Interpello n. 429 del 23/06/2021
Articoli 103, comma 3, e 104, comma 4, del TUIR. Deducibilità dell'avviamento in caso di cessazione del ramo d'azienda
La società, che nel 2015 ha acquistato un ramo d'azienda per prenotazioni alberghiere online con avviamento ammortizzato ex articolo 103, comma 3, TUIR, ha cessato nel 2020 il portale per perdite aggravate dalla pandemia e ha azzerato il residuo iscrivendo una sopravvenienza passiva con ricapitalizzazione. Chiede la deducibilità fiscale del residuo non ammortizzato avviando poi attività diversa di consulenza informatica. L'Agenzia qualifica la cessazione come operazione realizzativa che estingue l'attività e ritiene la sopravvenienza da eliminazione dell'avviamento deducibile nei limiti del valore fiscale non ammortizzato ex articolo 101, comma 4, TUIR, escludendo la prassi sul conferimento neutrale di cui alla circolare 8/E del 2010.
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