Cassazione, sentenza n. 8821 del 29/03/2019
Sentenza n. 8821 del 29/03/2019
A seguito dell’omessa dichiarazione dei redditi di una società di capitali, l’Agenzia aveva determinato induttivamente costi e ricavi utilizzando le dichiarazioni periodiche IVA; in appello la contribuente aveva poi invocato ulteriori componenti relativi a luglio 2001. La Cassazione esclude che la rideterminazione operata in primo grado, fondata sui dati forniti dalla stessa società e a essa più favorevole, introducesse una nuova pretesa. Conferma inoltre che l’allegazione dei dati di luglio costituiva un fatto nuovo, non un semplice documento, e non poteva essere proposta per la prima volta in appello; il ricorso è pertanto rigettato.
- Dichiarazioni
- Accertamento fiscale
- Società di capitali
- Processo tributario

