Cassazione, sentenza n. 18386 del 12/07/2018
Sentenza n. 18386 del 12/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18386
- Data
- 12/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’imposta di registro applicata alla sentenza di primo grado che aveva disposto il trasferimento coattivo di un immobile, subordinandolo al pagamento del prezzo residuo. La CTR aveva escluso la tassazione per la natura non definitiva della pronuncia e il mancato pagamento e trascrizione; la Cassazione ha invece affermato che la sentenza è soggetta a imposta proporzionale anche se impugnabile, mentre l’eventuale riforma può fondare soltanto conguaglio o rimborso. Accolti tre motivi dell’Agenzia, la decisione è stata cassata con rinvio, restando assorbita la questione delle agevolazioni richieste.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi si apprende che nel 2001 gli odierni resistenti D.G. e srl I. XX stipularono un preliminare di vendita di un immobile sito in (XXXXX) per il prezzo di 360 milioni di lire; che tra le parti insorse un contenzioso definito dal Tribunale di Pinerolo con sentenza n. 272 dell'aprile 2007, la quale dispose il trasferimento coattivo del bene al convenuto, previo pagamento del residuo prezzo; che nell'ottobre dello stesso anno il D.G. e la moglie M.E. stipularono una transazione con la società venditrice, stabilendo il trasferimento di proprietà dell'immobile ai coniugi, atto assoggettato a tassazione; che la controversia è sorta perchè l'Agenzia delle Entrate di Pinerolo ha assoggettato a imposta di registro la sentenza resa dal Tribunale di Pinerolo.
La Commissione tributaria provinciale di Torino, adita da D.G. e srl I. 3000, ha accolto il ricorso l'11 dicembre 2008.
La Commissione tributaria regionale con sentenza depositata il 31 gennaio 2011 ha confermato la decisione di primo grado.
Ha ritenuto che il trasferimento non era avvenuto con la sentenza, in quanto esso era sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento, non era stato oggetto di trascrizione e non era soggetto a registrazione, in quanto disposto da sentenza di primo grado e non da atto che definisce il giudizio, secondo la previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8.
L'Agenzia delle Entrate, difesa dall'avvocatura erariale, ha proposto ricorso per cassazione notificato il 20 maggio 2011.
Parte intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
2) La sentenza impugnata ha ritenuto che "il trasferimento immobiliare" non era avvenuto con la sentenza, in quanto esso era sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento, non era stato oggetto di trascrizione e non era soggetto a registrazione, in quanto disposto da sentenza di primo grado e non da atto che definisce il giudizio, secondo la previsione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8.
3) Il primo dei cinque motivi di ricorso denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in relazione alla censura di appello con cui era stata lamentata l'inammissibilità del ricorso introduttivo per "mancanza di specificità dei motivi di impugnazione".
La doglianza non ha fondamento.
Consta infatti dalla parte narrativa della sentenza che la Commissione regionale ha avuto ben presente la denuncia di carenza di motivazione della sentenza di primo grado. Questo era sostanzialmente il cuore del primo motivo di appello con cui l'amministrazione discuteva del difetto di specificità dei motivi del ricorso e si doleva del fatto che il giudice di primo grado si fosse limitato a respingere le tesi dell'ufficio "senza minimamente motivare le ragioni del rigetto", frase evidenziata in grassetto nell'atto di appello.
La doglianza ha ricevuto implicita ed inequivocabile risposta nell'esame delle ragioni di merito della controversia, esame che palesa l'intendimento del giudice di appello, consapevole della censura, di considerare indispensabile lo scrutinio contenutistico della questione, ritenendola, è da credere, posta con sufficiente chiarezza già in sede di ricorso introduttivo.
4) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 27 e 37, tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
Parte ricorrente invoca il disposto dell'art. 37 secondo il quale gli atti giudiziari in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all'imposta anche se ancora impugnabili.
Il terzo motivo lamenta l'ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Commissione piemontese laddove ha affermato che il trasferimento non si sarebbe mai verificato in quanto sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento, questione che non era stata posta specificamente.
Il quarto motivo denuncia la violazione, sotto altro profilo, degli artt. 8, 27 e 37 sopracitati.
Parte ricorrente lamenta che la Commissione abbia ritenuto non soggetto a imposta il trasferimento I. statuito in sentenza perchè la condizione del pagamento del prezzo non si era verificata; invoca la giurisprudenza di legittimità che ha affermato il contrario.
4.1) Le tre censure sono esaminabili congiuntamente, giacchè mirano a inficiare il fondamento della decisione impugnata, la quale poggia sul convincimento, espresso anche al di là delle deduzioni attoree, che la pretesa fosse infondata perchè l'atto giudiziario non era soggetto a registrazione in quanto costituito da sentenza non definitiva, che disponeva un trasferimento I. non avvenuto, in mancanza di avveramento di condizioni quali il pagamento da parte dell'acquirente e la trascrizione.
Queste proposizioni, che non esprimono autonome rationes decidendi, come vorrebbe il controricorso, ma ragioni convergenti, insufficienti, da sole, a reggere la decisione, sono messe nel nulla dalle affermazioni della giurisprudenza consolidata che il Collegio intende confermare.
4.2) La Suprema Corte ha infatti costantemente insegnato che l'atto tassato è la sentenza anche di primo grado indipendentemente dall'esito successivo del giudizio e dalle vicende anche restitutorie che il pagamento dovuto avrà in esito allo sviluppo giudiziale e negoziale della vicenda.
Quantomeno a partire dalla pronuncia invocata in ricorso, Cass. n. 4627 del 27/03/2003, in materia di imposta di registro si è infatti ritenuto che la sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è di per sè soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, dovendo trovare applicazione, in via estensiva, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'art. 27, comma 3 alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente (così v. Cass. 8544/14) come appunto sono gli adempimenti funzionali all'esecuzione coattiva considerati in sentenza, quali il pagamento del prezzo o la trascrizione (cfr, sulla medesima linea, Cass. 3806/17; 18006/16; 21625/15; 16818/14; 11780/08).
Cass. 23468/07 nel ribadire che la sentenza di trasferimento della proprietà, pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., comporta l'obbligo per il contribuente di pagare la relativa imposta di registro e l'INVIM, a nulla rilevando che essa sia impugnabile o sia stata impugnata, chiarisce e aggiunge che la eventuale riforma della suddetta sentenza non incide sulla legittimità dell'avviso di liquidazione emesso sulla base di essa. Potrà semmai integrare un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta medesima.
5) Da questi principi discende che sono erronee tutte le proposizioni affermate dalla sentenza impugnata, le quali dipendono e sono sorrette dal secondo argomento motivazionale che la CTR aveva individuato e cioè che la sentenza non ancora passata in giudicato che disponga il trasferimento non sia soggetta a tassazione. Infatti, una volta stabilito che anche la sentenza di primo grado pronunciata ex art. 2932 c.c. deve essere assoggettata a imposta di registro, indipendentemente dalla definitività dell'acquisto I. disposto, viene travolta la rilevanza di ogni ulteriore adempimento (pagamento o trascrizione) che negli atti negoziali consolida il trasferimento, quali quelli individuati nella prima parte della motivazione.
E' per questa ragione che la caduta del secondo caposaldo della sentenza impugnata trascina con sè le altre argomentazioni, che svelano la loro mancanza di attitudine a reggere autonomamente la decisione e mettono nel nulla il rilievo, peraltro privo di specificità, con cui nel paragrafo tre del controricorso è stato eccepito che il ricorso per cassazione conterrebbe motivazioni diverse da quelle dell'atto impositivo, il quale si limitava a rilevare, come dovuto, l'assoggettabilità a imposta della sentenza del tribunale. E' ovvio infatti che in giudizio l'amministrazione può evocare ogni norma di diritto, e sua interpretazione, che sorregge la pretesa, qualora non comporti accertamenti di fatto, dovendo invece il contribuente specificare nell'atto introduttivo quali profili giuridici e di fatto intenda far valere per impugnare l'atto impositivo.
6) L'accoglimento dei tre motivi suddetti comporta l'assorbimento del quinto, relativo all'applicabilità delle agevolazioni fiscali richieste da parte acquirente, questione su cui i giudici di merito non hanno dovuto pronunciarsi e che esamineranno, se necessario, in sede di rinvio.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte che si atterrà ai principi sopraenunciati e curerà anche la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, il terzo e quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 20 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2018
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