Cassazione, sentenza n. 18407 del 12/07/2018

Sentenza n. 18407 del 12/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
18407
Data
12/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava una nuova cartella emessa per recuperare somme dopo l’erroneo sgravio di una precedente cartella, mentre la CTR aveva assimilato lo sgravio a un rimborso. La Cassazione ha escluso l’applicabilità della disciplina sul recupero delle somme erroneamente rimborsate: l’Amministrazione può rinnovare la cartella sgravata per errore, ma deve rispettare i termini decadenziali riferiti al periodo d’imposta e l’eventuale giudicato. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito, annullato l’atto.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. A.M. proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale relativa agli anni dal 1994 al 2001, con cui l'agenzia delle entrate aveva recuperato somme illegittimamente sgravate, eccependo la decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell'agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva respingendo il ricorso del contribuente sul rilievo che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 prevedeva che l'ufficio provvedesse al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso e tale norma disciplinava il recupero di tutte le somme erroneamente rimborsate dall'ufficio mediante iscrizione a ruolo; non si ricavava dalla norma stessa che il procedimento di recupero delle somme dovute all'erario fosse precluso quando fosse stato disposto lo sgravio della cartella esattoriale, posto che lo sgravio aveva valore di rimborso.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi. L'agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo ed il secondo motivo il contribuente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per error in judicando in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 43. Sostiene che la CTR è incorsa in errore di diritto poichè la norma di cui all'art. 43 cit. si applica solo nel caso in cui l'agenzia delle entrate abbia disposto il rimborso di somme erroneamente versate e non anche nel caso in cui sia disposto lo sgravio di una cartella in relazione alla quale non è stato corrisposto il versamento di alcun importo, dovendosi applicare in tal caso il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ed i termini da tale norma previsti.

2. Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione per aver la CTR basato il proprio ragionamento sul D.P.R. n. 602 del 1972, art. 43, omettendo di valutare tutti gli ulteriori aspetti giuridici indicati dalle parti.

3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per non aver la CTR dichiarato la nullità della cartella derivante dalla mancata indicazione in essa del funzionario responsabile del procedimento.

4. Osserva preliminarmente la Corte che le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla controricorrente agenzia delle entrate sono infondate. Ciò in quanto la questione di diritto oggetto della sentenza e del presente gravame risulta essere stata posta a base del ricorso fin dal primo grado di giudizio nè si appalesava necessaria alcuna ulteriore specificazione.

5. I primi tre motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono fondati. Ciò in quanto il presupposto per l'applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 è il recupero di somme erroneamente versate; mentre nel caso di specie si tratta di emissione di una nuova cartella esattoriale dopo che la prima era stata erroneamente sgravata. In tal caso si applica il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e l'amministrazione finanziaria, la quale ha per errore disposto lo sgravio della prima cartella, può emettere un'altra cartella purchè i termini per l'emissione della cartella non siano decorsi in relazione al periodo di imposta cui attiene il recupero. L'agenzia delle entrate è, dunque, facoltizzata ad emettere una nuova cartella, ma nel rispetto dei termini previsti a pena di decadenza e semprechè sulla cartella impugnata non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. n. 8292 del 8/3/2018).

2. Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito.

3. Il ricorso va dunque accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per il dispiegarsi delle vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente annullando l'atto impositivo. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere al contribuente le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.