Cassazione, ordinanza n. 24435 del 05/10/2018

Ordinanza n. 24435 del 05/10/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
24435
Data
05/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la tempestività di un accertamento per IRPEG, IRAP, IVA e ritenute relativo al 1999, che la CTR aveva ritenuto tardivo valorizzando le risultanze del cassetto fiscale come prova della dichiarazione IVA. La Cassazione afferma che, secondo la disciplina applicabile, tali risultanze non provavano la presentazione della dichiarazione e rileva inoltre l’omessa presentazione delle dichiarazioni IRPEG e IRAP, con conseguente operatività della proroga dei termini. Accolti tre motivi e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE

Con sentenza n. 44/05/10 del 5/2/2010 la CTR della Lombardia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 97/04/08 della CTP di Milano, che aveva accolto l'impu­gnazione avverso l'avviso di accertamento per IRPEG, IRAP, IVA e ri­tenute alla fonte IRPEF relativo all'anno 1999;

1.1. il giudice di appello premetteva che: a) la CTP aveva accolto il ricorso sul presupposto che il termine per l'esercizio dell'attività accer­ tativa fosse scaduto e che, comunque, l'accertamento fosse carente di motivazione e infondato; b) la sentenza della CTP era impugnata dall'Agenzia delle Entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell'appello proposto evidenziando che: a) «la notifica dell'avviso di accertamento risulta avvenuta il 22 agosto 2007, quando il termine del 31 dicembre

2006 stabilito dall'art. 57, comma 2 del D.P.R. 633/72 era scaduto, non potendosi al caso di specie applicare l'ulteriore proroga di due anni, stabilita dall'art. 10 della legge 289/2002, in presenza di omessa di­ chiarazione IVA che nel caso di specie sono [rectius:non] sussiste come documentalmente provato dalla contribuente»;

b) la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione IVA era stata fornita dalla Edil Vignate s.r.l. «con atto di fonte dell'Amministrazione Finan­ziaria che deve ritenersi prevalente rispetto a diverse risultanze deri­vanti dall'interrogazione dell'Anagrafe Tributaria»;

2. l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

3. la Edil Vignate s.r.l. resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

l. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 8 del d.P.R. 22 luglio 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 10 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando la tempestività della notifica dell'avviso di accerta­ mento in data 29/08/2007, in quanto, con riferimento all'anno 1999, la società contribuente avrebbe dovuto presentare dichiarazione unifi­ cata IVA, IRPEG ed IRAP e non lo ha fatto, con conseguente fissazione del termine per l'accertamento al 31 dicembre del quinto anno succes­ sivo a quello in cui la dichiarazione dovrebbe essere presentata (31/12/2005), poi prorogato di un biennio ex art. 10 della l. n. 289 del 2002;

2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., consistente nella coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare 1999 ai fini IRPEG, IRAP e IVA e nella con­ seguente impossibilità di ritenere presentata la sola dichiarazione IVA, laddove avrebbe dovuto presentarsi dichiarazione congiunta;

3. con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3, comma 10, del d.P.R. n. 322 del 1998 in rela­zione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che la prova della presentazione della dichiarazione non può essere fornita sulla base delle risultanze telematiche del cd. cassetto fiscale, ma solo nelle forme previste dalla legge;

4. con il quarto motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate si duole della motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR non avrebbe spiegato in cosa consistesse la prova della presentazione della dichiarazione IVA;

5. con il quinto motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e della l. n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evi­denziandosi che, in ogni caso, con riferimento all'IRPEG e all'IRAP il termine per l'accertamento non è decorso;

6. vanno esaminati congiuntamente il primo, il terzo e il quinto mo­tivo di ricorso, che sono fondati;

6.1. il ragionamento giuridico della CTR parte dal presupposto che la dichiarazione IVA sia stata regolarmente presentata dalla società contribuente e che la prova della presentazione sarebbe stata fornita dalla Edil Vignale s. .l. «con atto di fonte dell'Amministrazione Finan­ ziaria» che, stando a quanto risulta dagli atti delle parti, sarebbe costi­ tuito dalle risultanze del cd. cassetto fiscale, ritenute prevalenti sulle risultanze derivanti dall'esame dell'anagrafe tributaria;

la CTR, inoltre, nulla osserva in ordine all'IRPEG e all'IRAP, imposte per le quali non risulta essere stata presentata alcuna dichiarazione e che pure sono state oggetto di accertamento;

6.2. con riferimento alla intervenuta presentazione della dichiara­zione IVA, come correttamente osservato da parte ricorrente, l'unica prova consentita è quella prevista dall'art. 3, comma 10, del d.P.R. n.322 del 1998, applicabile ratione temporis, vale a dire prima della mo­difica apportata dall'art. 3 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, trattan­dosi di dichiarazione relativa all'anno d'imposta 1999 (cfr. Cass. n.11236 del 29/05/2015;Cass. n. 675 del 16/01/2015;Cass. n. 16003 del 29/07/2015);tra le modalità di prova della dichiarazione previste dalla disposi­ zione citata non rientrano le risultanze del cd. cassetto fiscale, anche perché, come osservato dalla difesa di parte controricorrente, trattasi di disposizioni

introdotte successivamente; la circostanza, poi, della perdita incolpevole della ricevuta di pre­ sentazione della dichiarazione da parte della società contribuente in ragione della dichiarazione di fallimento costituisce una questione di fatto che è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito che, sul punto, non si è pronunciato;

6.3. ne consegue che ha errato la CTR a ritenere provato il tempe­ stivo deposito della dichiarazione IVA e, di conseguenza, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal termine per l'accertamento, la cui proroga prevista dall'art. 10 della L. n. 289 del 2002 è stata dichiarata costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 356 del 31/10/2008 (in­ vero, il termine andrebbe a scadere il 31/12/2007 a fronte di un avviso di accertamento notificato il 29/08/2007);

6.4. con riferimento alle dichiarazioni IRPEG e IRAP, va prima di tutto esclusa la sussistenza di un giudicato interno, atteso che, da un lato, a CTP, nell'indicare la scadenza dei termini dell'azione accertativa, non fa alcun riferimento a tali tributi, e, dall'altro, risulta chiaramente dalla stessa sentenza della CTR, oltre che dal ricorso, che l'Ufficio ha proposto sul punto appello evidenziando che non è mai stata presen­ tata alcuna dichiarazione dei redditi (né, del resto, la stessa Edil Vi­ gnate s.r.l. ha mai affermato di avere presentato dichiarazioni a fini IRPEG o IRAP);

6.5. ciò premesso, il mancato deposito della dichiarazione a fini IRPEG e IRAP relativamente all'anno 1999 implica chiaramente che il termine per l'accertamento, anche in ragione della proroga ex art. 10 della l. n. 289 del 2002, non può ritenersi decorso con riferimento a tali tributi;

6.6. la sentenza della CTR va, dunque, cassata con rinvio e rimessa per nuovo esame alla CTR della Lombardia, che applicherà i principi di diritto sopra enunciati;

7. il secondo e quarto motivo di ricorso restano assorbiti;

8. in conclusione vanno accolti il primo, terzo e quinto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e quarto; la sentenza impugnata va cassata in relazione a motivi accolti e rinviata alla CTR della Lombardia, in di­ versa composizione, perché provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, terzo e quinto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2018.

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