Cassazione, sentenza n. 23998 del 03/10/2018
Sentenza n. 23998 del 03/10/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23998
- Data
- 03/10/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La cartella emessa dopo controllo automatizzato recuperava un’eccedenza IVA derivante da una dichiarazione integrativa ritenuta tardiva; la contribuente denunciava la duplicazione rispetto a un precedente avviso di accertamento. L’Agenzia sosteneva in Cassazione che i due recuperi avessero cause diverse, ma la Corte ha rilevato che la CTR aveva espressamente esaminato tale circostanza e aveva riscontrato anche nell’avviso il recupero della detrazione indicata nella dichiarazione tardiva. Non ricorrendo l’omesso esame del fatto dedotto, il ricorso dell’Amministrazione è stato rigettato.
Testo della pronuncia
C. Srl, incorporante della M. Immobiliare Srl, impugnava la cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato, con la quale veniva recuperato a tassazione l'eccedenza di credito Iva per l'anno 2003, in quanto derivante da dichiarazione integrativa disconosciuta perchè tardiva. La società lamentava la duplicazione della pretesa costituendo il maggior credito ripreso già oggetto di avviso di accertamento nei confronti della S. Srl, incorporata dalla M. Srl. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, decisione poi confermata dal giudice d'appello.
L'agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
1. Va disattesa, preliminarmente, l'istanza di riunione, di cui non sussistono nè i presupposti, nè esigenze di economicità dei giudizi.
2. L'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Nella vicenda in esame trova applicazione (trattandosi di sentenza pubblicata il 12 settembre 2013) l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.
2.3. Nella specie, l'Agenzia ricorrente identifica il fatto decisivo nella diversità causale del recupero operato con la cartella esattoriale (eccedenza non riconoscibile per tardività della dichiarazione integrativa) rispetto a quello derivante dall'avviso di accertamento (disconoscimento del credito per inesistenza dell'operazione), che emerge, in particolare, dalla motivazione dell'avviso di accertamento.
2.4. La CTR, peraltro, ha esplicitamente preso in considerazione il fatto "della diversità causale dei due recuperi" rilevando che anche nell'avviso di accertamento "si dava atto di procedere al recupero per la rilevata indebita detrazione dell'Iva indicata nella dichiarazione tardiva in quanto la stessa veniva trasmessa tardivamente", concludendo, dunque, per la duplicazione della pretesa esplicitata in due autonomi atti impositivi.
Ne deriva l'infondatezza della censura.
3. Il ricorso va pertanto respinto e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione, a favore del contribuente, delle spese di legittimità che liquida in Euro 29.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018
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