Interpello n. 123 del 20/01/2023
Residenza fiscale all'estero e onere della prova; classificazione del reddito da attività di ricerca post dottorato; applicabilità delle ritenute sui redditi a tali prestazioni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, che prevedono l'esenzione da imposizione in Italia per talune borse di studio; inquadramento come retribuzioni convenzionali per l'attività lavorativa svolta all'estero, richiamate dall'articolo 51, comma 8–bis), del TUIR
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 123
- Data
- 20/01/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Un cittadino italiano trasferito in Svizzera svolge presso un’università l’attività di assistente post-doc e chiede se i compensi siano esenti come borsa di studio o determinabili mediante retribuzioni convenzionali. L’Agenzia qualifica il rapporto come lavoro dipendente, escludendo sia l’esenzione prevista per determinate borse di studio sia le retribuzioni convenzionali, poiché l’attività non rientra nelle categorie individuate dal decreto ministeriale. Nell’anno in cui il contribuente è assunto residente in Italia e lavora in Svizzera, il reddito è imponibile in entrambi gli Stati con credito d’imposta in Italia; durante la successiva residenza svizzera è imponibile esclusivamente in Svizzera.
Documento ufficiale
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