Cassazione, sentenza n. 24450 del 05/10/2018

Sentenza n. 24450 del 05/10/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
24450
Data
05/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società di ristorazione aveva contestato le sanzioni irrogate per la mancata emissione delle ricevute fiscali giornaliere, sostenendo che la fornitura convenzionata di pasti richiedesse soltanto la fatturazione. La Cassazione dichiara inammissibili le censure: il primo motivo cumulava doglianze eterogenee ed era carente di autosufficienza, mentre gli altri chiedevano verifiche documentali o una nuova valutazione dei fatti non consentite in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese.

Testo della pronuncia

F.M., O.P., O.A., O.G., quali eredi di Ot.Ar., liquidatore della rosticceria O. s.n.c., ricorrono per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale in epigrafe, che ha accolto il ricorso dell'Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Roma che aveva riformato la decisione della Commissione tributaria di primo grado di Roma.

La Commissione tributaria centrale ha premesso, in punto di fatto, che: in data 22 febbraio 1985 era stato notificato al contribuente, relativamente all'anno di imposta 1982, un avviso di irrogazione di sanzioni che era stato emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza che aveva accertato che la società, esercente l'attività di tavola calda e di rosticceria, nel periodo dal (—), a fronte di 4364 fatture emesse in favore della SIP Società Internazionale Pubblicità per la fornitura di pasti ai propri dipendenti (in base ad una convezione stipulata tra le parti) non erano state emesse le ricevute fiscali giornaliere e non era stato esibito il registro di carico stampati; avverso il suddetto atto aveva proposto ricorso il liquidatore della società, sostenendo che, in presenza di una convenzione con la SIP – Società Internazionale di Pubblicità, che prevedeva la fornitura di pasti su presentazione di un buono da parte del personale dipendente, l'operazione non doveva essere soggetta all'emissione di una ricevuta fiscale ma solo della fattura; la Commissione tributaria provinciale di primo grado aveva rigettato il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto ricorso la contribuente; la Commissione tributaria provinciale di secondo grado lo aveva accolto, avendo ritenuto che la pretesa era fondata su presunzioni, non corroborate da ulteriori elementi probatori di riscontro; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l'Ufficio, nel contraddittorio con la contribuente.

La Commissione tributaria centrale ha accolto l'appello.

In particolare, in punto di diritto, la Commissione tributaria centrale ha ritenuto che: l'avviso di irrogazione delle sanzioni era sufficientemente motivato; l'atto doveva essere considerato legittimo, in quanto nessuna prova documentale aveva offerto la contribuente in relazione all'emissione degli scontrini fiscali per le operazioni contestate nel periodo accertato; in punto di fatto, inoltre, ha ritenuto che il locale era in grado di ospitare un adeguato numero di persone per la consumazione in loco.

Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso F.M., O.P., O.A., O.G., quali eredi di Ot.Ar., liquidatore della rosticceria O. s.n.c., affidato a tre motivi di censura.

L'Agenzia delle entrate ha depositato atto definitivo di costituzione con il quale dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26 e per violazione dell'art. 345 c.p.c., per travisamento dei fatti e delle circostanze relative al presente procedimento.

In particolare, i ricorrenti censurano la sentenza per avere pronunciato su motivi di ricorso proposti dall'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia della Commissione tributaria di secondo grado con cui erano state genericamente contestate questioni di fatto senza precisare le norme di legge che si assumevano violate, nonchè perchè generica sui motivi che avevano condotto all'accoglimento del ricorso e per mancata motivazione sulla questione relativa all'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione; censurano, inoltre, la sentenza per violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere ritenuto ammissibile l'introduzione di una domanda nuova relativa all'accertamento dell'orario in cui erano state effettivamente eseguite le operazioni di verifica.

Il motivo è inammissibile.

Va evidenziato che il motivo in esame, nel quale non è esattamente indicato a quali dei diversi motivi di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, la censura è riferita, contiene ragioni di doglianza che attengono, ora alla mancata pronuncia sulla inammissibilità del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria centrale, per violazione del D.P.R. n. 636 del 1973, art. 26, ora a vizi della motivazione, ora a violazione di legge, senza che sia possibile, nell'unitarietà del motivo, scinderne compiutamente le ragioni e i presupposti di censura.

Peraltro, va osservato che, con riferimento alla violazione dell'art. 26, sopra riportato, la parte ricorrente non riproduce il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, al fine di potere valutare che, effettivamente, con lo stesso erano stati proposti motivi diversi da quelli consistenti nella violazione di legge o in questioni di fatto; la pronuncia censurata ha adeguatamente motivato sulla questione dei limiti della motivazione per relationem dell'atto di contestazione; la questione dell'orario di svolgimento delle verifiche, particolarmente esaminata dalla Commissione tributaria centrale, non costituisce domanda nuova, ma una circostanza di fatto, diretta ad una migliore valutazione del materiale probatorio posto all'attenzione del giudicante.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione del principio di irretroattività, non avendo tenuto conto che solo per 915 ricevute poteva trovare applicazione la disciplina di cui al D.L. 4 ottobre 1982, n. 697, mentre per le altre trovava applicazione la normativa anteriore.

Il motivo è inammissibile in quanto si limita a prospettare la circostanza della non applicazione retroattiva della norma in esame, senza tuttavia specificare e riportare, in sede di ricorso, e quindi nell'inosservanza del principio di autosufficienza, il dettaglio delle indicate fatture nn. (—), al fine di consentire a questa Suprema Corte la verifica del motivo di censura in esame.

Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per errata interpretazione del D.M. 13 ottobre 1979, art. 1, per avere ritenuto applicabile l'obbligo di emissione delle ricevute fiscali anche alla fattispecie nella quale, in realtà, non vi era una somministrazione di pasti caldi o freddi da consumarsi al tavolo o al banco, ma una vendita per asporto prevista dalla convenzione con la SIP. Il motivo è inammissibile.

In realtà, sulla base del motivo di doglianza in esame la parte richiede di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di fatto già presi in considerazione dalla Commissione tributaria centrale, senza peraltro prospettare fatti decisivi per il giudizio la cui considerazione avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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