Cassazione, sentenza n. 18406 del 12/07/2018

Sentenza n. 18406 del 12/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
18406
Data
12/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società impugnava il diniego della definizione prevista dall’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002, sostenendo che il versamento integrale, benché tardivo, avesse perfezionato il condono. La Cassazione ha confermato che questa definizione, diversamente dalle forme premiali richiamate dalla contribuente, richiede il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate; la disciplina successiva sulla riscossione non modifica tale condizione. Il ricorso è stato rigettato, restando assorbita la censura sulla motivazione della sentenza regionale.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società Fg s.r.l. in liquidazione impugnava il provvedimento con cui l'agenzia delle entrate aveva espresso il diniego in ordine all'istanza di condono presentata il 16 giugno 2003 sul presupposto che le rate non erano state versate alle scadenze previste. La commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla CTR del Piemonte.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società So. s.p.a., incorporante della società Fg s.r.l. in liquidazione, svolgendo due motivi. L'agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. Sostiene che le rate del condono di cui all'istanza presentata il 16 giugno 2003 sono state versate integralmente, ancorchè non alle scadenze previste e ciò induceva a ritenere che il condono si fosse perfezionato, dovendosi tenere conto anche della L. n. 289 del 2002, art. 16 bis, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, comma 7, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha sostanzialmente equiparato la fattispecie del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, alle altre previste dalla stessa normativa.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la motivazione della decisione impugnata è totalmente carente, essendosi la CTR limitata ad affermare che la seconda rata non pagata del primo condono non poteva formare oggetto del secondo condono.

2. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto è costante l'orientamento della Corte di legittimità, secondo cui il condono previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e/o tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla stessa L. n. 289 del 2002 negli artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario. Ne consegue che, nell'ipotesi di cui all'art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, oltre agli interessi, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il pagamento della sola prima rata cui non segua l'esatto adempimento delle successive (ex plurimis: Cass. n. 1687 del 2018; n. 30571 del 2017; n. 417 del 2010; n. 19546 del 2011; n. 21364 del 2012; n. 10309, n. 10650, n. 25238 del 2013; n. 9440 e n. 20435 del 2014; n. 420, n. 5116, n. 7852, n. 8149, n. 8209, n. 8420, n. 9543, n. 10583, n. 10881 del 2015). Inoltre, la disciplina di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16 – nella parte in cui tali disposizioni statuiscono l'efficacia delle ipotesi di condono "premiale" da essi previste, ancorchè le rate successive alla prima non siano integralmente e tempestivamente versate – è insuscettibile di applicazione analogica, data la natura eccezionale delle disposizioni in materia di condono.

La ricorrente sostiene che, tenuto conto della L. n. 289 del 2002, art. 16 bis, comma 1 bis, introdotto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, comma 7, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, sarebbe sostanzialmente equiparata la fattispecie del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, alle altre previste dalla stessa normativa.

La Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che la L. n. 289 del 2012, art. 16 bis, introdotto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, "non giustifica un ripensamento dell'indirizzo di legittimità, ormai del tutto consolidato circa il perfezionamento del condono di cui all'art. 9 bis solo con il pagamento di tutte le rate alle scadenze previste. Il fatto che il legislatore abbia esteso anche alle definizioni la L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, le norme (volte a snellire e rendere più incisiva l'azione esattoriale) dettate per la riscossione dei debiti iscritti a ruolo ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge non incide sotto alcun profilo sulla questione della individuazione delle condizioni a cui l'art. 9 bis lega l'effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni. La portata dispositiva dell'art. 16 bis, comma 1 bis, infatti, si risolve esclusivamente nella estensione dell'operatività delle disposizioni di cui allo stesso art. 16 bis, comma 1, di agevolazione dell'azione esattoriale, anche alla riscossione delle somme dovute a seguito del mancato pagamento delle rate del condono ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, fermo restando che tali somme comprendono, oltre al residuo importo ancora eventualmente dovuto a titolo di imposta, anche l'importo delle sanzioni calcolate sull'intera obbligazione tributaria originaria" (Cass. n. 14373 del 2017; Cass. n. 26566 del 2014 e Cass. n. 20734 del 2016).

2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in Euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2018

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