Cassazione, sentenza n. 8626 del 28/03/2019

Sentenza n. 8626 del 28/03/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
8626
Data
28/03/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la rettifica ICI per il 2004 e 2005 su terreni che la CTR aveva ritenuto non edificabili per insufficienza della prova comunale e mancata inclusione nei piani di lottizzazione. La Cassazione ha stabilito che rileva la qualificazione edificatoria contenuta nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dagli strumenti attuativi, mentre non incidono le successive vicende del piano. Ha quindi accolto il ricorso comunale, cassato la sentenza e, decidendo nel merito, respinto il ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 995 del 23.3.2017 non notificata la Commissione Regionale di Bari, sezione distaccata di Taranto, accoglieva l'appello proposto da S.D. nei confronti del Comune di Grottaglie che aveva emesso a carico della contribuente un'avviso di accertamento avente ad oggetto la rettifica dell'Ici per le aree ritenute edificabili in relazione alle annualità 2004 e 2005.

Il Giudice di appello affermava che l'Amministrazione Comunale non aveva fornito riscontro probatorio con riguardo alla ritenuta edificabilità dei lotti. Non era sufficiente, al riguardo, la documentata edificabilità di alcuni terreni contigui a quello della ricorrente essendo parimenti documentato che tali terreni, a differenza di quello della ricorrente, erano stati compresi nei piani di lottizzazione.

Neppure era fondato il richiamo, da parte del Comune ad un PRG del 1988 posto che quest'ultimo era stato del tutto stravolto e cancellato da una sentenza del Tar Puglia n. 26327/ 2008 oltre che dalla delibera della Giunta Regionale n. 1193/1998.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Grottaglie affidandosi a due motivi di ricorso.

Si è costituita S.D. eccependo in via preliminare l'improcedibilità e l'inammissibilità' del ricorso e spiegando ricorso in via incidentale in punto spese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato il mancato esame di un fatto decisivo del giudizio da parte del Giudice di appello che non avrebbe tenuto conto del recepimento, attraverso le delibere comunali n. 24 del 12.5.2002 e n. 52 del 19.7.2002, del PRG 2003 nello strumento urbanistico in epoca antecedente alle annualità d'imposta oggetto del contenzioso (2004 e 2005). Il ricorrente infatti ha sottolineato che sin dal 2002 il terreno della contribuente anche all'esito dell'annullamento con la sentenza n. 2632/2008 della delibera regionale di approvazione del PRG del 2003, fosse edificabile in base al piano regolatore generale adottato dal Comune.

Con altro distinto motivo ha denunciato la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett b).

Il ricorrente ha criticato il ragionamento seguito dal Giudice d'appello il quale aveva escluso l'edificabilità dei terreni in oggetto in quanto non rientranti nel programma di attuazione di cui alla delib. n. 2 del 2001 conformandosi in tal modo ad un orientamento ormai superato dalla pronuncia n. 25506 del 2005 resa dalla Suprema Corte a S.U. secondo cui l'inizio della procedura di trasformazione urbanistica di un suolo implica di per sè una trasformazione economica dello stesso che determina la valutazione di esso non più come terreno agricolo ma come area fabbricabile nonchè dalle decisioni della Corte Costituzionale (ordinanza n. 41 del 27.2.2008 e n. 266 del 10.7.2008).

La controricorrente, dal canto suo, ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità del ricorso in quanto depositato in cancelleria della Corte oltre il termine di 20 giorni stabilito dall'art. 369 c.p.c., comma 1.

Sotto altro profilo ha denunciato l'inammissibilità del primo motivo del ricorso in quanto rubricato semplicemente come omesso esame di un fatto deciso del giudizio senza riportare, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, l'iter argomentativo della sentenza n. 2632/2008 del Tar Bari sul quale si è incentrato il gravame.

Ragioni di ordine logico impongono di trattare preventivamente le questioni di rito.

Lamenta la controricorrente che il ricorso sarebbe stato depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dall'ultima notificazione prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 1.

Il rilievo è manifestamente infondato.

Il deposito del ricorso, secondo quanto emerge dagli atti della cancelleria, è avvenuto in data 12.9.2012 nel rispetto dei termini prescritti dalla richiamata normativa.

Occorre infatti considerare che il ricorso per cassazione è stato notificato in data 29.7.2017 e che nel periodo dal 1 al 31.8 vige la sospensione dei termini processuali.

Relativamente al secondo profilo va preliminarmente osservato che, ai tini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, nè la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (Cass. 2018 n. 12690).

In tale prospettiva, l'omessa indicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura.

E' stato infatti affermato che l'onere della specificità ex art. 366 c.p.c., n. 4, secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui al citato art. 360 (Cass. 2013 n. 17931).

Ciò posto nel caso in esame il Comune ricorrente, pur non indicando la norma che si assume violata, ha denunciato un omessa valutazione di un fatto decisivo indicato nella recezione, attraverso le delibere comunali n. 24 del 12.5.2002 e n. 52 del 19.7.2002, del PRG del 2003 in epoca antecedente alle annualità di imposta oggetto della controversia.

Circostanza questa che comproverebbe -sempre secondo la prospettazione dell'Amministrazione comunale- la natura edificabile del terreno della contribuente in base agli strumenti urbanistici in vigore.

Nel merito i motivi del ricorso che vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione sono fondati.

La commissione tributaria regionale non ha infatti adeguatamente considerato che, nelle annualità oggetto degli avvisi di accertamento opposto, i terreni in questione dovevano ritenersi edificabili perchè come tali previsti dal PRG del Comune di. Grottaglie che lo aveva adottato con le delibere consiliari n. 24 e 52 del 2002.

Ricorre, in proposito, il consolidato orientamento di questa corte di legittimità (si tratta di indirizzo già segnato da Cass. SSUU n. 25506/06 e successivamente più volte ribadito, fino a Cass. nn. 16485/16; 12308/17 e Cass. n. 25593/2017), secondo cui: "in tema d'ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. con modif. nella L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi".

Le SSUU citate. hanno tra l'altro osservato che "l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f), (…)".

Ciò che assume rilievo pertanto è la qualificazione come area edificabile attribuita nel piano regolatore nelle annualità di imposta in questione (2004 e 2005) e non le vicende ad esso successive che hanno prodotto una differente classificazione del suolo (annullamento della delibera regionale di approvazione del PRG).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso del Comune va accolto e può essere deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente.

Il ricorso incidentale diretto a censurare la statuizione sulle spese resta conseguentemente assorbito.

Resta da definire la disciplina degli oneri processuali dell'intero procedimento.

Ritiene la Corte che la sussistenza di obiettiva incertezza normativa sul requisito di edificabilità dei terreni ai fini Ici giustifichi la compensazione delle spese dell'intero procedimento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale; assorbito quello incidentale cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell'intero procedimento Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019

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