Cassazione, sentenza n. 31409 del 10/07/2018

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Notificazione atto - Firma illeggibile - Invalidità -Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
31409
Data
10/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel procedimento per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, il ricorrente sosteneva di non avere ricevuto la diffida dell’INPS, consegnata per posta a un soggetto non identificato, e chiedeva di escludere la conseguente sospensione della prescrizione. La Cassazione ha ritenuto idonea la comunicazione correttamente indirizzata al domicilio del rappresentante legale, anche con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente. Il ricorso, reputato aspecifico e manifestamente infondato, è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Massima

Devono ritenersi idonee le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purchè correttamente indirizzate al destinatario, anche nel caso di persona giuridica se recapitate nella sede legale o presso il domicilio del rappresentante legale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 27.06.2017, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza 10.11.2014 del tribunale di Catanzaro, appellata dall' A., dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in relazione al reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, limitatamente alle condotte relative al periodo da (——), perchè estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando per l'effetto la pena inflitta per le residue condotte di (——), in gg. 20 di reclusione ed Euro 160,00 di multa, nel resto confermando l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali quale legale rappresentante dell'omonima ditta.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del ricorrente, iscritto all'Albo speciale ex art. 613 c.p.p., prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in relazione all'errata applicazione del D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 3, e degli artt. 138 e 139 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, nel calcolare la data di prescrizione del reato, ha ritenuto di applicare la sospensione legale di mesi tre prevista dal D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 2-quater; il ricorrente non contesta l'applicazione di tale disposizione, ma censura la soluzione dei giudici merito fornita all'eccezione, sollevata in ambedue i gradi di merito, in cui era stato rilevato che l'imputato non avesse mai ricevuto la diffida dell'Inps, inviata per posta, e che risultava essere stata ricevuta da tale T., soggetto del tutto sconosciuto, senza alcun'altra indicazione su eventuali rapporti di parentela, lavoro o convivenza con il destinatario; richiamando un principio giurisprudenziale di legittimità, sostiene quindi il ricorrente che detta notifica a mezzo posta, eseguita in uno dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c., è nulla ove eseguita a mani di soggetto non identificato e senza che nell'avviso di accertamento sia contenuta l'attestazione del rapporto tra destinatario e consegnatario della copia notificata; erroneamente, quindi, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la notifica presso il domicilio del destinatario comporti una presunzione legale di conoscenza dell'atto; si sarebbe, pertanto, dovuto prendere atto dell'omessa notifica della diffida adempiere e dell'inesistenza delle sospensione dei tre mesi del termine di prescrizione, con conseguente declaratoria di prescrizione del reato contestato anche in relazione alle residue mensilità.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo presta il fianco anzitutto al giudizio di genericità per aspecificità, non tenendo conto delle ragioni esposte dal giudice di appello a confutazione delle identiche doglianze esposte nei motivi di appello. Deve quindi essere fatta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

5. Il motivo si appalesa, peraltro, manifestamente infondato.

6. Ed invero, è sufficiente a destituire di fondamento le censure dedotte quanto emerge dalla lettura della sentenza della Corte territoriale che, con riferimento all'identico motivo proposto afferente la asserita mancanza di prova della notifica della diffida dell'Inps inviata a mezzo posta, ha dato atto che risultava prodotta agli atti la copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata, indirizzata alla ditta, ritualmente notificata perchè pervenuta all'indirizzo del luogo di residenza dell'imputato, legale rappresentante della stessa; i giudici di merito hanno, peraltro, ritenuto priva di rilievo l'omessa indicazione della qualità del ricevente nè il fatto che la firma apposta risulti di soggetto diverso ovvero che il soggetto sia sconosciuto all'imprenditore, a tale fine facendo coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, da un lato, la comunicazione dell'accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, potendo essere effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che costituisce una modalità idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale e del conseguente provvedimento amministrativo (Sez. 3, n. 28761 del 09/06/2015 – dep. 07/07/2015, P.G. in proc. Bassetti, Rv. 264452) e, dall'altro, che devono ritenersi idonee le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purchè correttamente indirizzate al destinatario, che, nel caso di persona giuridica, è da individuarsi nella sede legale dell'ente o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante (Sez. 3, n. 2859 del 17/10/2013 – dep. 22/01/2014, Aprea, Rv. 258373).

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

8. Per completezza, non rileva la circostanza che, nelle more, sia intervenuto l'integrale decorso del termine di prescrizione del reato alla data del (——) (quanto alla contestazione relativa al mancato versamento del rateo del mese di (——)) ed alla data del (——) (quanto alla contestazione relativa al mancato versamento del rateo del mese di (——)), atteso che l'inammissibilità del ricorso non consente in questa sede di rilevare detta causa di estinzione del reato, essendo stata la sentenza emessa in data antecedente 27.06.2017. Trova infatti applicazione il consolidato principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2018

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