Cassazione, sentenza n. 24013 del 03/10/2018
Sentenza n. 24013 del 03/10/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24013
- Data
- 03/10/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
A seguito dell’omessa dichiarazione dei redditi per il 2001, l’Agenzia aveva effettuato un accertamento induttivo fondato su un processo verbale della Guardia di Finanza; il contribuente ne contestava motivazione e calcoli. La Cassazione ha giudicato le censure inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva le parti rilevanti dell’avviso, del verbale e degli altri documenti, e comunque infondate: l’Ufficio può valutare le risultanze della verifica, mentre il riesame delle prove compete al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Testo della pronuncia
P.V. impugnava un avviso di accertamento, notificato in data 17.12.2007, con cui l'Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del P.V.C. redatto dalla G.d.F. in data 24.3.2004, rilevando l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2001, accertava induttivamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, ai fini delle IIDD, un reddito complessivo pari ad Euro 68.495.00 ed ai fini dell'IRAP e dell'IVA un reddito di impresa pari ad Euro 68.495,00. La CTP di Bari, con sentenza n. 267/05/08, respingeva il ricorso. La pronuncia veniva appellata dal contribuente innanzi alla CTR della Puglia che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il gravame sulla base della adeguata motivazione dell'avviso di accertamento, il quale richiamava per relationem il P.V.C. redatto dalla G.d.F., rilevando che il contribuente aveva omesso di addurre precisi elementi di riscontro ai denunciati errori di calcolo commessi dalla G.d.F.. P.V. ricorre per cassazione, svolgendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la CTR avrebbe omesso di esplicitare i criteri di valutazione degli elementi offerti dal ricorrente nel corso del giudizio, e le modalità di ricostruzione dei presupposti posti a base della soluzione della controversia, che hanno portato il giudice a quo a ritenere, nel caso di specie, legittimo l'atto accertativo. Si lamenta che nel caso di specie il ricorrente aveva rilevato l'illegittimità dell'avviso di accertamento, in quanto, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, che individua nell'Ufficio l'organo idoneo ad effettuare l'azione accertatrice ed a determinare il reddito complessivo del contribuente, l'Agenzia delle entrate si era limitata a riportare, a pag. 3 della motivazione, le conclusioni cui era giunta la Guardia di Finanza, che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, aveva, invece, il compito di cooperare con gli uffici per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi, il tutto, senza svolgere alcuna valutazione in merito ai rilievi mossi dalla stessa G.d.F.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, e dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che a fronte della non contestazione di fatti e circostanze addotte dal contribuente, inerenti alla inattendibilità del P.V.C., per grossolani errori di calcolo, i giudici di appello avrebbero concluso per la legittimità e per la fondatezza dell'avviso di accertamento, prescindendo totalmente dalla analisi di tali elementi fattuali offerti dal contribuente, che, al contrario, avrebbero dovuto essere posti a base della decisione, non contestati dall'Ufficio.
3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inerente agli errori di calcolo nella determinazione del reddito, con la conseguenza che la motivazione della sentenza gravata dovrebbe ritenersi insufficiente non essendo stati esplicitati i criteri di valutazione degli elementi, anche probatori, offerti dal ricorrente nel corso del giudizio e le modalità di ricostruzione dei presupposti posti a base della soluzione della controversia, che hanno portato il giudice a quo a ritenere generiche le affermazioni del ricorrente e carenti di elementi di riscontro.
4. I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, per connessione logica.
4.1. La questione oggetto di controversia riguarda l'eccepito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, emesso dall'Agenzia delle entrate sulla base del richiamo alle risultanze del P.V.C. redatto dalla G.d.F. in data 24.3.2004, nonchè il difetto di motivazione della sentenza impugnata, lamentandosi che la CTR avrebbe erroneamente aderito alle conclusioni dell'Ufficio, in ragione dell'asserito difetto di prova delle contestazioni illustrate dal contribuente, con riferimento ad errori di calcoli dallo stesso riscontrati nel P.V.C.
4.2. Le censure sono inammissibili per carenza di autosufficienza. Va preliminarmente precisato che in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso (Cass. n. 15147 del 2017).
Non risulta, inoltre, che il ricorrente abbia riportato in ricorso il contenuto del P.V.C. oggetto di censura, o gli altri documenti (es. agende), di cui si è lamentato l'omessa valutazione, al fine di consentire alla Corte, sulla base degli atti di valutare l'attendibilità delle doglianze.
Il rilievo deve essere precisato in particolare, con riferimento al secondo motivo, in quanto ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice del merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata al suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. n. 24062 del 2017).
4.3. I motivi sono, altresì, infondati, in quanto va premesso, con riferimento al denunciato vizio di violazione di legge, che all'amministrazione finanziaria è conferita una libera valutazione delle risultanze espresse dagli organi accertatori in occasioni di verifiche presso il contribuente e contenute nel P.V.C. ai fini della emissione di avvisi di accertamento (Cass. n. 31120 del 2017), dovendosi rilevare che tale documento è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., quanto ai fatti in esso descritti (Cass. n. 15191 del 2014).
4.4. Le censure inoltre, si infrangono sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento ed, in relazione alle univoche risultanze processuali, valutate in fatto, la mancanza di prova delle contestazioni proposte dal contribuente. L'intero coacervo delle riferite doglianze, così come articolate, pur lamentando formalmente violazione di legge e difetto di motivazione si risolvono, nella realtà, nella non più ammissibile richiesta di rivisitazione di fatti e di circostanze oramai definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, infatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come ricostruite ed accertate dalla Corte territoriale, muovendo alla impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova piuttosto che un'altra ha il limite della esatta illustrazione dell'iter logico giuridico che lo ha condotto al proprio convincimento.
5. In definitiva il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018
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