Interpello n. 126 del 20/01/2023
Imponibilità nel territorio dello Stato di un bonus erogato dal datore di lavoro nell'anno d'imposta successivo all'effettuazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 126
- Data
- 20/01/2023
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Un lavoratore trasferitosi dall’Italia alla Svizzera nel 2020 riceve nel 2021 un bonus maturato in relazione all’attività prestata in entrambi gli Stati durante l’anno precedente. Assumendo il cambiamento di domicilio dichiarato, l’Agenzia applica il frazionamento del periodo d’imposta previsto dalla Convenzione Italia-Svizzera e attribuisce il bonus in base al luogo di residenza e di svolgimento del lavoro nel periodo di maturazione, non alla residenza al momento del pagamento. La quota maturata sino al giorno del trasferimento è imponibile in Italia; quella successiva è imponibile esclusivamente in Svizzera, ferma l’esenzione elvetica per la quota del giorno assoggettato a imposizione concorrente.
Documento ufficiale
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

