Cassazione, sentenza n. 6949 del 05/10/2018

Sentenza n. 6949 del 05/10/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
6949
Data
05/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava una cartella derivante da controllo automatico, nella parte in cui non riconosceva un credito IVA maturato nel 2008, annualità per la quale era stata omessa la dichiarazione, e riportato nel 2009. La CTR Lazio ha ritenuto provati i requisiti sostanziali del credito mediante libro giornale, registri IVA e liquidazioni periodiche, rilevando inoltre che l’eccedenza non era stata utilizzata in compensazione. L’appello è stato quindi accolto limitatamente al credito IVA, mentre sono rimaste valide le altre iscrizioni a ruolo non contestate; spese compensate.

Testo della pronuncia

FATTO E DIRITTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 29, con sentenza n. 9573/16, depositata il 20 aprile 2016, respingeva il ricorso presentato dalla S. IMMOBILIARE Srl per l'annullamento della cartella esattoriale n. 097 20130160184835, emessa a seguito di controllo automatico ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e dell'art. 54-bis DPR n. 633/1972 relativo al periodo d'imposta 2009, per omesso versamento IRES e mancato riconoscimento di un credito ai fini IVA di ? 56.629,00 derivante da eccedenza riportata nel precedente periodo d'imposta (2008).

In particolare, la Ctp riteneva infondate le doglianze della ricorrente in quanto il credito IVA, portato in detrazione per l'anno 2009, derivava dall'annualità precedente, 2008, per la quale la contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione. Per cui, pur tenendo conto della giurisprudenza e delle circolari che consentono al contribuente, anche in assenza di dichiarazione, di comprovare documentalmente il proprio credito, entro il termine previsto dagli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972, la ricorrente non risultava essersi attivata con alcuna istanza in tal senso.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la SMERALDA IMMOBILIARE Srl – rappresentata e difesa dal dott. F. G., commercialista con studio in Velletri (RM), Via L. n. xxxx – per chiederne la riforma, lamentando l'illegittimo comportamento dell'Agenzia delle Entrate, in quanto, secondo, Cass. civ. Sez. Unite, 08/09/2016, n. 17757: "La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto implica che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Di talché, in siffatta ipotesi, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto, ovvero non controverso, che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo di imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.". Pe cui, essendosi il contribuente attenuto agli obblighi formali-contabili prescritti dalla normativa interna, quali registri e liquidazioni periodiche, la cartella di pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi illegittima.

Resiste con atto di controdeduzioni depositato il 22 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma non escludendo, sulla base dei principi sanciti dalla Cassazione, l'esame dell'eventuale documentazione in possesso della società ai fini di un accordo conciliativo; nelle more, tuttavia, e comunque in riferimento alle iscrizioni a ruolo non contestate dalla stessa, chiede il rigetto dell' appello.

All'odierna pubblica udienza, l'appellante ha insistito sui motivi di gravame, precisando che il credito IVA vantato non è stato utilizzato. L'Ufficio ha insistito sul rigetto dell'appello.

La Commissione, sulla scorta dei principi sanciti, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la citata sentenza n. 17757 dell'9 settembre 2016, ritiene accoglibile l'appello della società nei limiti del mancato riconoscimento del credito ai fini IVA di ? 56.629,00 che risulta documentato dagli estratti del libro giornale e dei registri IVA anni 2008 e 2009, da cui si evincono le liquidazioni periodiche ed il riporto del credito che, anche successivamente, non risulta utilizzato dalla contribuente in compensazione.

Resta ferma la validità dell'iscrizione a ruolo, e quindi la procedura di riscossione, per gli altri importi indicati nella cartella originariamente impugnata, non contestati dalla società appellante.

In relazione alla parziale reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale per il Lazio, Sezione IVA, accoglie parzialmente l'appello come in motivazione e dispone l'integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, addì 18 settembre 2018.

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