Cassazione, sentenza n. 24283 del 04/10/2018
Sentenza n. 24283 del 04/10/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24283
- Data
- 04/10/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una cartella emessa mediante controllo automatizzato aveva disconosciuto un credito IVA maturato in un anno per il quale non era stata presentata la dichiarazione annuale, ma detratto nell’anno successivo. La Cassazione afferma che l’eccedenza risultante dalle dichiarazioni periodiche e dai versamenti, utilizzata entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo, resta detraibile se sussistono i requisiti sostanziali; il credito può essere opposto nel giudizio contro l’atto impositivo. Poiché esistenza e ammontare non erano contestati dall’Amministrazione, il ricorso di quest’ultima è rigettato.
Testo della pronuncia
La controversia in oggetto riguarda una cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis relativa all'anno (—), limitatamente alla partita riguardante un credito IVA per Euro 33.257,00 maturato nell'anno 2001, anno nel quale la società contribuente non aveva presentato la prescritta dichiarazione, credito portato in detrazione appunto nell'anno 2002, successivo a quello di maturazione del credito stesso.
Il contribuente impugnava l'atto in oggetto, sostenendo che detto credito era utilizzabile al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui era sorto il diritto alla detrazione, e in subordine chiedeva riconoscersi comunque il diritto al rimborso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2.
La CTP di Milano accoglieva il ricorso; ricorreva alla CTR della Lombardia l'Agenzia delle Entrate, contestando che non essendo, nel caso di specie, esser stata riconosciuta l'esistenza del credito per mezzo di un avviso di accertamento, il contribuente aveva unicamente – quale unica via per ottenere il rimborso – la possibilità di agire il D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21; peraltro i termini previsti da tal disposizione erano ormai scaduti con conseguente estinzione del diritto alla percezione del rimborso.
La CTR confermava la decisione di primo grado, respingendo l'appello dell'Amministrazione Finanziaria, in quanto riteneva che la decadenza dal diritto al rimborso si verificava solo ove non fosse stato esercitato il diritto stesso con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello il cui diritto è sorto, fermo restando il potere dell'Ufficio di accertarne l'esistenza, potere che nel caso concreto non era stato esercitato.
Ricorre per cassazione l'Amministrazione Finanziaria, con ricorso affidato a un solo motivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha definitivamente chiarito, nella composizione a Sezioni Unite, valorizzando in modo netto il concetto fondamentale del tributo in esame, vale a dire la neutralità prevista dal diritto unionale, che (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016) la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Conformi sul punto sono anche successive pronunce (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4392 del 23/02/2018, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018), con le quali si è precisato come proprio la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, (come nel caso che ci occupa) non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.
Si è quindi definitivamente ritenuto, in forza della giurisprudenza citata, che il credito, anche ove non sia stato fatto valere secondo i meccanismi processuali previsti, possa sempre esser opposto dal contribuente all'Amministrazione in sede contenziosa, ove essa agisca con la notifica di atti impositivi senza riconoscerlo sua sponte.
Nel caso che ci occupa il contribuente, in sede di impugnativa della cartella di pagamento, ha invero correttamente fatto valere il proprio credito, che – alla luce della sopra indicata giurisprudenza di questa Corte, attuativa del disposto, in primo luogo, dell'art. 53 Cost., alla quale nella presente sede si ritiene necessario dare continuità – risulta incontestato dal Fisco sia nell'an che nel quantum, puntando le eccezioni dell'Amministrazione unicamente sulle vie processuali azionate, non sulla sussistenza del credito stesso che risulta nel merito del tutto incontestato.
In ultimo, nulla deve statuirsi sulle spese in assenza attività difensiva della controparte del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018
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