Cassazione, sentenza n. 19644 del 21/09/2020

Sentenza n. 19644 del 21/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
19644
Data
21/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava le accise sull’energia elettrica fornita da un consorzio autoproduttore alle imprese consorziate e l’incidenza del legittimo affidamento generato dalla precedente condotta dell’Amministrazione. La Cassazione ha escluso l’esenzione, poiché utilizzatori e produttore sono soggetti giuridici distinti, e ha precisato che la buona fede può eliminare sanzioni, interessi e conseguenze accessorie, ma non il tributo; inoltre, la risposta a interpello vincola solo per la fattispecie considerata e non era stata trascritta integralmente. Il ricorso della contribuente è stato rigettato, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

1. la (—) S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (d'ora in avanti, breviter, " (—)"), impugno', innanzi alla C.T.P. di Napoli, gli avvisi di accertamento, nonche' i corrispondenti atti di irrogazione di sanzione, notificatile dall'AGENZIA DELLE DOGANE per il mancato pagamento delle accise sull'energia elettrica fornita ai propri consorziati nel quadriennio 2008-2011.

2. La C.T.P rigetto' il ricorso con sentenza n. 2667/8/14, avverso la quale la (—) propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania; quest'ultima, con sentenza 3821/01/2015, depositata il 20.04.2015, accolse parzialmente il gravame rilevando, per quanto in questa sede ancora interessa, come (a) l'esenzione cit. ex articolo 52, comma 3, non spetti anche ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzata in misura non inferiore al 70% per uso proprio o dei consorziati e (b) nella specie dovesse comunque ravvisarsi la buona fede della societa' contribuente, con conseguente riforma della gravata decisione ed affermazione di non debenza degli interessi moratori e delle sanzioni.

3. Avverso tale decisione la (—) – alla quale nelle more del giudizio di legittimita' e' succeduta, quale incorporante per fusione, la (—) S.R.L. – ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si e' costituita, con controricorso, l'AGENZIA.

4. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il quarto motivo – da analizzare per primo, per questioni di carattere logico – parte ricorrente lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52), comma 3, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 2, comma 2, articoli 2602 e 2615-ter c.c. ss., per avere la C.T.R. erroneamente escluso gli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica dall'esenzione dal pagamento delle relative accise;

1.1. Il motivo e' infondato;

1.1.1. E' sufficiente all'uopo osservare come questa Corte abbia gia' chiarito, sia pure in tema di addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica del Decreto Legge n. 511 del 1998, ex articolo 6, conv. con modif. dalla L. n. 20 del 1989, nel testo vigente per il periodo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, che l'esenzione dall'addizionale predetta, applicandosi espressamente nel caso di esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, non puo' intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 10.5.2019, n. 12444, Rv. 653674-01).

1.1.2. Tale conclusione, per identita' di presupposti, preclude dunque l'applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'accisa ex articolo 52, comma 3, lettera b), nel caso – quale quello di specie di energia proveniente da un consorzio di autoproduzione ed utilizzata non gia' dal consorzio medesimo, ma dalle imprese aderenti allo stesso, come anche recentemente chiarito da Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26146, alla cui ampia motivazione al riguardo (cfr. pp. 6-9) si rinvia, quale precedente specifico sul punto, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c. p.c..

2. Con il primo motivo il (—) lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell'articolo 112 c.p.c., per non essersi pronunziata la C.T.R. in ordine alla non debenza delle accise, quale conseguenza dell'affidamento legittimamente riposto dalla societa' contribuente nel comportamento dell'AGENZIA, dapprima favorevole e, solo in seguito, contraria all'esenzione.

3. Con il secondo motivo, la societa' ricorrente si duole (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), dell'omesso esame, ad opera della C.T.R., delle circostanze addotte da essa (—) a dimostrazione della propria buona fede quale causa di non debenza delle accise in questione;

4. Con il terzo motivo, infine, l' (—) lamenta (in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articoli 10 e 11, per avere la C.T.R. limitato (quale causa di esenzione dal pagamento dell'accisa) l'ambito operativita' della risposta ad interpello fornita dalla Direzione Generale del Piemonte dell'Agenzia (nella specie, avuto riguardo "agli impianti, all'energia e ai rapporti giuridici intercorsi nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta" – cfr. sentenza impugnata, p. 9, secondo cpv.), anziche' estenderne la portata a tutte le cessioni di energia operate dalla societa' contribuente ai propri consorziati.

4.1. I motivi – da trattare congiuntamente, stante l'identita' di questioni agli stessi sottese – sono in parte infondati, in parte inammissibili.

4.1.1. Premesso che la C.T.R. ha affrontato espressamente la tematica concernente il rapporto tra tutela della buona fede e asserita – non debenza del tributo alle p. 2, sub 6, nonche' 7-9 della gravata decisione – con conseguente superamento dei rilievi mossi con il primo ed il secondo motivo di ricorso – va in questa sede ribadito che, diversamente dalla L. n. 212 del 2000, articolo 11, l'operativita' dell'articolo 10 cit., comporta, nella ricorrenza dei presupposti applicativi, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass., Sez. 5, 25.3.2015, n. 5934, Rv. 635008-01). Una tale delimitazione dell'ambito di operativita' dell'articolo 10 cit., peraltro, non solo non e' incostituzionale, perche' al principio, di rilievo costituzionale, del legittimo affidamento fa, comunque, da contraltare quello, di altrettanta rilevanza costituzionale, della riserva di legge, nonche' gli ulteriori principi di inderogabilita' delle norme tributarie, di indisponibilita' dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione e di irrinunciabilita' del diritto di imposta, gia' menzionati dalle Sezioni Unite di questa Corte, ma neppure si pone in contrasto con il diritto unionale: ed infatti, se e' vero che il diritto ad avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento "si estende a ogni individuo in capo al quale un'autorita' amministrativa abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni preciseche essa gli avrebbe fornito" (ex multis, CGUE 14 giugno 2017, in causa C-26/16, punto 76; CGUE 9 luglio 2015, in causa C-183/14, punto 44; CGUE 5 marzo 2015, in causa C-585/13, punto 95), cionondimeno "il legittimo affidamento non puo' basarsi su una prassi illegittima dell'amministrazione" (CGUE 11 aprile 2018, in causa C-532/16, punto 50; CGUE 6 febbraio 1986, in causa C-162/84, punto 6). Ne consegue che, se l'Amministrazione finanziaria non ha fornito una corretta interpretazione del dato normativo, non per questo e' possibile escludere il diritto alla riscossione dell'imposta, opportunamente temperato, nel caso di specie, con la mancata applicazione di sanzioni ed interessi (cfr. nuovamente, sul punto, Cass., Sez. 5, 16.10.2019, n. 26146, cit.).

4.1.2. Ne' puo' condividersi tout court l'assunto – sotteso al terzo motivo di ricorso – per cui la risposta ad interpello fornita dall'amministrazione in relazione all'esenzione dall'accisa per le operazioni svolte dalla societa' contribuente in Piemonte e Valle d'Aosta dovrebbe estendere i propri effetti – su scala "globale" – a tutte le analoghe operazioni poste in essere dalla (—) e, dunque, anche a quelle sottese agli avvisi di accertamento per cui e' causa. Ed infatti, e' pur vero che, in tema di interpello cd. ordinario o generalizzato, l'efficacia della risoluzione o della circolare che lo segue vincola l'Amministrazione, ai sensi della L. n. 212 del 2000, articolo 11, comma 3, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza o, al piu', con riguardo ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello (cfr. Cass., Sez. 5, 13.1.2017, n. 735 del, Rv. 642428-01): sennonche', se da un lato tale principio preclude gia' in astratto – di estendere eventuali effetti favorevoli di tale risposta in relazione ai comportamenti pregressi della societa' contribuente (i.e. avuto riguardo all'avviso di accertamento relativo all'accisa dovuta per l'anno 2008), dall'altro, la mancata trascrizione (quantomeno) della risposta fornita dall'Amministrazione prot. n. 4472 del 17.4.2009, preclude al Collegio di valutare se questa effettivamente concernesse – o meno – le medesime questioni sottese agli avvisi di accertamento impugnati, con conseguente inammissibilita' del motivo, in parte qua, per difetto di specificita' (cfr. l'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Peraltro, essendo l'orientamento di questa Corte in relazione alla perimetrazione della nozione di "autoproduttore" con riferimento ai consorzi oggetto di recente consolidamento, le spese del presente giudizio di legittimita' vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita'. Da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della (—) S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

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