Cassazione, sentenza n. 18388 del 12/07/2018

Sentenza n. 18388 del 12/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
18388
Data
12/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la plusvalenza accertata per la cessione di un ramo d’azienda, nella cui valutazione l’Ufficio aveva incluso anche l’attività relativa ai generi di monopolio, che la contribuente assumeva esclusa e non trasferibile. La CTR aveva respinto l’appello limitandosi a richiamare l’esito di un diverso giudizio, non definitivo, senza illustrarne il collegamento né confrontarsi con le questioni giuridiche e fattuali dedotte. La Cassazione ha ritenuto mancante un autonomo percorso argomentativo, accolto il ricorso e cassato la decisione con rinvio per il riesame dell’appello.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1) La controversia nasce da avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Tivoli ha determinato una plusvalenza conseguente la cessione di ramo di azienda stipulata nel febbraio 2002 dalla ricorrente, titolare di una rivendita di profumeria e articoli vari.

Stando al ricorso, la cedente si è opposta alla pretesa rilevando che dall'oggetto dell'attività commerciale ceduta era esclusa la rivendita di generi di monopolio, cessione non consentita dalla normativa vigente.

La Commissione provinciale di Roma ha respinto il ricorso nel giugno 2008.

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello con sentenza 20 marzo 2012.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione esponendo quattro motivi. L'amministrazione, patrocinata dall'avvocatura erariale, ha depositato "atto di costituzione" tardiva, senza svolgere altre difese.

Parte ricorrente ha depositato memorie.

Motivi della decisione

2) La sentenza impugnata in narrativa riferisce che nel 2010 le parti avevano chiesto rinvio in pendenza dell'appello sulla causa tributaria relativa "alla trasferibilità o meno dell'autorizzazione alla rivendita dei beni di monopolio"; che tale giudizio era stato definito con accoglimento dell'appello dell'Ufficio "sulla questione pregiudiziale della valutazione del cespite ai fini dell'imposta di registro".

In motivazione la sentenza impugnata si limita a dare atto della intervenuta decisione anche per quanto riguarda la plusvalenza da cessione di azienda concernente la dichiarazione della contribuente presentata per l'anno di imposta 2002. Ne desume che l'appello deve essere respinto.

3) Il primo motivo di ricorso censura l'inesistenza di motivazione: parte ricorrente deduce che la precedente decisione della Commissione regionale non poteva sostituirsi alla motivazione, potendo essere solo una base di partenza per sorreggere la decisione e spiegare per qual motivo veniva condiviso l'esito di quel giudizio, soprattutto in considerazione della circostanza che trattavasi di statuizione non definitiva, in quanto soggetta a ricorso per cassazione.

Il secondo motivo riprende quest'ultimo rilievo per evidenziare la contraddittorietà di una motivazione presentata come obbligata, ma sorretta esclusivamente da un richiamo a precedente giurisprudenziale non passato in giudicato.

Il terzo e il quarto motivo deducono, rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge (L. n. 1293 del 1957, art. 31) e di contraddittorietà della motivazione, la erroneità della pretesa tributaria nel prendere in esame, ai fini della redditività dell'azienda, tutti i settori della stessa, comprendendovi quello del commercio di generi di monopolio che era stato espressamente escluso dalla cessione e che non avrebbe potuto comunque esserne oggetto, atteso il divieto normativo citato. Si soffermano inoltre sulla circostanza che, come era stato documentato in sede di appello, anche dopo la cessione gli aggi erano stati accreditati alla cedente e non alla cessionaria.

4) Il ricorso, che è soggetto al disposto dell'art. 360 c.p.c., n. 5 ante novella del 2012, è fondato.

Come rilevato dal procuratore generale in udienza, la sentenza impugnata è viziata dalla mancanza di un percorso argomentativo esplicito, poichè si limita a rinviare genericamente all'esito di un altro giudizio, relativo a pretesa tributaria non chiaramente individuata, senza dar conto delle ragioni del convincimento raggiunto, nè sotto il profilo giuridico, nè quanto alla ricognizione del fatto.

Questo rilievo è stato colto dal ricorso nella prima parte, in cui si sottolinea opportunamente, oltre che la carenza assoluta di analisi originale, la circostanza che una sentenza adottata per relationem in forza di un preteso vincolo di dipendenza da altra decisione, è di per sè insufficiente e contraddittoria se la sentenza pregiudicante non è ancora passata in giudicato. La Commissione tributaria regionale avrebbe pertanto potuto tutt'al più riprenderne i passaggi argomentativi e avrebbe dovuto, se del caso, farli propri previa analisi alla luce delle argomentazioni giuridiche svolte in ricorso, della natura dell'imposta applicata e delle differenze anche di fatto maturate tra i due diversi giudizi, il nesso di collegamento tra i quali è rimasto non chiarito. Mette conto infatti ricordare che persino in relazione alla conferma della sentenza di primo grado la giurisprudenza, soprattutto della sezione, ha ribadito che è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (cfr Cass. 15884 del 26/06/2017 e v. Cass n. 12664 del 20/07/2012 e SU 7074/17).

4.1) In mancanza, la sentenza si espone ovviamente anche alle censure svolte nella seconda parte del ricorso, afferenti la valutazione dell'azienda, calcolata ricomprendendo il ramo generi di monopolio, non oggetto della cessione, questione posta in ricorso con profili giuridici e di fatto di evidente pertinenza.

5) Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Commissione tributaria Regionale del Lazio per nuovo esame dell'appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2018

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