Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Interpelli

3.801 documenti

N. 131

Interpello n. 131 del 20/01/2023

Ludoteca e S.I.P.S.I (Servizi Integrativi e Sperimentali per la Prima Infanzia) – Trattamento IVA – Imponibilità aliquota ordinaria

Una S.a.s. intende svolgere, in spazi distinti, attività di ludoteca e servizi integrativi e sperimentali per bambini tra dodici mesi e tre anni, privi di mensa e riposo. L’Agenzia rileva che entrambe le prestazioni non sono assimilabili a quelle proprie degli asili; per i servizi integrativi mancano inoltre iscrizione, accreditamento oppure approvazione e finanziamento pubblici necessari all’esenzione per prestazioni educative. Le attività sono quindi escluse dalle esenzioni contemplate dall’articolo 10, primo comma, numeri 20 e 21, del decreto IVA e assoggettate all’aliquota ordinaria del 22 per cento.

  • IVA
  • Imposte indirette
  • Società di persone
N. 115

Interpello n. 115 del 20/01/2023

Potestà impositiva sul trattamento pensionistico ai sensi degli Articoli 18 e 19, paragrafo 2, della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni del 18 ottobre 1989

Una contribuente con cittadinanza italiana e tedesca, residente in Germania, percepisce dall’INPS una pensione di vecchiaia maturata quale dipendente di un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L’Agenzia qualifica il trattamento come pensione pubblica ai sensi della Convenzione Italia-Germania, poiché erogato da un ente pubblico in corrispettivo di servizi resi a un soggetto pubblico. La pensione è assoggettata a imposizione esclusiva in Italia, dato che la beneficiaria ha conservato anche la cittadinanza italiana, e non è imponibile in Germania.

N. 130

Interpello n. 130 del 20/01/2023

Imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

L’interpello riguarda il trattamento dell’imposta di bollo per i documenti predisposti dal direttore dell’esecuzione nella gestione di appalti pubblici di servizi e forniture. L’Agenzia assoggetta il verbale di avvio e i verbali di sospensione e ripresa all’imposta fin dall’origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio, quali scritture che descrivono o documentano rapporti giuridici. La stessa misura si applica fin dall’origine ai certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, qualificati come atti o provvedimenti degli enti pubblici contemplati dalla Tariffa.

N. 114

Interpello n. 114 del 20/01/2023

Operazioni poste in essere da un soggetto non residente, con rappresentante fiscale in Italia, nell'ambito dell'utilizzo di depositi IVA ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. n. 331/1993

Una società maltese, priva di stabile organizzazione ma dotata di rappresentante fiscale in Italia, acquista e vende abbigliamento mediante un deposito IVA e chiede chiarimenti su cessioni interne al deposito, estrazioni e differenze quantitative. Nella vendita a un soggetto passivo italiano, gli obblighi ricadono sul cessionario, che integra e annota la fattura del fornitore estero senza applicare l’imposta; il documento del rappresentante fiscale non vale come fattura IVA. L’integrazione elettronica può avvenire con TD19 e natura N3.6, mentre quella cartacea comporta la trasmissione dei dati dell’operazione.

N. 129

Interpello n. 129 del 20/01/2023

Non imponibilità nel territorio dello Stato di compensi corrisposti a una società di persone non residente per l'espletamento di prestazione professionale nel territorio dello Stato. Articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti

Una società italiana di produzione cinematografica corrisponde compensi a una società di persone statunitense, fiscalmente trasparente e partecipata unicamente da un regista residente negli Stati Uniti, per attività svolte in Italia. Pur essendo integrato il presupposto territoriale previsto dalla normativa interna, l’Agenzia riconosce l’applicabilità della Convenzione Italia-Stati Uniti anche alla società trasparente. In assenza di una stabile organizzazione o base fissa in Italia, circostanza non verificata nell’interpello, i compensi sono imponibili esclusivamente negli Stati Uniti; restano impregiudicate le verifiche sulla residenza del regista e sull’esistenza dell’insediamento italiano.

  • Estero
  • Professionisti
  • Società di persone
N. 113

Interpello n. 113 del 20/01/2023

Potestà impositiva sul reddito di lavoro dipendente pagato da un Land tedesco ai sensi della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni

Un cittadino tedesco, dipendente di un’università appartenente a un Land, intende trasferire la residenza in Italia continuando a lavorare prevalentemente in modalità agile dal territorio italiano. L’Agenzia riconduce la retribuzione alle remunerazioni per funzioni pubbliche disciplinate dalla Convenzione Italia-Germania e ritiene inapplicabile l’eccezione relativa allo Stato di residenza, poiché il lavoratore possiede soltanto la cittadinanza tedesca. Il reddito resta imponibile esclusivamente in Germania; non sconta l’IRPEF e, costituendo l’unico reddito dell’interessato, non determina un obbligo dichiarativo in Italia.

N. 128

Interpello n. 128 del 20/01/2023

Non applicabilità dell'articolo 27, comma 3–ter, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ai dividendi corrisposti alla casa madre residente nel Regno Unito

Una società italiana interamente partecipata da una società britannica chiede quale ritenuta applicare ai dividendi distribuiti alla controllante dopo la Brexit, anche alla luce dell’Accordo UE-UK e della Convenzione Italia-Regno Unito. L’Agenzia esclude l’aliquota dell’1,20 per cento, poiché il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione europea né aderisce all’Accordo SEE e l’Accordo UE-UK non equipara la sua posizione a quella degli Stati membri. È invece applicabile la ritenuta convenzionale del 5 per cento, purché la controllante sia residente ai fini del Trattato e beneficiaria effettiva dei dividendi.

N. 112

Interpello n. 112 del 20/01/2023

Trattamento fiscale redditi da lavoro marittimo corrisposti a cittadino polacco fiscalmente residente in Italia

Un cittadino polacco, destinato a diventare fiscalmente residente in Italia, lavora come comandante di un motoryacht battente bandiera maltese e chiede se possa beneficiare del regime previsto per i marittimi italiani. In applicazione del principio di non discriminazione della Convenzione Italia-Polonia, l’Agenzia estende il regime anche ai marittimi polacchi residenti in Italia. Se l’attività è svolta continuativamente ed esclusivamente per oltre 183 giorni in dodici mesi su nave estera, il reddito è escluso dalla base imponibile e non deve essere dichiarato in Italia, fermo l’eventuale monitoraggio nel quadro RW.

N. 127

Interpello n. 127 del 20/01/2023

Imponibilità nel territorio dello Stato di redditi da lavoro dipendente corrisposti a fronte di attività svolta nel territorio dello Stato in modalità smart working a favore di datore di lavoro non residente ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni

Un contribuente iscritto all’AIRE, inizialmente residente nel Regno Unito, trasferisce dal 30 agosto abitazione e attività lavorativa in Italia, continuando a lavorare da remoto per un datore britannico. Sulla base delle circostanze dichiarate, l’Agenzia lo considera residente nel Regno Unito nell’anno del trasferimento e, se le condizioni permangono, fiscalmente residente in Italia nell’anno successivo, indipendentemente dall’iscrizione anagrafica. Per tale annualità, i compensi relativi al lavoro svolto in smart working in Italia sono imponibili esclusivamente in Italia secondo la Convenzione Italia-Regno Unito.

N. 111

Interpello n. 111 del 20/01/2023

Trattamento fiscale redditi assimilabili a redditi da lavoro dipendente per persona fisica italiana residente a Singapore

Un cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente a Singapore percepisce da un fondo pensione integrativo italiano una rendita vitalizia oppure una rendita integrativa temporanea anticipata, riferite a un rapporto di lavoro cessato. Assumendo l’effettiva residenza a Singapore, l’Agenzia riconosce allo Stato estero la potestà impositiva esclusiva e considera gli emolumenti non imponibili in Italia. Il contribuente può chiedere al Centro operativo di Pescara il rimborso delle ritenute, documentando residenza e natura dei redditi; nel Modello D può indicare zero sia come aliquota convenzionale sia come aliquota dovuta.

N. 126

Interpello n. 126 del 20/01/2023

Imponibilità nel territorio dello Stato di un bonus erogato dal datore di lavoro nell'anno d'imposta successivo all'effettuazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni

Un lavoratore trasferitosi dall’Italia alla Svizzera nel 2020 riceve nel 2021 un bonus maturato in relazione all’attività prestata in entrambi gli Stati durante l’anno precedente. Assumendo il cambiamento di domicilio dichiarato, l’Agenzia applica il frazionamento del periodo d’imposta previsto dalla Convenzione Italia-Svizzera e attribuisce il bonus in base al luogo di residenza e di svolgimento del lavoro nel periodo di maturazione, non alla residenza al momento del pagamento. La quota maturata sino al giorno del trasferimento è imponibile in Italia; quella successiva è imponibile esclusivamente in Svizzera, ferma l’esenzione elvetica per la quota del giorno assoggettato a imposizione concorrente.

N. 110

Interpello n. 110 del 20/01/2023

Trattamento fiscale dei redditi provenienti da alienazione da parte di non residente di immobili situati in Italia

Una contribuente residente in Spagna ha ceduto nel 2021 un immobile situato in Italia, acquistato nel 2006, e chiede quale Stato possa tassare l’eventuale plusvalenza. L’Agenzia chiarisce che la Convenzione Italia-Spagna attribuisce una potestà impositiva concorrente ai due Paesi, esercitabile secondo le rispettive normative interne. In Italia la cessione, avvenuta oltre cinque anni dopo l’acquisto, non genera reddito imponibile; la Spagna conserva tuttavia la propria potestà impositiva sulla plusvalenza secondo la legislazione nazionale.

N. 125

Interpello n. 125 del 20/01/2023

Assoggettamento fiscale di trattamenti pensionistici maturati in Italia da soggetto traferitosi all'estero

Un contribuente fiscalmente residente in Austria percepisce una pensione INPS ex INPDAP, maturata per il servizio presso strutture sanitarie pubbliche italiane, e una pensione ENPAM collegata all’attività professionale. L’Agenzia qualifica la prima come pensione pubblica: l’attività ospedaliera della ULSS non è considerata commerciale e, in assenza di cittadinanza austriaca, il trattamento resta imponibile esclusivamente in Italia con applicazione delle ritenute IRPEF. La pensione ENPAM rientra invece tra gli altri redditi della Convenzione ed è imponibile esclusivamente in Austria; per le ritenute subite nei precedenti 48 mesi può essere presentata istanza di rimborso.

N. 109

Interpello n. 109 del 20/01/2023

Cessione dell'unico ramo azienda e deduzione del residuo valore fiscale dell'avviamento

Una società estera ha ceduto l’intero complesso aziendale della propria succursale italiana, comprendente un avviamento acquistato a titolo oneroso, integralmente svalutato in bilancio ma fiscalmente dedotto solo in parte. L’Agenzia stabilisce che la plusvalenza deve essere calcolata sottraendo dal corrispettivo il costo non ammortizzato dei beni trasferiti, incluso il valore fiscale residuo dell’avviamento. Quest’ultimo concorre quindi alla determinazione della plusvalenza come ogni altro bene aziendale; non si applica la disciplina richiamata per i conferimenti fiscalmente neutrali.

  • Operazioni straordinarie
  • IRES
  • Imprese
  • Società, imprese e Professionisti
N. 124

Interpello n. 124 del 20/01/2023

Assoggettamento a imposizione in Italia di redditi da lavoro dipendente corrisposti da società estera a soggetto fiscalmente residente in Italia

Un ingegnere informatico intende trasferire residenza e domicilio in Italia continuando a lavorare in modalità da remoto per una società olandese, che assoggetta i compensi a ritenuta nei Paesi Bassi. Assunta la residenza fiscale italiana e considerato che il lavoro è svolto in Italia, l’Agenzia ritiene i redditi di lavoro dipendente imponibili esclusivamente nel nostro Paese ai sensi della Convenzione Italia-Paesi Bassi. Gli emolumenti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi italiana, mentre il contribuente può chiedere alle autorità fiscali olandesi il rimborso delle ritenute subite.

N. 108

Interpello n. 108 del 20/01/2023

Adempimenti a carico della stabile organizzazione in Italia di una banca estera nella particolare ipotesi in cui la stabile svolga in Italia un'attività di deposito e custodia di titoli dematerializzati azionari e obbligazionari, in esecuzione di contratti di diritto italiano stipulati direttamente dalla stabile organizzazione

Una stabile organizzazione italiana di una banca estera intende offrire direttamente servizi di custodia e amministrazione di titoli dematerializzati, subdepositandoli presso la casa madre tramite scritture interne. L’Agenzia ritiene che la branch debba assolvere gli obblighi di sostituto d’imposta anche per la casa madre, utilizzando il proprio codice fiscale e gestendo unitariamente Modello 770, versamenti, compensazioni, conto unico e comunicazioni relative ai soggetti esenti. Per i contratti conclusi direttamente, la stabile organizzazione è inoltre equiparata a un intermediario italiano e deve applicare ritenute, imposte sostitutive e bollo sulle rendicontazioni alla clientela italiana ed estera.

  • Adempimenti
  • Estero
  • Imposte indirette
  • Società, imprese e Professionisti
N. 123

Interpello n. 123 del 20/01/2023

Residenza fiscale all'estero e onere della prova; classificazione del reddito da attività di ricerca post dottorato; applicabilità delle ritenute sui redditi a tali prestazioni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, che prevedono l'esenzione da imposizione in Italia per talune borse di studio; inquadramento come retribuzioni convenzionali per l'attività lavorativa svolta all'estero, richiamate dall'articolo 51, comma 8–bis), del TUIR

Un cittadino italiano trasferito in Svizzera svolge presso un’università l’attività di assistente post-doc e chiede se i compensi siano esenti come borsa di studio o determinabili mediante retribuzioni convenzionali. L’Agenzia qualifica il rapporto come lavoro dipendente, escludendo sia l’esenzione prevista per determinate borse di studio sia le retribuzioni convenzionali, poiché l’attività non rientra nelle categorie individuate dal decreto ministeriale. Nell’anno in cui il contribuente è assunto residente in Italia e lavora in Svizzera, il reddito è imponibile in entrambi gli Stati con credito d’imposta in Italia; durante la successiva residenza svizzera è imponibile esclusivamente in Svizzera.

N. 107

Interpello n. 107 del 20/01/2023

Costi per relativi alle autovetture centralizzati e riaddebitati alle altre società del gruppo – Trattamento ai fini dall'articolo 19bis 1 del DPR n. 633 del 1972 e dall'articolo 164 del TUIR

Una holding intende acquisire, prendere in leasing o noleggiare le autovetture del gruppo e metterle contrattualmente a disposizione delle controllate, riaddebitandone integralmente costo e IVA senza maggiorazione. Secondo l’Agenzia, per la capogruppo i costi, integralmente riaddebitati, seguono le regole generali del reddito d’impresa senza le limitazioni dell’articolo 164 del TUIR, che rilevano invece per le controllate utilizzatrici. L’IVA assolta è integralmente detraibile, salvo operazioni esenti o non soggette, mentre la limitazione opera per l’eventuale uso privato dei veicoli da parte della holding.

N. 122

Interpello n. 122 del 20/01/2023

Assoggettabilità ad imposizione in Italia di reddito derivante dalla vendita di immobile acquistato nei Paesi Bassi, da parte di un soggetto che vive e lavora in Italia e in altro Stato

Un contribuente che ha vissuto parte dell’anno in Spagna e parte in Italia vende con plusvalenza un immobile situato nei Paesi Bassi e acquistato da oltre cinque anni. Assunta la sua residenza fiscale italiana, la Convenzione Italia-Paesi Bassi consente in linea di principio la tassazione concorrente della plusvalenza in Italia e nei Paesi Bassi, mentre manca un collegamento impositivo con la Spagna. Tuttavia, secondo la disciplina interna richiamata dall’Agenzia, la cessione di un immobile acquistato o costruito da oltre cinque anni non genera una plusvalenza imponibile in Italia; il reddito non deve quindi essere indicato nella dichiarazione italiana.

N. 106

Interpello n. 106 del 20/01/2023

Disciplina transitoria – Articolo 96 del TUIR

Una società aveva tassato in cinque anni la plusvalenza derivante da un lease back, mentre contabilmente la ripartiva lungo la maggiore durata contrattuale; l’interruzione anticipata ha poi determinato l’imputazione a conto economico della quota residua, già tassata. L’Agenzia rileva che escludere tale componente dal ROL fiscale produrrebbe una distorsione nel passaggio dal precedente ROL contabile alla nuova disciplina dell’articolo 96 del TUIR. La fattispecie è quindi assimilata all’integrazione, nella nuova disciplina, di voci rilevate anteriormente con un’imputazione fiscale temporalmente diversa da quella contabile.

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