Cassazione, sentenza n. 19645 del 21/09/2020

Sentenza n. 19645 del 21/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
19645
Data
21/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo una cartella non impugnata, una società contestava l’intimazione di pagamento sostenendo che la notificazione dell’atto presupposto fosse nulla; la CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva ritenuto valida la procedura adottata. La Cassazione ha precisato che gli atti tributari destinati a una persona giuridica vanno notificati presso la sede e, ove ciò sia impossibile, al rappresentante fisico; falliti anche tali tentativi, sono applicabili le forme previste per l’irreperibilità. Poiché la società risultava irreperibile nell’ultimo domicilio fiscale conosciuto, la Corte ha rigettato il ricorso e confermato la validità della notificazione.

Testo della pronuncia

A seguito di notificazione di cartella di pagamento non opposta, (—) spa notificava alla societa' (—) srl una intimazione di pagamento della somma di Euro 447.945, dovuta per tributi erariali a seguito di condono ex L. n. 289 del 2002.

Contro l'intimazione di pagamento la societa' proponeva ricorso eccependo la nullita' della notificazione della prodromica cartella di pagamento. Con sentenza n. 454 del 2013 la Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullita' della notificazione della pregressa cartella di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza n. 7210 del 21.7.2014. Il giudice di appello rilevava che la cartella di pagamento non conteneva l'indicazione del nominativo e della residenza della persona fisica legale rappresentante della persona giuridica, e pertanto doveva ritenersi legittimo il ricorso alla procedura di notificazione prevista dall'articolo 140 c.p.c..

Contro la sentenza di appello (—) srl propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

(—) spa resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.II primo motivo denuncia: "Violazione dell'articolo 111 Cost. violazione dell'articolo 132 c.p.c. e del Decreto Legislativo n.546 del 1992, articolo 36, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3", nella parte in cui ha ritenuto correttamente effettuata la notificazione della cartella di pagamento alla societa' con personalita' giuridica, limitandosi ad aderire acriticamente alla tesi dell'appellante e senza spiegare le ragioni per cui ha superato le eccezioni della parte appellata.

Il motivo e' inammissibile per intrinseca contraddittorieta' poiche' sussume il vizio denunciato entro il parametro della violazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pur deducendo un vizio che riferisce alla mancanza di motivazione. Ritenendo che il motivo, a prescindere dalla sussunzione entro il parametro di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 3, sui sostanzi nella denuncia di una vizio della motivazione, esso e' ugualmente inammissibile poiche' il vizio della motivazione deve riguardare una questione di fatto e non di diritto. Secondo questa Corte la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonche' dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto. Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017)

2.11 secondo motivo denuncia:"Omessa rilevazione del giudicato interno-Violazione dell'articolo 342 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4", nella parte in cui la C.T.R.non ha rilevato che la sentenza di primo grado non era stata impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'atto da impugnare conteneva l'indicazione della persona fisica che rappresentava l'ente.

Il motivo e' infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la C.T.R. ha espressamente rilevato che l'Agenzia delle Entrate appellante aveva dedotto che l'atto da notificare (cartella di pagamento) non conteneva l'indicazione della persona legale rappresentante della societa' destinataria; pertanto la questione era stata devoluta al giudice di appello che sul punto si e' pronunciato riformando la decisione del giudice di primo grado, avendo rilevato che "l'opposto atto impositivo non riporta il nominativo del legale rappresentante della societa' (—) srl".

3.11 terzo motivo denuncia:"Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, id est della circostanza che l'atto da notificare conteneva l'indicazione della persona fisica che rappresentava la societa'-Nullita' della sentenza in relazione all'articolo 360 1 comma n. 5 cod.proc.c.iv ".

Il motivo e' infondato per le ragioni gia' indicate nell'esame del precedente motivo di ricorso.

4. Il quarto motivo denuncia:"Violazione e falsa applicazione dell'articolo 145 c.p.c. e dell'articolo 140 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3", nella parte in cuila C.T.R. ha ritenuto legittimo il ricorso alla notificazione ex articolo 140 c.p.c. nei confronti di una persona giuridica.

Il motivo e' infondato. Premesso che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, questa Corte ha stabilito che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'articolo 145 c.p.c., comma 1. Qualora tale modalita' risulti impossibile, si applica il successivo articolo 145 c.p.c., comma 3, e la notifica dovra' essere eseguita ai sensi degli articolo 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente. In caso d'impossibilita' di procedere anche secondo questa modalita', la notifica dovra' essere eseguita secondo le forme dell'articolo 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovra' effettuarsi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera e), e si perfezionera' nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune. (Sez. 5, Sentenza n. 15856 del 07/07/2009: Sez. 5, Sentenza n. 1206 del 20/01/2011)

A tale principio si e' correttamente attenuto il giudice di appello, avendo verificato che, a seguito della irreperibilita' della societa' contribuente nel Comune dell'ultimo domicilio fiscale conosciuto, l'Ufficio ha proceduto alla notificazione a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 60 mediante affissione all'albo del Comune dell'avviso di deposito prescritto dall'articolo 140 c.p.c..

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore di (—) spa, liquidate in Euro 10.000 oltre Euro 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge (Iva e CPA).

Ai sensi bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater e comma 1 – si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto.

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