Cassazione, sentenza n. 19777 del 22/09/2020
Sentenza n. 19777 del 22/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19777
- Data
- 22/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un professionista aveva impugnato un accertamento fondato su movimenti bancari, discutendo anche la tempestività dell’istanza di accertamento con adesione e del successivo ricorso; la CTR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione originaria. Durante il giudizio di legittimità il contribuente, dopo avere aderito alla definizione agevolata, ha rinunciato al ricorso comunicando l’atto all’Agenzia. La Cassazione precisa che la rinuncia è un atto unilaterale recettizio efficace senza accettazione e dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, compensando le spese.
Testo della pronuncia
1. Il contribuente (—), di professione commercialista, riceveva avviso di accertamento n. (—), notificatogli il 13.12.2010, con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava il suo reddito per l'anno 2005 ai fini irpef, irap ed iva, sulla base dell'analisi di movimenti bancari ritenuti non giustificati.
Successivamente, a seguito di istanza di autotutela presentata dal contribuente nel gennaio 2011, l'ufficio, con atto del 2.2.2011 annullava parzialmente il suddetto avviso di accertamento riducendo il maggior reddito accertato.
In data 8.2.2011 il contribuente spediva all'Agenzia, a mezzo raccomandata, un atto in cui, pur riconoscendo l'intervenuto annullamento parziale in autotutela – sebbene non nei termini a suo avviso corretti -, richiedeva di attivare la procedura di accertamento con adesione.
Il 24.2.2011 l'ufficio replicava respingendo l'istanza di accertamento con adesione, in quanto spedita in busta chiusa e pervenuta in data 15.2.2011, oltre il termine per proporre ricorso contro l'avviso di accertamento, che era scaduto il 11.2.2011, cosicche' l'avviso era ormai divenuto definitivo.
2. Il contribuente contestava tale risposta, insistendo per essere convocato per la procedura di accertamento con adesione, e in data 7.5.2011, tenuto conto dell'allungamento del termine in virtu' della istanza di accertamento con adesione, impugnava l'avviso di accertamento originario.
Nel ricorso deduceva in primo luogo la tempestivita' del ricorso in virtu' della tempestivita' dell'istanza di accertamento con adesione, che era stata spedita prima dello scadere del termine di impugnazione dell'avviso, sebbene ricevuta dall'ufficio successivamente alo scadere di tale termine. Inoltre contestava l'accertamento nel merito.
3. L'Agenzia eccepiva, tra l'altro, l'improcedibilita' del ricorso per tardiva presentazione dell'originale all'ufficio e la tardivita' del ricorso perche' presentato quando l'accertamento era gia' divenuto definitivo, in quanto l'istanza di accertamento con adesione non era stata presentata nelle forme di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 20 ed era tardiva, cosicche' non poteva operare l'allungamento del termine per impugnare conseguente ad essa.
4. La CTP di Bergamo accoglieva in parte il ricorso, riducendo in maniera significativa il maggior reddito accertato.
5. L'ufficio appellava ribadendo le eccezioni e la CTR della Lombardia dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, per improcedibilita' dell'istanza di accertamento con adesione, in quanto proposta in violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 20 e 21.
6. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il contribuente sulla base di quattro motivi. Resiste l'ufficio con controricorso.
In vista dell'udienza odierna il contribuente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con allegata documentazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 20 e 21 anche in combinato disposto tra loro, come in genere della disciplina dell'istanza di accertamento con adesione e del termine utile a proporre ricorso giurisdizionale tributario, oltre che del relativo ampliamento per effetto della predetta istanza.
2. Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 20 e 21 anche in combinato disposto tra loro, come in genere della disciplina dell'istanza di accertamento con adesione e del termine utile a proporre ricorso giurisdizionale tributario, oltre che del relativo ampliamento per effetto della predetta istanza.
3. Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19, 20 e 21, Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42 e Decreto Legge 30 settembre 1994, n. 564, articolo 2-quater, comma 1 (convertito, con modificazioni, in L. 30 novembre 1994, n. 656), oltre che del Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, articolo 2 e articolo 4, comma 2, anche in combinato disposto tra loro, come in genere della disciplina dell'avviso di accertamento
4. Con il quarto motivo deduce nullita' della sentenza per irriducibile, radicale e decisivo contrasto tra il suo dispositivo e la sua motivazione in ordine all'autonomo capo concernente il riparto delle spese di lite, non consentendo in alcun modo di stabilire quale sia la statuizione del giudice di appello in ordine a tale riparto, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4.
5. Va preliminarmente rilevato che con dichiarazione del 7.1.2020, depositata in cancelleria, il contribuente ha fatto presente di avere aderito, dopo la presentazione del ricorso, alla procedura di cui al Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 6, conv. in L. n. 225 del 2016.
Con la documentazione allegata ha dimostrato che l'ufficio aveva comunicato l'importo da versare per la definizione, determinato in Euro 15.552,14 in varie rate.
Con lo stesso atto, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, notificando la dichiarazione di rinuncia all'ufficio il 13.1.2020.
6. Con cio', la dichiarazione di rinuncia produce effetto, e non vi e' necessita' di rinviare l'udienza odierna per l'esame della documentazione da parte dell'ufficio, atteso che, come affermato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 34432 del 2019) l'atto di rinuncia risulta perfezionato, ai sensi dell'articolo 390 c.p.c., comma 3, non solo con la notifica alle parti costituite o ai difensori delle stesse, che vi appongono il visto, ma e' sufficiente che attraverso la sua comunicazione venga comunque portato a conoscenza delle controparti costituite. Infatti, la rinuncia e' un atto unilaterale a carattere recettizio che produce i propri effetti a prescindere dalla accettazione, che rileva esclusivamente ai fini del regime delle spese. Deve pertanto ritenersi che, una volta che l'atto sia comunque pervenuto a conoscenza della controparte, lo stesso risulta perfezionato e, come tale, produttore degli effetti stabiliti dalla legge.
7. Alla luce di cio', indipendentemente dall'esito della procedura di definizione agevolata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, in virtu' della rinuncia.
8. Atteso che il ricorrente rinunciante si e' tempestivamente attivato, notificando la dichiarazione alla controparte, per ottenere l'adesione della controparte, e che tale attivita', sulla base della giurisprudenza sopra citata, non e' prescritta dalla norma per la produzione degli effetti della rinuncia, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Si da' atto che il presente provvedimento e' sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
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