Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 24452

Cassazione, sentenza n. 24452 del 5/10/2018

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Motivazione in appello - Requisiti minimi - Mera adesione alla decisione di primo grado - Nullità - Fattispecie.

La lite traeva origine da un accertamento relativo, tra l’altro, alla qualificazione IVA di operazioni intracomunitarie e alla deducibilità di diversi costi; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado mediante generici rinvii a quella pronuncia e agli scritti difensivi. La Cassazione stabilisce che la motivazione per relationem è nulla quando non illustra le censure d’appello né il percorso logico-giuridico seguito, rendendo non individuabili il tema deciso e le ragioni della decisione. Accolti i primi due motivi, la sentenza è cassata con rinvio per il riesame integrale.

N. 24451

Cassazione, sentenza n. 24451 del 5/10/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Volontari delle Onlus - Rimborsi spese non documentati - Equiparazione "ex lege" a compensi - Fondamento.

Un’organizzazione di volontariato contestava il recupero delle ritenute e le sanzioni applicate ai rimborsi forfetari corrisposti ai volontari, sostenendo anche l’efficacia di un precedente giudicato riferito a un’altra annualità. La Cassazione esclude tale efficacia vincolante e afferma che gli esborsi non collegati a spese specifiche, effettive e documentate non sono rimborsi, ma compensi soggetti a tassazione; grava sull’associazione l’onere di documentare le spese rimborsate. Ritenuta decisiva la mancanza di prova documentale, la Corte rigetta integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

  • IRPEF
  • Enti terzo settore
  • Volontariato
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
N. 24450

Cassazione, sentenza n. 24450 del 5/10/2018

Sentenza n. 24450 del 05/10/2018

Una società di ristorazione aveva contestato le sanzioni irrogate per la mancata emissione delle ricevute fiscali giornaliere, sostenendo che la fornitura convenzionata di pasti richiedesse soltanto la fatturazione. La Cassazione dichiara inammissibili le censure: il primo motivo cumulava doglianze eterogenee ed era carente di autosufficienza, mentre gli altri chiedevano verifiche documentali o una nuova valutazione dei fatti non consentite in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese.

N. 24435

Cassazione, ordinanza n. 24435 del 5/10/2018

Ordinanza n. 24435 del 05/10/2018

La controversia riguardava la tempestività di un accertamento per IRPEG, IRAP, IVA e ritenute relativo al 1999, che la CTR aveva ritenuto tardivo valorizzando le risultanze del cassetto fiscale come prova della dichiarazione IVA. La Cassazione afferma che, secondo la disciplina applicabile, tali risultanze non provavano la presentazione della dichiarazione e rileva inoltre l’omessa presentazione delle dichiarazioni IRPEG e IRAP, con conseguente operatività della proroga dei termini. Accolti tre motivi e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR.

  • Accertamento fiscale
  • Dichiarazioni
  • IVA
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 24413

Cassazione, sentenza n. 24413 del 5/10/2018

Sentenza n. 24413 del 05/10/2018

La ripresa riguardava somme erogate per la gestione di una testata, qualificate dai giudici di merito come finanziamenti a fondo perduto, con indeducibilità degli ammortamenti e indetraibilità dell’IVA. La Cassazione conferma gli accertamenti di fatto, ma corregge la qualificazione: quando le operazioni negoziali non sono reali e volute non ricorre abuso del diritto, poiché non viene aggirato bensì occultato un presupposto già verificatosi, configurandosi evasione. Ritenute le cessioni di denaro fuori campo IVA e infondate anche le doglianze sulle sanzioni, i ricorsi riuniti sono rigettati con compensazione delle spese.

N. 6949

Cassazione, sentenza n. 6949 del 5/10/2018

Sentenza n. 6949 del 05/10/2018

La società contestava una cartella derivante da controllo automatico, nella parte in cui non riconosceva un credito IVA maturato nel 2008, annualità per la quale era stata omessa la dichiarazione, e riportato nel 2009. La CTR Lazio ha ritenuto provati i requisiti sostanziali del credito mediante libro giornale, registri IVA e liquidazioni periodiche, rilevando inoltre che l’eccedenza non era stata utilizzata in compensazione. L’appello è stato quindi accolto limitatamente al credito IVA, mentre sono rimaste valide le altre iscrizioni a ruolo non contestate; spese compensate.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Contenzioso
N. 24640

Cassazione, ordinanza n. 24640 del 5/10/2018

Ordinanza n. 24640 del 05/10/2018

La controversia concerneva l’appello dell’agente della riscossione, notificato via PEC nel Lazio nel febbraio 2015, contro una decisione relativa a un pignoramento presso terzi fondato su cartelle asseritamente non notificate. La Cassazione conferma che, prima dell’attivazione territoriale del processo tributario telematico e delle relative norme tecniche, quella notificazione non era equipollente alle forme tradizionali ed era giuridicamente inesistente, senza sanatoria per la costituzione dell’appellata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
N. 24470

Cassazione, sentenza n. 24470 del 5/10/2018

Sentenza n. 24470 del 05/10/2018

La CTR aveva annullato pretese per IRPEF e recupero di un credito d’imposta, negando il raddoppio dei termini perché la denuncia penale era successiva alla scadenza ordinaria e richiamando il divieto di bis in idem. La Cassazione chiarisce che, per la disciplina applicabile agli avvisi già notificati, rileva l’obbligo di denuncia fondato su seri indizi di reato, anche se emerso dopo il termine ordinario; precisa inoltre che il bis in idem riguarda l’eventuale componente sanzionatoria, non il mero recupero dell’imposta. Accolti quattro motivi, la decisione è cassata con rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRPEF
  • Sanzioni
N. 24286

Cassazione, sentenza n. 24286 del 4/10/2018

Sentenza n. 24286 del 04/10/2018

L’accertamento relativo al 2004 contestava, tra l’altro, la detrazione IVA su acquisti intracomunitari di autovetture tramite fornitori ritenuti fittizi e diverse componenti negative di reddito. La Cassazione reputa adeguati gli indizi di inesistenza soggettiva e di consapevole partecipazione alla frode, precisando che, assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione, spettava alla contribuente dimostrare la massima diligenza esigibile; dichiara inoltre inammissibili le censure sulla qualificazione delle spese pubblicitarie. Accoglie i primi tre motivi incidentali dell’Ufficio sul principio di competenza e sulla valutazione del processo verbale; il testo fornito non contiene la statuizione conclusiva sugli ulteriori motivi.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Autovetture e Fisco
  • Imprese
  • Processo tributario
N. 24285

Cassazione, sentenza n. 24285 del 4/10/2018

Sentenza n. 24285 del 04/10/2018

La controversia concerneva la detrazione IVA su acquisti intracomunitari di autovetture effettuati attraverso intermediari che la CTR aveva ritenuto fittizi. La Cassazione conferma che l’Amministrazione può provare anche per presunzioni la non operatività del fornitore e la consapevolezza del destinatario; nel caso concreto, l’antieconomicità delle vendite, l’anticipazione della provvista e l’assenza dei documenti di trasporto costituivano indizi gravi, precisi e concordanti. Non essendo stata dimostrata la diligenza esigibile, il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Autovetture e Fisco
  • Estero
  • Processo tributario
N. 24284

Cassazione, sentenza n. 24284 del 4/10/2018

Sentenza n. 24284 del 04/10/2018

Gli avvisi riguardavano recuperi IVA per il 2004 e il 2005, compresa l’applicazione dell’aliquota ordinaria a prestazioni connesse alla gestione di immobili, mentre la lite sulle imposte dirette del 2004 era stata definita. La Cassazione afferma che, contestata la sottoscrizione dell’avviso da parte di un delegato, spetta all’Amministrazione produrre la delega e provarne requisiti e limiti; la CTR non aveva svolto tale verifica. Dichiarata l’estinzione per IRPEG e IRAP, la Corte accoglie il motivo sulla firma, assorbe quello sull’aliquota IVA e rinvia al giudice di secondo grado.

N. 24283

Cassazione, sentenza n. 24283 del 4/10/2018

Sentenza n. 24283 del 04/10/2018

Una cartella emessa mediante controllo automatizzato aveva disconosciuto un credito IVA maturato in un anno per il quale non era stata presentata la dichiarazione annuale, ma detratto nell’anno successivo. La Cassazione afferma che l’eccedenza risultante dalle dichiarazioni periodiche e dai versamenti, utilizzata entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo, resta detraibile se sussistono i requisiti sostanziali; il credito può essere opposto nel giudizio contro l’atto impositivo. Poiché esistenza e ammontare non erano contestati dall’Amministrazione, il ricorso di quest’ultima è rigettato.

N. 24275

Cassazione, sentenza n. 24275 del 4/10/2018

Sentenza n. 24275 del 04/10/2018

L’accertamento aveva rideterminato i ricavi derivanti da compravendite e permute immobiliari sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta durante la verifica, con recuperi IVA, IRPEG e IRAP. La Cassazione ribadisce che la contabilità in nero può costituire da sola un indizio grave, preciso e concordante idoneo a legittimare l’accertamento induttivo, gravando sul contribuente la prova contraria; considera inoltre ordinatorio il termine di permanenza dei verificatori presso la sede. Ritenute adeguate le valutazioni della CTR anche sulle sanzioni, rigetta il ricorso e pone le spese a carico della contribuente.

N. 24272

Cassazione, sentenza n. 24272 del 4/10/2018

Sentenza n. 24272 del 04/10/2018

La lite riguardava un accertamento induttivo per IVA e ILOR nei confronti di una società in nome collettivo, con conseguente imputazione del reddito di partecipazione ai soci. La Cassazione rileva d’ufficio che il giudizio si era svolto senza tutti i soci, sebbene l’unitarietà dell’accertamento imponesse il litisconsorzio necessario; il vincolo si estendeva anche all’IVA, poiché contestata congiuntamente sulla base di elementi comuni e non autonomamente definibile. Dichiara quindi nullo l’intero giudizio, cassa la sentenza e rinvia alla CTP per integrare il contraddittorio, compensando le spese.

  • Processo tributario
  • Società di persone
  • Accertamento fiscale
  • IVA
N. 24016

Cassazione, sentenza n. 24016 del 3/10/2018

Sentenza n. 24016 del 03/10/2018

La controversia riguardava una cartella per omesso versamento del saldo IRAP 2000 da parte di un’associazione professionale, annullata in primo grado con decisione confermata dalla CTR mediante un generico richiamo ai principi costituzionali sull’autonoma organizzazione. La Cassazione ha ritenuto apparente tale motivazione, perché non indicava gli elementi di fatto né le ragioni del rigetto dell’appello dell’Ufficio, impedendo il controllo sull’iter logico seguito. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

N. 23999

Cassazione, sentenza n. 23999 del 3/10/2018

Sentenza n. 23999 del 03/10/2018

Dopo la cessazione dell’attività, il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’eccedenza IVA indicata per errore in dichiarazione come credito da compensare, senza presentare il modello ministeriale VR; l’Amministrazione eccepiva la decadenza biennale. La Cassazione ha stabilito che, per l’eccedenza risultante alla cessazione, è sufficiente una manifestazione di volontà diretta al rimborso: il modello VR condiziona soltanto l’esigibilità del credito. Poiché la domanda soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e il termine non era decorso, la Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Adempimenti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 24015

Cassazione, sentenza n. 24015 del 3/10/2018

Sentenza n. 24015 del 03/10/2018

La controversia verteva sull’esclusione delle accise sugli alcoli dalla base imponibile IVA e sulla detrazione dell’IVA applicata al rimborso delle accise anticipate dal depositario fiscale. La Cassazione ha stabilito che le accise, quali costi direttamente connessi alla cessione, concorrono alla base imponibile; le anticipazioni effettuate in nome e per conto della contribuente restano invece fuori campo IVA, sicché l’imposta erroneamente addebitata non è detraibile. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato l’originaria impugnazione della contribuente.

  • IVA
  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 23998

Cassazione, sentenza n. 23998 del 3/10/2018

Sentenza n. 23998 del 03/10/2018

La cartella emessa dopo controllo automatizzato recuperava un’eccedenza IVA derivante da una dichiarazione integrativa ritenuta tardiva; la contribuente denunciava la duplicazione rispetto a un precedente avviso di accertamento. L’Agenzia sosteneva in Cassazione che i due recuperi avessero cause diverse, ma la Corte ha rilevato che la CTR aveva espressamente esaminato tale circostanza e aveva riscontrato anche nell’avviso il recupero della detrazione indicata nella dichiarazione tardiva. Non ricorrendo l’omesso esame del fatto dedotto, il ricorso dell’Amministrazione è stato rigettato.

N. 24013

Cassazione, sentenza n. 24013 del 3/10/2018

Sentenza n. 24013 del 03/10/2018

A seguito dell’omessa dichiarazione dei redditi per il 2001, l’Agenzia aveva effettuato un accertamento induttivo fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza; il contribuente ne contestava motivazione e calcoli. La Cassazione ha giudicato le censure inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva le parti rilevanti dell’avviso, del verbale e degli altri documenti, e comunque infondate: l’Ufficio può valutare le risultanze della verifica, mentre il riesame delle prove compete al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

N. 23997

Cassazione, sentenza n. 23997 del 3/10/2018

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Cessione ramo di azienda - Clausola di retrodatazione - Opponibilità al Fisco - Esclusione.

L’accertamento riguardava, tra l’altro, una plusvalenza da cessione di ramo d’azienda retrodatata convenzionalmente e il mancato pro-rata IVA sugli interessi attivi maturati nei rapporti finanziari infragruppo. La Cassazione ha escluso l’opponibilità fiscale della retrodatazione: per l’imputazione della plusvalenza rileva la stipulazione, essendo eccezionali le norme tributarie che consentono effetti retroattivi; per il pro-rata occorre inoltre considerare l’attività concretamente esercitata, non soltanto l’oggetto sociale. Accolti quattro motivi e respinto quello sulla capitalizzazione degli interessi del mutuo, la Corte ha cassato con rinvio.

  • Operazioni straordinarie
  • Imprese
  • IRES
  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario

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