Cassazione, sentenza n. 19778 del 22/09/2020

Sentenza n. 19778 del 22/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
19778
Data
22/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava il recupero dell’IRPEG non corrisposta nel 1998 per effetto di un’esenzione qualificata come aiuto di Stato incompatibile, sostenendo che il vantaggio fosse stato trasferito al socio pubblico mediante dividendi. La Cassazione ribadisce che destinataria del recupero è l’impresa che ha fruito dell’esenzione, indipendentemente dalla composizione pubblica del capitale; la distribuzione degli utili all’ente locale non estingue il debito verso lo Stato. La richiesta di rinvio pregiudiziale è giudicata manifestamente infondata e il ricorso viene rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

La Commissione delle Comunita' Europee con decisione del 5 giugno 2002 n. 2003/193/CE dichiarava aiuti di Stato, incompatibile con il mercato comune, l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 70, e dalla Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 66, comma 14, convertito con L. 29 ottobre 1993, n. 427, a favore di societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142.

In data 2 ottobre 2009 l'Agenzia delle Entrate notificava ad (—) spa (gia' (—) spa), societa' di capitali avente come azionista quasi totalitario il Comune di Torino, un avviso di accertamento con il quale chiedeva la restituzione dell'aiuto di Stato equivalente all'imposta Irpeg riferibile alla attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica, non corrisposta nell'anno 1998 per effetto del regime di esenzione dichiarato incompatibile con il mercato comune.

Contro l'avviso di recupero la societa' proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo rigettava con sentenza n. 97 del 2011.

La societa' (—) spa proponeva appello rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 72 del 6.12.2012.In particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, la C.T.R. osservava che "il pagamento dei dividendi al Comune di Torino non comporta affatto la restituzione del beneficio allo Stato per una serie di motivi. In primo luogo perche' la moratoria fiscale aveva come soggetti beneficiari societa' di capitali alle quali consentiva l'esenzione da imposta Irpeg. (—) spa societa' di diritto privato ancorche' ad azionariato pubblico, indebitamente ebbe ad avvantaggiarsi del regime fiscale favorevole, e tale societa' pertanto deve essere unica destinataria dell'atto di recupero. La decisione della societa' di distribuire utili che erano incrementati dal mancato assoggettamento ad imposta e' stato frutto di valutazioni assunte in piena liberta' in base alle disposizioni dell'atto costitutivo dove e' stabilito che "l'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale e' attribuito come segue: il 55% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea". Il fatto che il Comune di Torino fosse l'azionista di maggioranza ed incidesse sulle scelte del consiglio di amministrazione non rileva in quanto, in tale sede, il Comune agiva come azionista e beneficiario di dividendi che corrispondono alla remunerazione del capitale investito. Il Comune di Torino, socio di (—) spa, non coincide con lo Stato centrale destinatario della Decisione di recupero e titolare del potere di recupero dell'aiuto erogato".

Contro la sentenza di appello la societa' (—) spa (gia' (—) spa) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.II ricorso denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e del principio di diritto dell'Unione del "ripristino dello status quo ante" degli articoli 7 e 14 del Regolamento n. 659/1999/CE del Consiglio del 22 marzo 1999, dell'articolo 3 della Decisione n. 2003/193/CE della Commissione del 5 giugno 2002, del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 24, convertito nella L. n. 2 del 2009, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 62".Secondo la ricorrente il giudice di appello ha erroneamente confermato il recupero in capo alla societa' (—) spa senza considerare che il beneficio derivante dalla "moratoria fiscale" era stato retrocesso sotto forma di distribuzione di utili al Comune di Torino, azionista per il 99,998 del capitale sociale, il quale quindi doveva considerarsi il beneficiario effettivo dell'aiuto di Stato e quindi destinatario dell'azione di recupero; la restituzione del beneficio all'ente locale sotto forma di distribuzione dei dividendi, era equivalente alla restituzione del beneficio fiscale allo Stato membro.

La censura e' infondata. In ordine alla obbligatorieta' del recupero degli aiuti di Stato anche nei confronti delle societa' cosiddette "in house", questa Corte si e' gia' pronunciata stabilendo che, in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dal Decreto Legge n. 331 del 1993, articolo 66, comma 14, conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993, e dalla L. n. 549 del 1995, articolo 3, comma 70, anche nei confronti delle societa' "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che e' un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti. (da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 2396 del 31/01/2017; in precedenza Sez. 5, Sentenza n. 23799 del 23/11/2016; Sez. 5, Sentenza n. 23414 del 19/11/201).

Come correttamente osservato dal giudice di appello, l'attivita' di recupero deve necessariamente indirizzarsi nei confronti dell'impresa che ha fruito della esenzione fiscale costituente "aiuto di Stato, posto che l'effetto distorsivo della libera concorrenza si produce in capo ai soggetti economici che, tramite l'aiuto di Stato, hanno lucrato una posizione di indebito vantaggio nei confronti degli altri operatori economici. Quanto alla pretesa della ricorrente di ritenere gia' soddisfatto l'obbligo di pagamento dei tributi erariali, da cui la societa' era stata illegittimamente esentata, in ragione della avvenuta distribuzione di dividendi al socio pubblico di maggioranza (Comune di Torino), essa appare del tutto priva di fondamento. Nessun rilievo puo' attribuirsi alla circostanza che la societa' beneficiaria dell'aiuto di Stato illegittimo abbia optato per una destinazione degli utili al pagamento di dividendi ai soci ed in particolare all'ente pubblico locale quale socio di maggioranza, non sussistendo alcuna correlazione logico-giuridica tra la illegittima esenzione dell'impresa dal pagamento di tributi statali e la libera scelta di distribuzione di dividendi ai soci, quand'anche si tratti di ente locale socio di maggioranza. Per le ragioni esposte la richiesta di rinvio pregiudiziale appare manifestamente infondata. Occorre peraltro ribadire che " non esiste alcun diritta della parte all'automatico rinvio pregiudiziale ogni qualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse (Corte EDU, caso Ullensde Schooten & Rezabek vs. Belgio) ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, caso Wind Telecomunicazioni vs. Italia, §36)" (Sez.U, Sentenza n. 14042 del 08/07/2016, in motivazione pag.5).

Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la societa' ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 30.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1- quater si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto.

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