Cassazione, sentenza n. 19639 del 21/09/2020
Sentenza n. 19639 del 21/09/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19639
- Data
- 21/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava il diniego di rimborso dell’IVA per il 2006 nei confronti di un soggetto non residente, motivato dall’asserita assenza di una nomina del rappresentante fiscale con atto avente data certa. La Commissione regionale, confermando il primo grado, aveva ritenuto valida la nomina comunicata mediante la dichiarazione di inizio attività e contestualmente alla richiesta della partita IVA. Poiché l’Agenzia delle Entrate ha successivamente rinunciato al ricorso con l’assenso della contribuente, la Cassazione non ha deciso il merito e ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese.
Testo della pronuncia
La sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle entrate aveva emesso un provvedimento di diniego di rimborso Iva, relativo all'anno 2006, con il quale aveva ritenuto che, essendo la contribuente un soggetto non residente, non risultava che la stessa avesse provveduto a nominare, con atto avente data certa, un proprio rappresentante fiscale, sicche' non poteva esercitare il diritto alla detrazione; avverso il suddetto provvedimento di diniego aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Ferrara aveva accolto il ricorso; avverso la suddette pronuncia aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: per l'esercizio del diritto al rimborso e alla detrazione Iva da parte dei soggetti non residenti, la nomina del rappresentante fiscale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 17 poteva avvenire anche in base ad una comunicazione all'ufficio ai sensi dell'articolo 35 del medesimo decreto, con la dichiarazione di inizio attivita'; la contribuente si era avvalsa di tale facolta'; non aveva rilevanza la contestazione dell'Agenzia delle entrate circa la mancanza di una formale lettera di conferimento dell'incarico al rappresentante fiscale, posto che il suddetto incarico poteva dirsi conferito contestualmente alla richiesta di attribuzione della partita Iva, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, articolo 1, comma 4.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte l'Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito la contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ai fini della definizione della presente controversia deve darsi atto che l'Agenzia delle entrate ha depositato, in data 13 novembre 2019, un atto di rinuncia al ricorso, con allegata la dichiarazione di assenso della controparte anche ai fini della compensazione delle spese.
Ne consegue, ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c., l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
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