Cassazione, sentenza n. 8821 del 29/03/2019

Sentenza n. 8821 del 29/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8821
Data
29/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

A seguito dell’omessa dichiarazione dei redditi di una società di capitali, l’Agenzia aveva determinato induttivamente costi e ricavi utilizzando le dichiarazioni periodiche IVA; in appello la contribuente aveva poi invocato ulteriori componenti relativi a luglio 2001. La Cassazione esclude che la rideterminazione operata in primo grado, fondata sui dati forniti dalla stessa società e a essa più favorevole, introducesse una nuova pretesa. Conferma inoltre che l’allegazione dei dati di luglio costituiva un fatto nuovo, non un semplice documento, e non poteva essere proposta per la prima volta in appello; il ricorso è pertanto rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società F. S.r.l. omise la presentazione della dichiarazione modello unico società di capitali 2002 per l'anno d'imposta 2001.

2. L'Agenzia delle Entrate di Como procedette quindi ad accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 39 e 41 ed D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 55, emettendo nel 2008 l'atto di accertamento n. (OMISSIS). L'Agenzia determinò i costi e i ricavi sulla base delle dichiarazioni periodiche IVA presentate dalla società nell'anno d'imposta 2001.

3. In data 10/7/2008 la società F. S.r.l. presentò istanza di accertamento con adesione, ritenuta dall'Ufficio non procedibile. Successivamente la stessa società presentò ricorso alla C.T.P. di Como contestando l'applicazione del metodo induttivo senza la preventiva verifica del sostenimento anche di costi da parte della contribuente, diversi da quelli dell'acquisto di beni destinati all'attività commerciale; assumendo altresì che la determinazione del reddito di impresa come differenza tra operazioni imponibili di acquisto e vendita ai fini IVA determinerebbe una quantificazione arbitraria del presupposto impositivo; ed affermando, infine, che il reddito d'impresa avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto anche dei costi sostenuti dalla società nell'anno d'imposta aggiuntivi e diversi da quelli relativi al solo acquisto di beni.

4. L'Agenzia delle Entrate si costituì in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.

5. Il ricorso della contribuente veniva parzialmente accolto dalla CTP di Como che determinava il reddito d'impresa in Euro 221.131,61.

6. Avverso tale sentenza la società F. S.r.l. interponeva gravame dinanzi alla C.T.R. della Lombardia; l'Agenzia delle Entrate si costituiva resistendo all'appello e proponendo a sua volta appello incidentale.

7. All'esito del giudizio d'appello la C.T.R. rigettava il ricorso della società contribuente la quale proponeva ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

8. L'ufficio finanziario si costituiva ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.p..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso, la società F., denunciando violazione di legge per falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, censura la sentenza della C.T.R. la quale avrebbe disatteso l'eccezione secondo cui i giudici di primo grado, a fronte di un accertamento effettuato dall'Ufficio di operazioni attive per L. 4.584.762.000 e di operazioni passive per L. 4.122.706.000, aveva rideterminato il reddito di impresa deducendo i costi documentati dal contribuente, detraendo l'importo di L. 486.011.418 dall'ammontare delle operazioni attive indicate dalla stessa società in L. 5.036.880.000, malgrado la mancata produzione da parte dell'Erario dei registri I.V.A. e ciò in violazione dell'art. 2967 c.c., comma 1, degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Assumeva la ricorrente che tale fatto mutava i termini della contestazione in quanto in tal modo venivano dedotti in giudizio motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'avviso di accertamento, talchè la C.T.R. avrebbe dovuto ritenere inammissibile la domanda D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57.

2. La censura è infondata.

3. Invero, la C.T.P. si era limitata a rideterminare i termini della controversia utilizzando e privilegiando i dati forniti dalla società ricorrente rispetto a quelli originariamente determinati dall'ufficio; dati dei quali il giudice di primo grado aveva tenuto conto proprio sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa contribuente la quale aveva riconosciuto di avere emesso fatture per tale importo. Correttamente peraltro la C.T.R. ha escluso di dovere disattendere la doglianza della contribuente, trattandosi di osservazioni da cui scaturiva un accertato più favorevole per la medesima e pertanto meritevoli di accoglimento anche in assenza di documenti.

4. Con il secondo motivo del ricorso, la società F., denuncia violazione di legge per falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, art. 2697 c.c., artt. 115, 116 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, nonchè ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, contestando l'affermazione della C.T.R. di non avere mai dedotto specificamente nel giudizio di primo grado i costi relativi al mese di luglio 2001 come componenti negativi di reddito, avendovi fatto riferimento solo in appello.

5. Anche tale censura è priva di qualsiasi fondamento.

6. La F. S.r.l. nel ricorso di primo grado ha lamentato genericamente l'omessa valutazione dei costi non risultanti dalle dichiarazioni I.V.A. sulla cui base l'Agenzia delle Entrate aveva fondato l'originario avviso di accertamento, senza tuttavia far cenno alcuno, se non nel giudizio di appello, alla contabilità relativa al mese di luglio 2001 contenente ulteriori dati attivi e passivi.

7. E' indubbio che detta allegazione introduceva nel giudizio di secondo grado un fatto del tutto nuovo e non semplicemente un nuovo documento relativo ad un fatto già prima allegato, inammissibile in appello stante il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

8. La pretesa della ricorrente di estendere il calcolo dei costi e dei ricavi relativi ad un periodo (luglio 2001) non sottoposto alla valutazione del giudice di primo grado ha infatti natura di eccezione in senso proprio e non è quindi rilevabile d'ufficio, nè proponibile per la prima volta in grado d'appello (cfr. Cass. sez. 5 7/07/2017, n. 16803; sez. 6-5 9/1/2015, n. 171; sez. 5, 27/1/2012, n. 1154; sez. 5, 8/6/2011, n. 12442).

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dunque rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in 5.600,00 Euro per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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