Cassazione, sentenza n. 18402 del 12/07/2018
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA In genere.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18402
- Data
- 12/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella per IRPEF su redditi soggetti a tassazione separata, annullata dalla CTR anche per l’omesso invio della comunicazione preventiva. La Cassazione ha anzitutto escluso l’inesistenza della notificazione del ricorso dell’Agenzia, osservando che l’eventuale nullità era stata sanata dal controricorso e dalla difesa nel merito del contribuente. Ha però confermato che, per tali redditi, l’avviso bonario è obbligatorio anche senza incertezze dichiarative: il ricorso dell’Agenzia è stato pertanto rigettato, restando irrilevanti le ulteriori censure.
Massima
In tema di ricorso per cassazione, l'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla predisposizione (e notifica) del controricorso ad opera della parte resistente, la quale si sia difesa nel merito, in virtù del generale principio di sanatoria dei vizi degli atti processuali del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con cartella di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l'Agenzia delle entrate, con riferimento all'anno 2002, richiedeva ad V.A. il versamento dell'Irpef dovuta per redditi a tassazione separata, in quanto derivanti da indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, per i quali era stato versato il solo acconto.
2. Il contribuente presentava ricorso deducendo, tra l'altro, la nullità della cartella perchè non preceduta dal previsto avviso bonario di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412.
3. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso in quanto l'Ufficio aveva provveduto allo sgravio di sanzioni ed interessi.
4. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame del contribuente, evidenziando, in particolare, l'omessa motivazione della cartella, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, e che in caso di tassazione separata era prevista la comunicazione preventiva ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412.
5. Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate.
6. Resisteva con controricorso il contribuente.
7. Restava intimata la Equitalia Sud s.p.a..
8. L'Agenzia delle Entrate depositava memoria scritta.
9. Il contribuente depositava memoria scritta.
Motivi della decisione
1. Anzitutto, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, sollevata dal contribuente nel controricorso.
Infatti, la L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione – ai sensi dell'art. 58, comma 1, della stessa Legge – ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009. La riduzione del termine da un anno a sei mesi pertanto, si applica ai giudizi instaurati, non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale, qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass. Civ., 11 gennaio 2017, n. 461).
Non può convenirsi, allora, con la deduzione del controricorrente per cui l'instaurazione di un nuovo grado di giudizio determina l'applicabilità dell'art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009.
1.1. Va rigettata anche la seconda eccezione preliminare il controricorrente deduce la "violazione di legge art. 137 c.p.c.. Inesistenza della notifica del ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate", in quanto il ricorso per cassazione è stato notificato dalla Avvocatura dello Stato in base alla L. n. 69 del 2009, art. 55, che consente la notifica di atti civili ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, quando la novella non era ancora in vigore, in base all'art. 58 della medesima legge.
Invero, la L. n. 69 del 2009, art. 58, prevede che "fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore" (4 luglio 2009).
In realtà, la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di procedere alla notificazione degli atti processuali anche a mezzo posta ordinaria, prevista dalla L. 21-1-1994, n. 53 non costituisce una modificazione al codice di procedura civile, sicchè ben poteva l'Avvocatura notificare il ricorso per cassazione a mezzo posta ordinaria.
Si rileva che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).
Pertanto, la notificazione del controricorso da parte del contribuente ha sanato ogni eventuale vizio, per il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3.
1.2.Va respinta anche l'ulteriore eccezione di "tardività della notifica del ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate", in quanto "sulla busta sembra apposto il timbro postale con la data del 5 dicembre 2001", primo giorno feriale successivo al termine di un anno e 46 giorni, mentre dal controllo eseguito attraverso il sistema informatico delle Poste Italiane, "la raccomandata sarebbe stata accettata" dal sistema solo il 6 dicembre 2001, quindi dopo il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. Inoltre, sulla busta non si ravvisa la sottoscrizione del notificante prevista dall'art. 3 punto b della L. 21 gennaio 1994, n. 53, a pena di nullità ex art. 11.
In realtà, con riguardo al difetto di sottoscrizione, come detto, la predisposizione del controricorso da parte del contribuente implica che l'atto processuale ha raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3.
Il timbro postale, poi, in quanto meccanografico, prevale su quanto risulta dal sistema informatico, in cui il margine di errore è più ampio.
1.3. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deduce "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", in quanto la Commissione regionale ha ritenuto che la cartella non era sufficientemente motivata, in quanto atto non preceduto da altri provvedimenti, mentre trattandosi di procedimento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, la cartella era il frutto di una mera attività di liquidazione della base imponibile indicata dal contribuente nella dichiarazione.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce "Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", in quanto la Commissione regionale ha affermato che non si comprendeva quale fosse la somma effettivamente liquidata dalla Agenzia delle entrate, mentre la dicitura "comunicazione predisposta in data 15-5-2006" era una "mera formula di stile".
3.Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente evidenzia la "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, sotto altro profilo e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", in quanto la Commissione regionale avrebbe dovuto rideterminare l'imposta dovuta.
4.Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", in quanto, non essendovi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, al contribuente non spettava la comunicazione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412.
5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, L. n. 241 del 2000, art. 21 octies, L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", ricorrendo il vizio di nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento solo per i ruoli consegnati a decorrere dall'1-6-2008.
6. Il quarto motivo è infondato.
6.1. Infatti, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412, prevede che "in esecuzione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata".
Per la Suprema Corte, in tema di riscossione delle imposte, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l'Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, lativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass.Civ., 20 maggio 2014, n. 11000; Cass. Civ., 22 giugno 2016, n. 12927; Cass.Civ., 23805/2016, in motivazione).
7. Tutti gli altri motivi sono inammissibili per carenza di interesse, in ragione del rigetto del quarto motivo, in quanto la cartella di pagamento è stata emessa in modo illegittimo in violazione della prevista comunicazione preventiva di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 412. Infatti, la motivazione della sentenza poggia su più rationes decidendi, sicchè la conferma di una di esse, comporta il rigetto del ricorso per Cassazione.
8. Le spese del giudizio vanno poste a carico della Agenzia delle entrate e liquidate in favore dell'Avv. E.V., difensore antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del resistente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 9.000,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2018
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