Cassazione, sentenza n. 8630 del 28/03/2019

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI Decisioni della Corte di cassazione - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c. - Inammissibilità - Contrasto con il principio unionale di effettività della tutela giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.

Tipologia
Sentenza
Numero
8630
Data
28/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I contribuenti chiedevano la revocazione di una precedente sentenza di Cassazione relativa al rimborso di sanzioni per tardivo pagamento dell’imposta di successione, sostenendo un errore sulla presenza di un atto autonomamente impugnabile e il contrasto con precedenti giudicati. La Corte esclude l’errore revocatorio perché la natura e l’impugnabilità dell’atto erano state oggetto di dibattito e valutazione, non di una mera svista percettiva; ribadisce inoltre che il contrasto di giudicati non consente la revocazione delle proprie decisioni e che tale limite è compatibile con Costituzione e diritto unionale. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Massima

L'inammissibilità della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c. non si pone in contrasto – oltre che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun "vulnus" al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 35/07/2008, depositata il 5/6/2008, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva dichiarato inammissibile il ricorso degli eredi P., contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate di Milano, in relazione all'istanza di rimborso di una somma corrisposta a titolo di sanzioni, per il tardivo pagamento dell'imposta di successione in morte di Pa.Gi..

La Commissione tributaria motivava la decisione affermando che, all'esito di un lungo contenzioso in ordine all'accertamento dell'imponibile, conclusosi con un provvedimento di riliquidazione dell'imposta seguito a uno sgravio, su base quindi giurisdizionale, l'Agenzia delle entrate aveva separatamente intimato anche il pagamento delle sanzioni, che l'atto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non era stato impugnato dai contribuenti sullo specifico punto, e che il ricorso avverso il silenzio-rifiuto non era consentito, stante l'esistenza di un atto positivo dell'Amministrazione autonomamente impugnabile.

Per la cassazione della sentenza, gli eredi P. proponevano ricorso affidato a quattro motivi, cui l'Amministrazione resisteva con controricorso.

Con sentenza n. 9010/2014, questa Corte rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, sul rilievo che era stata accertata dalla CTR l'esistenza, assieme al provvedimento di sgravio notificato il 17/12/2002 inteso a quantificare correttamente l'imposta dovuta, di un atto impositivo di irrogazione delle sanzioni, per ritardato versamento dell'imposta medesima, che tanto era frutto di una qualificazione del predetto atto tributario basata su di accertamento in fatto operato dal giudice di merito, e precluso al giudice di legittimità, che i contribuenti non avevano impugnato l'atto specifico, divenuto definitivo, così da non poter gravare il silenzio-rifiuto sull'istanza rimborso delle somme a detto titolo corrisposte, stante la insussistenza di un indebito.

Avverso la predetta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione, affidato a tre motivi, mentre l'intimata Agenzia delle entrate si è riservata la partecipazione alla udienza di discussione.

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono errore di fatto risultante dagli atti di causa, per avere la Corte ritenuto l'esistenza di un atto di irrogazione delle sanzioni autonomamente impugnabile, e non impugnato dai contribuenti, laddove gli iniziali avvisi di liquidazione dell'imposta di successione erano stati annullati dalla CTP di Milano, con sentenza n. 138/2001, passata in giudicato il 27/10/2001 per mancata impugnazione, così come erano state annullate le cartelle di pagamento notificate da E. s.p.a., giusta sentenza n. 10/20/2003 della medesima CTP, mentre il provvedimento di sgravio, notificato il 17/12/2002, non poteva essere impugnato, non rientrando nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Deducono, altresì, errore di fatto consistente nel mancato rilievo, da parte della Corte, della circostanza, pacificamente risultante dagli atti di causa, che le sanzioni indebitamente versate dai contribuenti non trovano alcun riferimento in un valido atto impositivo, stante le ricordate pronunce dei giudici tributari e la conseguente preclusione derivante dalla autorità della cosa giudicata.

Deducono, infine, l'illegittimità costituzionale degli artt. 391 bis e 391 ter c.p.c., in relazione all'art. 3, comma 1 Cost., agli artt. 24 e 117 Cost., nonchè all'art. 13 C.E.D.U., all'art. 4 VII Protocollo Addizionale della CEDU, ove interpretati nel senso che non prevedono la possibilità di demandare alla Corte di Cassazione la revocazione della decisione pronunciata in contrasto con altro precedente giudicato, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 5, stante l'esigenza di sostanziale omogeneità dei mezzi di impugnazione, pena la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, tutela del diritto di difesa, del divieto del ne bis in idem, e del diritto ad una effettiva protezione delle proprie ragioni.

Le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente, vanno disattese ed il ricorso per revocazione dichiarato inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che l'errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito, e muovendo da detta premessa si è evidenziato che: l'errore non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione ed incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poichè l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito (Cass. n. 12283/2004; n. 3652/2006; n. 10637/2007; n. 507/2008; n. 26022/2008; n. 22171/2010; n. 27094/2011; n. 28143/2018).

Sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, ai quali il Collegio intende dare continuità, si è ritenuto di dover escludere l'errore revocatorio tutte le volte che un fatto costituisce un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, in quanto se vi è valutazione di un contrasto tra le parti, non può esservi una svista percettiva, ma piuttosto la formulazione di un giudizio volto a risolvere il suddetto contrasto, che si sottrae al rimedio revocatorio, così che restano escluse dall'ambito della revocazione l'erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione (Cass. n. 14929/2018). Nel caso di specie, si legge nella sentenza impugnata che l'Agenzia delle entrate ha rideterminato la misura dell'imposta dovuta, sulla scorta della pronuncia del giudice tributario favorevole ai contribuenti, ed ha "separatamente intimato anche il pagamento delle sanzioni", che l'atto in oggetto, quello notificato il 17/12/2002, non è stato impugnato "su tale specifico punto", sicchè appare evidente come la questione concernente l'esistenza o meno di un atto impugnabile secondo le previsioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia stata affrontata dalla CTR lombarda e, quindi, portata ad emersione nel giudizio di cassazione, come questione controversa, da sottoporre a giudizio, e la soluzione della stessa ha costituito il fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità per escludere la fondatezza della prima delle censure allora proposte dai ricorrenti.

Del resto, il provvedimento di riliquidazione dell'imposta di successione, seppure di contenuto riduttivo dell'originaria pretesa impositiva contenuta negli atti caducati in via giurisdizionale, comporta una innovazione (quanto alle sanzioni) lesiva degli interessi dei contribuenti, e ne consegue che neppure può escludersi, quantomeno in linea di principio, l'autonoma impugnabilità del nuovo atto impositivo, privandosi altrimenti i contribuenti della possibilità di difesa, come appunto ritenuto dalla CTR con propria ed autonoma indagine di fatto, che ha superato il vaglio dei giudici di legittimità, la cui decisione non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che, in buona sostanza, abbia male valutato le argomentazioni sulla natura dell'atto tributario de quo, peraltro, richiedenti indagini ermeneutiche, che sono state poste a base del ricorso per cassazione.

E' appena il caso di richiamare il consolidato indirizzo di legittimità, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui l'impugnazione per revocazione proposta ex art. 395 c.p.c., n. 5, avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è inammissibile, risultando l'ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391 bis e ter (Cass. S.U. n. 11508/2012; n. 17557/2013; n. 23833/2015).

Quanto, poi, alla prospettata illegittimità del sistema impugnatorio qui considerato giova ricordare che " La disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395 c.p.c., n. 4) – nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione – non viola l'art. 111 Cost., atteso che questo non impone altro vincolo, per il legislatore, se non la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali e non risultando irrazionale la scelta legislativa di limitare all'appello e al ricorso per cassazione l'esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell'errore di percezione.", così come "non viola il diritto dell'Unione Europea, non recando alcun "vulnus" al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea riconosce, da un lato, l'importanza del principio della cosa giudicata, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia, e rimettendo, dall'altro, le modalità di formazione della cosa giudicata e quelle di attuazione del relativo principio agli ordinamenti giuridici degli stati membri." (Cass. S.U. n. 13181/2013; n. 8984/2018).

Le spese processuali non vanno liquidate in difetto di attività difensiva dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019

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