Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 18392

Cassazione, sentenza n. 18392 del 12/07/2018

Sentenza n. 18392 del 12/07/2018

Un genitore separato contestava il recupero della metà delle detrazioni IRPEF per figli a carico, affermando di avere sostenuto integralmente o prevalentemente il relativo onere economico. La CTR aveva invece ritenuto paritario il contributo dei genitori basandosi sull’affidamento dei figli alla madre e sulla sua attività retribuita, senza esaminare specificamente le allegazioni e le richieste istruttorie del contribuente. La Cassazione ha ravvisato un’insufficiente motivazione, ha accolto il pertinente motivo e, assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza con rinvio per un nuovo esame.

  • IRPEF
  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18408

Cassazione, sentenza n. 18408 del 12/07/2018

Sentenza n. 18408 del 12/07/2018

La controversia riguardava la tempestività dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa alla determinazione definitiva del corrispettivo per una cessione di ramo d’azienda. La Cassazione ha stabilito che il termine triennale decorre dalla presentazione della denuncia di avveramento della condizione, anche se effettuata presso un ufficio territorialmente incompetente che l’abbia ricevuta e successivamente trattata, non dalla sua registrazione presso l’ufficio competente. Accolti i motivi sulla decadenza e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la decisione regionale e annullato l’atto impositivo.

  • Imposta di registro
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18391

Cassazione, sentenza n. 18391 del 12/07/2018

TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989 contro le doppie imposizioni - Disciplina dettata dal d.l. n. 269 del 2003 - Contrasto - Esclusione - Fondamento.

Una società francese chiedeva il rimborso del credito d’imposta sui dividendi distribuiti da una controllata italiana utilizzando riserve nel periodo disciplinato dalla normativa transitoria del 2003. La Cassazione ha affermato che il credito limitato, non rimborsabile né riportabile per l’eccedenza, è compatibile con la Convenzione Italia-Francia: riconoscere al non residente un rimborso precluso al residente produrrebbe proprio la disparità che la Convenzione intende evitare. Ritenuta sufficiente la motivazione della CTR e infondata la censura sulla disciplina applicabile, la Corte ha rigettato il ricorso, assorbendo le ulteriori questioni.

N. 18407

Cassazione, sentenza n. 18407 del 12/07/2018

Sentenza n. 18407 del 12/07/2018

Il contribuente contestava una nuova cartella emessa per recuperare somme dopo l’erroneo sgravio di una precedente cartella, mentre la CTR aveva assimilato lo sgravio a un rimborso. La Cassazione ha escluso l’applicabilità della disciplina sul recupero delle somme erroneamente rimborsate: l’Amministrazione può rinnovare la cartella sgravata per errore, ma deve rispettare i termini decadenziali riferiti al periodo d’imposta e l’eventuale giudicato. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito, annullato l’atto.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18389

Cassazione, sentenza n. 18389 del 12/07/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Cessione a titolo oneroso di immobili - Plusvalenza - Determinazione - Principio di cassa - Operatività - Limiti.

Gli avvisi recuperavano una plusvalenza da cessione di area edificabile, determinando il corrispettivo in base al valore accertato per l’imposta di registro e imputandolo interamente all’anno della stipula. La Cassazione ha escluso che il valore di registro possa, da solo, fondare l’accertamento della plusvalenza e ha precisato che, in assenza di finalità speculative, opera il principio di cassa: nei pagamenti dilazionati l’imponibile segue le somme effettivamente percepite nei diversi periodi. Il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio per quantificare l’eventuale IRPEF secondo tali principi.

  • IRPEF
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18406

Cassazione, sentenza n. 18406 del 12/07/2018

Sentenza n. 18406 del 12/07/2018

La società impugnava il diniego della definizione prevista dall’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002, sostenendo che il versamento integrale, benché tardivo, avesse perfezionato il condono. La Cassazione ha confermato che questa definizione, diversamente dalle forme premiali richiamate dalla contribuente, richiede il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate; la disciplina successiva sulla riscossione non modifica tale condizione. Il ricorso è stato rigettato, restando assorbita la censura sulla motivazione della sentenza regionale.

  • Pace Fiscale
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18388

Cassazione, sentenza n. 18388 del 12/07/2018

Sentenza n. 18388 del 12/07/2018

La controversia riguardava la plusvalenza accertata per la cessione di un ramo d’azienda, nella cui valutazione l’Ufficio aveva incluso anche l’attività relativa ai generi di monopolio, che la contribuente assumeva esclusa e non trasferibile. La CTR aveva respinto l’appello limitandosi a richiamare l’esito di un diverso giudizio, non definitivo, senza illustrarne il collegamento né confrontarsi con le questioni giuridiche e fattuali dedotte. La Cassazione ha ritenuto mancante un autonomo percorso argomentativo, accolto il ricorso e cassato la decisione con rinvio per il riesame dell’appello.

  • Operazioni straordinarie
  • Imprese
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18405

Cassazione, sentenza n. 18405 del 12/07/2018

Riscossione - Sanzioni tributarie - Incertezza normativa - Individuazione delle fattispecie - Accertamento da parte del giudice - Pagamento sanzioni - Esclusione.

L’accertamento riguardava la valutazione delle rimanenze di una commessa pluriennale e la qualificazione dei pagamenti collegati alle fasi certificate dei lavori; la CTR li aveva considerati corrispettivi liquidati, confermando anche le sanzioni. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure dirette a riesaminare l’interpretazione contrattuale e la motivazione dell’atto, ma ha ravvisato un’incertezza normativa oggettiva nell’applicazione dell’articolo 60 TUIR, considerando formulazione, prassi e dottrina. Ha quindi cassato la decisione limitatamente alle sanzioni, dichiarandole non dovute, e confermato sostanzialmente il recupero tributario.

N. 18387

Cassazione, sentenza n. 18387 del 12/07/2018

Sentenza n. 18387 del 12/07/2018

Nel giudizio relativo alla rettifica del valore di un terreno, l’avviso di trattazione dell’appello era stato spedito a un professionista indicato con cognome diverso da quello del difensore domiciliatario, senza prova che l’atto fosse giunto al destinatario effettivo. La Cassazione ha precisato che l’avviso è necessario anche quando la controversia sia trattata in camera di consiglio, poiché consente il tempestivo esercizio delle facoltà difensive e garantisce il contraddittorio. Accolto il primo motivo e assorbite le questioni di merito, la sentenza è stata cassata con rinvio per rinnovare il giudizio d’appello.

  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18403

Cassazione, sentenza n. 18403 del 12/07/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo cartolare - Duplicazione dei crediti esposti in dichiarazione - Prova - Risultanze dell'anagrafe tributaria - Idoneità - Disconoscimento ex art. 2712 c.c. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

La società contestava una cartella emessa dopo controllo automatizzato, sostenendo che le risultanze informatiche dell’anagrafe tributaria non provassero il precedente utilizzo in compensazione di parte del credito IVA. La Cassazione ha ritenuto legittima la rettifica cartolare fondata sui dati dichiarativi e sugli archivi fiscali: la stampa del sistema informatico non è una riproduzione meccanica di un documento cartaceo e il suo disconoscimento non ne elimina l’utilizzabilità. Non essendovi incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non occorreva il contraddittorio preventivo; il ricorso è stato rigettato.

N. 18386

Cassazione, sentenza n. 18386 del 12/07/2018

Sentenza n. 18386 del 12/07/2018

La controversia riguardava l’imposta di registro applicata alla sentenza di primo grado che aveva disposto il trasferimento coattivo di un immobile, subordinandolo al pagamento del prezzo residuo. La CTR aveva escluso la tassazione per la natura non definitiva della pronuncia e il mancato pagamento e trascrizione; la Cassazione ha invece affermato che la sentenza è soggetta a imposta proporzionale anche se impugnabile, mentre l’eventuale riforma può fondare soltanto conguaglio o rimborso. Accolti tre motivi dell’Agenzia, la decisione è stata cassata con rinvio, restando assorbita la questione delle agevolazioni richieste.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Processo tributario
N. 18402

Cassazione, sentenza n. 18402 del 12/07/2018

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.

La controversia riguardava una cartella per IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, annullata dalla CTR anche per l’omesso invio della comunicazione preventiva. La Cassazione ha anzitutto escluso l’inesistenza della notificazione del ricorso dell’Agenzia, osservando che l’eventuale nullità era stata sanata dal controricorso e dalla difesa nel merito del contribuente. Ha però confermato che, per tali redditi, l’avviso bonario è obbligatorio anche senza incertezze dichiarative: il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto rigettato, restando irrilevanti le ulteriori censure.

  • IRPEF
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18401

Cassazione, sentenza n. 18401 del 12/07/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Componenti negative del reddito d'impresa - Spese di acquisizione dei beni mobili - Esercizio di competenza - Data di consegna o spedizione - Riferimento - Necessità - Data di ricezione della fattura - Irrilevanza - Detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

L’accertamento recuperava costi non documentati o imputati a un esercizio diverso e maggiori ricavi determinati con metodo analitico-induttivo; la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. La Cassazione ha affermato che la mera annotazione nel libro giornale non prova, a favore dell’imprenditore, l’effettivo sostenimento del costo e che le spese per beni mobili competono all’esercizio della consegna o spedizione, non a quello di ricezione della fattura. Ha inoltre ritenuto ammissibile l’accertamento analitico-induttivo anche con contabilità formalmente regolare e ha rigettato integralmente il ricorso della società.

N. 18400

Cassazione, sentenza n. 18400 del 12/07/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI Dividendi tassati all'estero - Credito d'imposta - Detrazione - Limiti.

La controversia verteva, tra l’altro, sul credito d’imposta relativo a dividendi provenienti da una società polacca, che la CTR aveva riconosciuto integralmente, e sulla qualificazione ai fini IRAP di un’operazione aziendale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura IRAP e ha stabilito che il credito per le imposte estere riguarda soltanto la quota di dividendi concorrente al reddito imponibile italiano, nella fattispecie pari al 40%, poiché la parte residua non subiva doppia imposizione. Accolto il motivo dell’Agenzia, ha confermato nel merito il recupero dell’imposta sui redditi.

N. 18399

Cassazione, sentenza n. 18399 del 12/07/2018

Sentenza n. 18399 del 12/07/2018

L’Agenzia aveva impugnato la decisione regionale favorevole alla società su diversi recuperi riguardanti svalutazioni, quote societarie e costi ritenuti non inerenti. La Cassazione non ha esaminato il merito tributario: ha giudicato inammissibile il ricorso principale perché costruito mediante riproduzione integrale degli atti e motivi non autosufficienti, dai quali non emergevano con chiarezza le specifiche censure rivolte alla sentenza. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente, relativo alla motivazione dell’accertamento e alla valutazione delle sue osservazioni, è stato dichiarato assorbito; le spese sono state compensate.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
N. 18398

Cassazione, sentenza n. 18398 del 12/07/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Dichiarazione - Controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Redditi soggetti a tassazione separata - Avviso cd. bonario - Necessità.

La CTR aveva annullato una cartella emessa dopo controllo automatizzato per IRPEF su indennità soggette a tassazione separata, rilevando anche il mancato invio dell’avviso bonario. La Cassazione ha confermato che, per la liquidazione di questa specifica tipologia di redditi, l’Agenzia deve comunicare preventivamente al contribuente l’esito, i criteri di calcolo e le modalità di pagamento, indipendentemente dall’esistenza di incertezze nella dichiarazione. Poiché l’omissione rende nulla l’iscrizione a ruolo, il ricorso dell’Amministrazione è stato rigettato senza esaminare le restanti censure.

N. 31409

Cassazione, sentenza n. 31409 del 10/07/2018

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Notificazione atto - Firma illeggibile - Invalidità -Esclusione.

Nel procedimento per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, il ricorrente sosteneva di non avere ricevuto la diffida dell’INPS, consegnata per posta a un soggetto non identificato, e chiedeva di escludere la conseguente sospensione della prescrizione. La Cassazione ha ritenuto idonea la comunicazione correttamente indirizzata al domicilio del rappresentante legale, anche con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente. Il ricorso, reputato aspecifico e manifestamente infondato, è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

N. 30874

Cassazione, sentenza n. 30874 del 9/07/2018

Reati Penali tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Utilizzo di risultanze del processo tributario - Limiti.

Il giudizio riguardava una condanna per dichiarazione fraudolenta mediante fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, contestata anche sotto i profili della correlazione tra accusa e sentenza e della prova del dolo. La Cassazione ha escluso una lesione della difesa, poiché i fatti e le fatture erano stati descritti puntualmente, e ha ribadito che l’inesistenza soggettiva può integrare il reato. Ha inoltre precisato che le risultanze tributarie sono liberamente valutabili nel processo penale e che spetta al giudice penale accertare la consapevole partecipazione alla frode; le censure sono state ritenute infondate o inammissibili.

N. 17836

Cassazione, ordinanza n. 17836 del 6/07/2018

IVA - Servizi di intermediazione - Operazioni intracomunitarie - Contratto di commercializzazione in Italia dei prodotti di soggetto appartenente alla UE - Servizi accessori - Esenzione.

La ripresa IVA riguardava servizi di vendita, assistenza tecnica e attività amministrative resi da una società italiana a un soggetto di altro Stato membro nell’ambito di un contratto con compenso unitario. La CTR aveva assoggettato l’intero corrispettivo a imposta, considerando autonome le prestazioni ulteriori rispetto all’intermediazione. La Cassazione ha invece qualificato l’insieme come un’unica operazione economica: i servizi tecnici e amministrativi, funzionali alla migliore commercializzazione dei prodotti, sono accessori all’intermediazione e ne seguono il regime di non imponibilità previsto dalla disciplina applicabile; il primo motivo è stato respinto e le ulteriori censure ritenute fondate nei limiti esposti.

N. 17788

Cassazione, ordinanza n. 17788 del 6/07/2018

Accertamento - Operazioni soggettivamente inesistenti - Pagamento fatture - Inerenza - Deducibilità.

L’accertamento disconosceva, ai fini IVA e delle imposte dirette, costi documentati da una fattura relativa a un’operazione soggettivamente inesistente; la CTR aveva ammesso la deduzione per il solo fatto che il pagamento risultava eseguito. La Cassazione ha chiarito che l’esborso prova soltanto la movimentazione finanziaria e non dimostra certezza e inerenza del costo, requisiti che il contribuente deve provare insieme agli altri presupposti di deducibilità. Respinta la censura sulla motivazione, la Corte ha accolto quella sostanziale, cassando con rinvio per verificare concretamente tali condizioni, ferma l’indetraibilità IVA indicata nella pronuncia.

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