Cassazione, sentenza n. 24272 del 04/10/2018
Sentenza n. 24272 del 04/10/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24272
- Data
- 04/10/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite riguardava un accertamento induttivo per IVA e ILOR nei confronti di una società in nome collettivo, con conseguente imputazione del reddito di partecipazione ai soci. La Cassazione rileva d’ufficio che il giudizio si era svolto senza tutti i soci, sebbene l’unitarietà dell’accertamento imponesse il litisconsorzio necessario; il vincolo si estendeva anche all’IVA, poiché contestata congiuntamente sulla base di elementi comuni e non autonomamente definibile. Dichiara quindi nullo l’intero giudizio, cassa la sentenza e rinvia alla CTP per integrare il contraddittorio, compensando le spese.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia (in seguito, CTR), veniva rigettato l'appello proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova (in seguito, CTP) n. 117/05/2005, avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA e ILOR relativo all'anno di imposta 1999, contenente la rideterminazione del reddito di impresa della F.LLI P. E C. DI A., G. E P. S.N.C. a seguito di rideterminazione dei ricavi con accertamento induttivo e recupero ad imposta di costi ritenuti indeducibili, con conseguente imputazione di reddito di partecipazione in capo ai soci.
2. I contribuenti ricorrevano in primo grado eccependo l'illegittimo utilizzo del metodo di accertamento induttivo e, nel merito, la non debenza delle singole riprese; la CTP riuniva i ricorsi e li accoglieva, ritenendo non applicabile al caso di specie l'accertamento induttivo per assenza dei presupposti di legge. L'appello dell'Agenzia, incentrato sia sulla carenza di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata, sia sulla fondatezza dell'accertamento nel merito quanto ai costi non deducibili, veniva disatteso dalla CTR.
3. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso l'Agenzia affidato a sedici motivi. I contribuenti sono rimasti intimati.
Motivi della decisione
4. In via pregiudiziale allo scrutinio dei sedici mezzi di impugnazione, nel caso di specie dev'essere rilevata d'ufficio la non integrità del litisconsorzio necessario sulla domanda, sin dal primo grado. In materia tributaria infatti, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, nonchè dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione degli utili indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto da un socio di una società in nome collettivo avverso un avviso accertamento del reddito della società, riguarda sia la società che tutti i soci. Ne consegue che, ove il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti, da ritenersi necessari in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14 il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado (Cass. 21 ottobre 2013 n. 23762; Cass. 4 giugno 2008 n. 14815).
5. Nel caso di specie, sussiste la violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone F.LLI P. E C. DI A., G. E P. S.N.C. da un lato e, dall'altro, come si legge alle pagg. 12 e 13 del processo verbale di constatazione inserito in assemblaggio nel ricorso, i soci: C.E., D.R.O. oltre che P.A. e P.G.; le prime due sono state totalmente pretermesse, mentre gli ultimi due, risultano aver proposto ricorso in primo grado "quali eredi di P.D." e, dunque, non anche in proprio.
6. Va poi considerato che l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d'impugnazione, la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, l'Agenzia abbia contestualmente proceduto all'accertamento d'IVA e d'ILOR, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus", attesa l'inscindibilità delle due situazioni e l'esigenza, alla luce dell'art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. 14 marzo 2018 n. 6303; Cass. 21 ottobre 2015 n. 21340).
7. Deve pertanto essere dichiarata la nullità dell'intero giudizio e, alla cassazione della sentenza impugnata, segue il rinvio alla CTP, in diversa composizione, per l'integrazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, oltre che per il prosieguo, mentre le spese dell'intero giudizio devono essere compensate alla luce della decisione processuale maturata d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte:
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Mantova in diversa composizione, per l'integrazione del litisconsorzio processuale tra società di persone e soci e per il prosieguo;
compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

