Cassazione, sentenza n. 19636 del 21/09/2020

Sentenza n. 19636 del 21/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
19636
Data
21/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava il rimborso dell’IVA assolta in Italia da un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che aveva concesso ai clienti piazzole di sosta situate in campeggi italiani; la Commissione regionale aveva qualificato tale attività come accessoria a una prestazione complessa. La Cassazione ha invece ritenuto prevalente il criterio speciale del luogo dell’immobile, indipendentemente dall’unitarietà economica delle ulteriori prestazioni: la concessione delle piazzole costituiva quindi un’operazione attiva effettuata in Italia, ostativa al rimborso previsto per i soggetti non residenti privi di rappresentante. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha rigettato nel merito la domanda originaria.

Testo della pronuncia

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, depositata il 24 giugno 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della (—) BV (all'epoca, (—)) contro il diniego di rimborso di un credito i.v.a.

Dall'esame della sentenza impugnata si evince che il credito vantato aveva ad oggetto l'eccedenza di i.v.a. detraibile, maturata nell'anno 2008, in relazione ad operazioni passive poste in essere in Italia.

2. Il giudice di appello ha disatteso il gravame dell'Amministrazione finanziaria, evidenziando che al diritto al rimborso vantato dalla contribuente, soggetto domiciliato e residente in altro Stato membro, non ostava il fatto che la stessa aveva concesso in locazione piazzole di sosta all'interno di parcheggi situate in Italia, in quanto tale attivita' costituiva una parte accessoria dell'unitaria e complessa prestazione di servizi offerti, strettamente e inscindibilmente connessi tra loro, e, in quanto tale, non poteva essere considerata quale operazione attiva nel territorio italiano.

3. Il ricorso e' affidato ad un unico motivo.

4. Resiste con controricorso la (—) BV.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso proposto l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 7 quater e 38-ter, per aver la sentenza impugnata escluso che la concessione in godimento a clienti di piazzole di sosta all'interno di campeggi situati in Italia costituisce effettuazione di operazioni attive in Italia e, conseguentemente, non ostasse al riconoscimento del diritto al rimborso dell'I.v.a. di rivalsa assolta nel territorio italiano per le operazioni passive ivi effettuate.

1.1. Il motivo e' fondato.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 38-ter, applicabile ratione temporis, secondo cui, stabilisce che "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione Europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi dell'articolo 17, comma 2 assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle operazioni indicate nel Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 17, commi 3, 5, 6 e 7, e articolo 74, commi 7 e 8, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati".

La suddetta previsione normativa, quindi, esclude il diritto al rimborso nel caso in cui il soggetto domiciliato o residente in altro Stato membro e privo di un rappresentante in Italia, abbia svolto operazioni attive nel territorio nazionale.

1.2. Con riferimento alle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 7, comma 4, lettera a), nel testo in vigore ratione temporis, prevede che le stesse si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e' situato nel territorio stesso.

Tale normativa, dunque, in coerenza con la disciplina unionale (cfr. articolo 45, Direttiva n. 2006/112/CE), pone quale criterio esclusivo di individuazione del luogo di esecuzione della prestazione di siffatti servizi quello del luogo in cui il bene immobile cui si riferiscono le operazioni e' situato, in deroga al criterio generale del luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attivita' economica o dispone di una stabile organizzazione.

1.3. La Commissione regionale ha osservato che la concessione in locazione delle piazzole di sosta all'interno di parcheggi situati nel territorio italiano risultava inscindibilmente legata ad altre prestazioni di servizi, di cui rivestirebbe funzione accessoria, e che tali prestazioni, unitariamente considerate, dava luogo ad un'unica operazione dal punto di vista economico (cd. prestazione complessa o composita), per cui il loro esame in termini atomistici avrebbe carattere artificiale.

Tale ragionamento si pone, tuttavia, in contrasto con il principio, affermato nella pronuncia di questa Sezione n. 16539 del 20 giugno 2019, resa in analoga controversia che ha visto coinvolta l'odierna ricorrente, secondo cui il criterio speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 7, comma 4 lettera a), (oggi, articolo 7 quater, lettera a), ossia quello del luogo in cui l'immobile e' ubicato, prevale sul criterio di collegamento generale previsto nei commi precedenti, ai quali deroga, individuato nel luogo di domicilio o di residenza o di stabile organizzazione dei soggetti che rendono dette prestazioni, senza che assumano rilievo, in caso di pluralita' di prestazioni, parte delle quali relative ad immobili, l'unicita' delle stesse e, nell'individuazione del criterio di collegamento, la prevalenza dell'una rispetto alle altre.

Questo Collegio ritiene di dover dare seguito all'orientamento interpretativo espresso da tale pronuncia e, pertanto, di non poter accedere alla tesi prospettata dalla ricorrente e fatte proprie dalla Commissione regionale per le ragioni ivi esposte, cui si rinvia integralmente.

2. La sentenza impugnata va, dunque, cassata.

2.1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte puo' decidere nel merito, rigettando il ricorso originario.

3. In considerazione dell'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' sulla questione esaminata al momento della proposizione del ricorso introduttivo, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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