16539 del 20 giugno 2019, resa in analoga controversia che ha visto coinvolta l'odierna ricorrente, e' stato affermato che il criterio speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 7, comma 4, lettera a), ossia quello del luogo in cui l'immobile e' ubicato, prevale sul criterio di collegamento generale previsto nei commi precedenti, ai quali deroga, individuato nel luogo di domicilio o di residenza o di stabile organizzazione dei soggetti che rendono dette prestazioni, senza che assumano rilievo, in caso di pluralita' di prestazioni, parte delle quali relative ad immobili, l'unicita' delle stesse e, nell'individuazione del criterio di collegamento, la prevalenza dell'una rispetto alle altre.

Questo Collegio ritiene di dover dare seguito all'orientamento interpretativo espresso da tale pronuncia e, pertanto, di non poter accedere alla tesi prospettata dalla ricorrente per le ragioni ivi esposte, cui si rinvia integralmente.

2. Il ricorso, dunque, non puo' essere accolto.

3. In considerazione dell'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' sulla questione esaminata al momento della proposizione del ricorso, appare opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

4. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

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