Sintesi
Il caso riguarda un residente in Italia ex dipendente in Svizzera che percepisce rendita LPP secondo pilastro accreditata su conto italiano senza la ritenuta del 5% ex articolo 76 comma 1-bis legge 413/1991 per tardivo incarico alla banca. Il tema è la tassazione, il criterio di cassa e la conversione in euro. L'Agenzia sostiene che, essendo il flusso canalizzato tramite intermediario residente, il percipiente può autoliquidare in dichiarazione l'imposta sostitutiva del 5% nel quadro RM sezione V con causale I e codice Stato 071, indicando il lordo dei trimestri incassati al cambio del giorno di percezione.
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