Cassazione, sentenza n. 24016 del 03/10/2018

Sentenza n. 24016 del 03/10/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
24016
Data
03/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella per omesso versamento del saldo IRAP 2000 da parte di un’associazione professionale, annullata in primo grado con decisione confermata dalla CTR mediante un generico richiamo ai principi costituzionali sull’autonoma organizzazione. La Cassazione ha ritenuto apparente tale motivazione, perché non indicava gli elementi di fatto né le ragioni del rigetto dell’appello dell’Ufficio, impedendo il controllo sull’iter logico seguito. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

1. Con sentenza n. 163/13/10, depositata il 29 settembre 2010, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 63/2/05 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Il giudice di appello rilevava:

a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale che riguardava, tra l'altro, il recupero di un omesso versamento del saldo Irap per l'anno di imposta 2000, oltre interessi e sanzioni;

d) che la Commissione di primo grado aveva dichiarato la nullità della cartella in riferimento a detto importo;

e) che l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto la riforma dell'impugnata decisione insistendo sulla legittimità dell'iscrizione.

Tanto premesso, la CTR aveva confermato la decisione di primo grado rilevando che le contrastanti opinioni circa l'applicabilità dell'Irap al lavoro autonomo non possono prescindere dai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001.

2. Avverso la sentenza di appello, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 7 gennaio 2011, e ricevuto il 12 gennaio 2011, affidato a tre motivi.

3. L'Associazione contribuente ha depositato controricorso nonchè memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del controricorso, consegnato per la notifica il 23-01-2012, per tardività della notificazione che, ai sensi dell'art. 370 c.p.c., andava effettuata entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 369 c.p.c., e quindi entro il 21-2-2011.

Inammissibile anche la memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto non preceduta da tempestivo controricorso; la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo, infatti, mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., richiamato dall'art. 370 c.p.c., l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente, laddove, in mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria ma solamente partecipare alla discussione orale (vedi Sez. 5, Sentenza n. 6222 del 20/04/2012, conforme Sez. 5, Sentenza n. 11160 del 11/06/2004).

2. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in presenza di una motivazione solo apparente, priva dell'enunciazione della ratio decidendi e di ogni riferimento alle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno delle determinazioni assunte.

3. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non potendosi escludere a priori assoggettabilità ad Irap degli esercenti attività di lavoro autonomo in forma associata in presenza di beni strumentali con relative quote di ammortamento, spese per lavoro dipendente, canoni di locazione e spese per immobili.

3. Con il terzo motivo lamenta una insufficiente motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la decisione impugnata omesso ogni valutazione in ordine alle circostanze di fatto, non contestate, allegate a sostegno dell'esistenza di una autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.

4. Il primo motivo merita accoglimento.

4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una "motivazione apparente" allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

4.2. Venendo al caso di specie, il giudice di appello si è limitato a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure, senza neanche riprodurne il contenuto, nè tanto meno illustrare neppure sinteticamente – le ragioni per cui aveva inteso disattendere i motivi di gravame, effettuando un unico richiamo generico ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001.

Premesso che in tema di IRAP, l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata, e che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (vedi tra le tante Sez. 5, Sentenza n. 8120 del 23/05/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8556 del 14/04/2011), è evidente che il solo richiamo ai principi affermati in materia dal Giudice delle leggi non consente di individuare gli elementi da cui il Collegio ha tratto il proprio convincimento, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento sotteso alla decisione.

In effetti la C.T.R. si è limitata a rinviare del tutto genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado senza neanche effettuare un richiamo per relationem a quella decisione che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 642 del 2015, avrebbe consentito di individuare, in riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, la spiegazione, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, delle ragioni, attribuibili al giudicante, giustificanti la decisione di rigetto del gravame.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame, anche per le spese, alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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