Interpello n. 123 del 20/01/2023

Residenza fiscale all'estero e onere della prova; classificazione del reddito da attività di ricerca post dottorato; applicabilità delle ritenute sui redditi a tali prestazioni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, che prevedono l'esenzione da imposizione in Italia per talune borse di studio; inquadramento come retribuzioni convenzionali per l'attività lavorativa svolta all'estero, richiamate dall'articolo 51, comma 8–bis), del TUIR

Tipologia
Interpello
Numero
123
Data
20/01/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Un cittadino italiano trasferito in Svizzera svolge presso un’università l’attività di assistente post-doc e chiede se i compensi siano esenti come borsa di studio o determinabili mediante retribuzioni convenzionali. L’Agenzia qualifica il rapporto come lavoro dipendente, escludendo sia l’esenzione prevista per determinate borse di studio sia le retribuzioni convenzionali, poiché l’attività non rientra nelle categorie individuate dal decreto ministeriale. Nell’anno in cui il contribuente è assunto residente in Italia e lavora in Svizzera, il reddito è imponibile in entrambi gli Stati con credito d’imposta in Italia; durante la successiva residenza svizzera è imponibile esclusivamente in Svizzera.

Documento ufficiale

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.