Cassazione, sentenza n. 18403 del 12/07/2018
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo cartolare - Duplicazione dei crediti esposti in dichiarazione - Prova - Risultanze dell'anagrafe tributaria - Idoneità - Disconoscimento ex art. 2712 c.c. - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18403
- Data
- 12/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava una cartella emessa dopo controllo automatizzato, sostenendo che le risultanze informatiche dell’anagrafe tributaria non provassero il precedente utilizzo in compensazione di parte del credito IVA. La Cassazione ha ritenuto legittima la rettifica cartolare fondata sui dati dichiarativi e sugli archivi fiscali: la stampa del sistema informatico non è una riproduzione meccanica di un documento cartaceo e il suo disconoscimento non ne elimina l’utilizzabilità. Non essendovi incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non occorreva il contraddittorio preventivo; il ricorso è stato rigettato.
Massima
In tema di accertamento mediante controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di duplicazione dei crediti esposti in dichiarazione dal contribuente, l'Ufficio può rettificare l'imposta dovuta avvalendosi della documentazione estratta dall'anagrafe tributaria, senza che assuma rilevanza il disconoscimento di conformità della stessa effettuato ai sensi dell'art. 2712 c.c., trattandosi della stampa delle risultanze di un sistema informatico e non della riproduzione meccanica di documenti cartacei.
Massima tratta dal CED dcella Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La Sg. s.r.l. (d'ora in poi semplicemente società) impugnò dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Bari una cartella di pagamento notificata a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione mod. unico 2004, essendo stata disconosciuta una parte del credito Iva.
L'adita commissione accolse il ricorso, ma la decisione venne ribaltata in appello dalla commissione tributaria regionale della Puglia, la quale osservò che in base alla documentazione ricavata dalle interrogazioni all'anagrafe tributaria, riportante i dati dichiarati dalla società e i versamenti effettuati in compensazione per l'anno 2003, era da ritenere che il credito Iva, così come affermato dall'ufficio, era stato già in parte utilizzato in compensazione nell'anno suddetto. Ad avviso della commissione non aveva pregio l'impugnazione incidentale della società, poichè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, prevaleva sulla L. n. 212 del 2000, art. 6, visto che la comunicazione obbligatoria di cui alla norma da ultimo citata era prevista per il solo diverso caso di esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La società ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza d'appello, affidato a quattro motivi.
L'amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. – I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per connessione.
Si denunzia nell'ordine:
(1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto il foglio di interrogazione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, richiamato a fini di prova del già avvenuto utilizzo del credito, non poteva esser ritenuto idoneo e sufficiente allo scopo, sia per il tempestivo disconoscimento della "stampa" ai sensi dell'art. 2712 c.c., sia per l'unilateralità della provenienza e per la possibile esistenza di errori di trascrizione;
(2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in quanto, nel disconoscimento operato dalla parte, l'unico documento potenzialmente utilizzabile ai fini della prova sarebbe stato eventualmente il modello F24 dimostrativo dell'avvenuta compensazione del credito, che eventualmente il giudice tributario avrebbe dovuto richiedere all'amministrazione esercitando i poteri di cui all'art. 22 citato;
(3) insufficiente motivazione della sentenza a proposito dell'affermazione di avvenuto raggiungimento della prova dei fatti posti alla base della pretesa fiscale, desunta dalla "stampa" sopra detta.
2. – I motivi sono infondati.
Deve premettersi che è consentito utilizzare il sistema di controllo cartolare del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, onde liquidare l'imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria, tanto che – si dice – in tal caso la cartella può essere motivata con il mero richiamo alla dichiarazione, poichè il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Invero questa Corte ha da tempo sottolineato l'adeguatezza del ricorso a simile metodologia di liquidazione ove sia da disconoscere, appunto, il credito Iva indicato dal contribuente con riferimento all'anno precedente (v. Cass. n. 25329-14).
Consegue che nel caso in cui il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi un'eccedenza d'imposta derivante risultante dalle precedenti dichiarazioni, e utilizzata in compensazione, di importo superiore a quanto risulti all'anagrafe tributaria, l'ufficio può rettificare l'imposta a credito indicata dal dichiarante, recuperando a tassazione la differenza effettivamente spettante mediante il ricorso al procedimento di cui del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, poichè tale attività di rettifica implica semplicemente un ricalcolo dell'imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione e un mero controllo cartolare di dati, con esclusione di qualunque valutazione giuridica; e pertanto è inquadrabile nella fattispecie di cui del citato art. 36-bis, comma 2, lett. a), che prevede la correzione degli "errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi" (ex aliis Cass. n. 8140-12).
3. – Logico corollario del principio è che le risultanze del servizio informativo dell'anagrafe tributaria sono certamente utilizzabili quali elementi di prova onde supportare il rilievo di avvenuta duplicazione del credito esposto in dichiarazione. Nè rileva il disconoscimento di conformità di cui all'art. 2712 c.c., poichè nella specie si discute della stampa delle risultanze del sistema informatico, non della riproduzione meccanica di un documento originariamente cartaceo.
L'impugnata sentenza ha valutato le risultanze del sistema informatico mercè la considerazione che quanto da esso emergente a proposito dell'avvenuta utilizzazione di parte del credito Iva era stato contestato dalla società "solo genericamente", senza produzione di documentazione di supporto della distinta tesi.
Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, la commissione tributaria non ha in tal modo determinato alcuna inversione dell'onere probatorio, ma ha operato valutando la prova nell'ambito del rapporto dialettico tra elementi di segno diverso. Sicchè ha desunto dalla documentazione estratta dal sistema informatico dell'anagrafe tributaria le opportune conseguenze alla luce di una valutazione complessiva del quadro assertivo e documentale, che niente altro opponeva a quanto emergente dalla documentazione detta.
4. – Col quarto motivo la società denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, nella parte afferente le ragioni di rigetto dell'appello incidentale, attesa l'obbligatorietà della comunicazione preventiva rispetto alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi.
Anche il quarto motivo è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, in tema di riscossione delle imposte, in caso di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (di recente v. Cass. n. 15740-16).
Nella specie l'impugnata sentenza ha giustamente escluso il menzionato presupposto poichè la fattispecie atteneva al mero riscontro della già avvenuta utilizzazione del credito per antecedenti compensazioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2018
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