Cassazione, sentenza n. 18399 del 12/07/2018

Sentenza n. 18399 del 12/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
18399
Data
12/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia aveva impugnato la decisione regionale favorevole alla società su diversi recuperi riguardanti svalutazioni, quote societarie e costi ritenuti non inerenti. La Cassazione non ha esaminato il merito tributario: ha giudicato inammissibile il ricorso principale perché costruito mediante riproduzione integrale degli atti e motivi non autosufficienti, dai quali non emergevano con chiarezza le specifiche censure rivolte alla sentenza. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente, relativo alla motivazione dell’accertamento e alla valutazione delle sue osservazioni, è stato dichiarato assorbito; le spese sono state compensate.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate emetteva, sulla base di due processi verbali di constatazione, avviso di accertamento nei confronti della P. s.p.a., evidenziando che, per l'anno di imposta 2003, la società aveva acquistato le quote della A. s.r.l. per poi procedere alla svalutazione del magazzino ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 14, comma 3, per la somma di Euro 500.000,00, che l'eliminazione di attività inesistenti aveva dato luogo ad una sopravvenienza passiva del conto economico non deducibile, che, quindi, i versamenti dei soci a copertura delle perdite, per la parte che eccedeva il valore del patrimonio netto, non poteva essere portato in deduzione nell'anno 2003 per la somma appunto di Euro 500.000,00, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 5, ma solo per la misura di Euro 100.000, ossia per 1/5, costituendo tali versamenti per la detta parte solo una "minusvalenza" non realizzata, con il recupero della somma di Euro 400.000 a tassazione, che il costo di acquisizione delle quote della A. s.r.l. non era deducibile in quanto il prezzo era sproporzionato al valore delle stesse, che i costi di start up sostenuti nell'anno 2002, con quota di ammortamento nel 2003, non erano inerenti, che le consulenze per lo sviluppo del franchising e per la transazione non erano inerenti.

2. Presentava ricorso la contribuente, sia per il difetto di motivazione dell'avviso, sia per la mancata valutazione delle osservazioni, sia per i quattro rilievi dell'accertamento.

3. La Commissione tributaria provinciale accoglieva quasi integralmente il ricorso, tranne la deducibilità delle spese relative all'accordo di transazione e all'incentivo per lo sviluppo del franchising, e quelle per i costi di start up che superavano la somma di Euro 30.267,15, richiamando una precedente decisione.

4. La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello della Agenzia delle entrate ed accoglieva l'appello incidentale della società.

5.Avverso tale sentenza proponeva ricorso principale l'Agenzia delle entrate.

6. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate deduce "(Rilievo n. 1 Irpeg) omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce "(Rilievo n. 1/Irpeg). Violazione della L. n. 289 del 2002, art. 14 comma 3 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 61, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente censura la decisione della Commissione regionale per "(Rilievo n. 2 Irpeg). Violazione dell'art. 2697 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce "(Rilievo n. 2 Irpeg). Omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

5. Con il quinto motivo di impugnazione l'Agenzia deduce "(Rilievi nn. 3 Irpeg e 1 Irap),Insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

6. Con il sesto motivo di impugnazione la ricorrente deduce "(Rilievi nn. 4/Irpeg e 2 /Irap). Insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".

6.1. Il ricorso principale è inammissibile.

Invero, nel ricorso per cassazione articolato dalla Agenzia delle Entrate sono stati integralmente riportati tutti gli atti di causa, dall'avviso di accertamento, trascritto nel suo integrale contenuto, al ricorso presentato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Forlì (anch'esso trascritto integralmente da pagina 4 a pagina 10 del ricorso), all'atto di costituzione in giudizio della Agenzia delle entrate nel giudizio di primo grado (da pagina 11 a pagina 17), alla sentenza della Commissione tributaria provinciale, agli appelli (quello dell'ufficio da pagina 19 a pagina 25 e quello della incidentale della società da pagina 25 a pagina 28), con inizio della porzione del ricorso relativa alla stesura dei singoli motivi solo a pagina 29.

Neppure, la lettura dei motivi consente di cogliere il contenuto delle questioni sottoposte al giudizio di legittimità, risultando, dunque, privi del carattere di autosufficienza. I motivi sono inestricabilmente connessi, anche in questo caso, con una nuova riproduzione in forma integrale del contenuto dell'avviso di accertamento, anche se in relazione ai singoli di rilievi dello stesso, non consentendo in alcun modo alla Corte di comprendere appieno la portata delle censure mosse alla sentenza della Commissione tributaria regionale.

Per la Suprema Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un'esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicchè è sanzionabile con l'inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall'atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (Cass. Civ., 18 settembre 2015, n. 18363).

Neppure, quindi, attraverso l'espunzione degli stralci integrali relativi ai rilievi dell'avviso di accertamento, si riesce a ricostruire l'iter logico delle censure mosse alla sentenza della Commissione regionale, anche per la estrema complessità delle questioni giuridiche trattate che avrebbe, invece, richiesto uno sforzo di chiarezza massimo per la corretta comprensione della vicenda processuale e sostanziale.

Del resto, già in precedenza la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità di due ricorsi, relative ad altre annualità di imposta, articolati dalla Agenzia delle entrate nei confronti della Poltronesofà, avverso sentenze della Commissione regionale dell'Emilia Romagna, strutturati con la medesima tecnica dell'assemblaggio (Cass. Civ., 18 ottobre 2013, n. 23686; Cass. Civ., 8 novembre 2013, n. 25219).

7.Con il primo motivo di impugnazione del ricorso incidentale condizionato (indicato come B1 nel controricorso) la società deduce "Nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62", in quanto la sentenza della Commissione regionale non ha pronunciato sul motivo di impugnazione dell'appello incidentale proposto dalla società per la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. La società, infatti, ha dedotto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, per mancata allegazione dei processi verbali di constatazione.

8. Con il secondo motivo di appello incidentale (indicato come B2 nel controricorso) la società deduce "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62", sempre in riferimento alla censura di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.

9. Con il terzo motivo di impugnazione incidentale (indicato come B3 nel controricorso) la società deduce "Nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62", in quanto la sentenza della Commissione regionale non ha pronunciato sul motivo di impugnazione dell'appello incidentale proposto dalla società per la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e della L. n. 241 del 1990, art. 3. La società, infatti, ha dedotto che l'Agenzia delle entrate non ha tenuto conto delle osservazioni della contribuente avverso l'avviso di accertamento.

10. Con il quarto motivo di appello incidentale (indicato come B4 nel controricorso) la società deduce "omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62", sempre in riferimento alla mancata considerazione da parte della Agenzia delle entrate delle osservazioni della contribuente avverso l'avviso di accertamento.

10.1. Il ricorso incidentale, in quanto condizionato, è assorbito.

11. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti per la peculiarità della fattispecie trattata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; dichiara compensate interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2018

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