Cassazione, sentenza n. 8616 del 28/03/2019
Sentenza n. 8616 del 28/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8616
- Data
- 28/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il diniego di rimborso dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti destinati a usi diversi dalla combustione e carburazione, che i giudici di merito avevano annullato ritenendo il prelievo incompatibile con il diritto unionale. La Cassazione ha affermato che, per i presupposti successivi al 31 dicembre 2003, l’articolo 62 del decreto legislativo n. 504 del 1995 è rimasto vigente e il contrasto con la disciplina europea è venuto meno con la direttiva 2003/96/CE. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e respinto nel merito la domanda della contribuente.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 21 ottobre 2010, di reiezione dell'appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della M. s.r.l. per l'annullamento del diniego di rimborso avente ad oggetto l'imposta di consumo sugli oli lubricanti destinati ad uso diverso dalla combustione e dalla carburazione, versata dal dicembre 2004 all'agosto 2016, nonchè dell'imposta sugli acquisti di merci già immesse al consumo, per il periodo ottobre 2004 – agosto 2006.
2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha evidenziato che la facoltà prevista per i singoli Stati membri dalla direttiva 2003/96/CE di assoggettare ad imposte i prodotti destinati ad uso diverso dalla combustione e dalla carburazione – altrimenti esenti – è subordinata al fatto che tali imposte perseguano "specifiche finalità", insussistenti nella disposizione di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, relativa al tributo in oggetto.
3. Il ricorso è affidato a due motivi.
4. Resiste con controricorso la M. s.r.l.
5. L'Agenzia delle Dogane deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Dogane denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, art. 6, e della L. 23 dicembre 2006, n. 266, art. 1, comma 116, nonchè della Dir. 2003/96/CE del 27 gennaio 2003, per aver la sentenza impugnata escluso che, a decorrere dal 1 gennaio 2004, la messa in vendita o l'utilizzo di oli lubricanti fosse assoggettato all'imposta di consumo.
2. Con il secondo motivo deduce l'insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia, individuato nella legittimità della imposizione fiscale degli oli lubrificanti messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione e carburazione per il periodo successivo al 1 gennaio 2004.
2.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, comma 1, sottopone all'imposta di consumo gli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione.
Con sentenza del 25 settembre 2003, Commissione/Italia, la Corte di Giustizia ha osservato che tale disposizione, consentendo di colpire con altra imposta indiretta prodotti che vanno esonerati dall'accisa armonizzata, dà luogo ad elusione di ogni effetto utile della Dir. 25 febbraio 1992, 92/81/CE, art. 8, n. 1, lett. a), il quale dispone che gli oli lubrificanti possono essere assoggettati ad accisa solo se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti o combustibili (cfr., sul tema, altresì, Corte Giust., 10 giugno 1999, Braathens).
Ha dichiarato che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore tale disposizione, ha violato gli obblighi ad essa imposti dalla Dir. del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, art. 3, n. 2, e dalla Dir. del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, predetto art. 8, n. 1, lett. a).
Nelle more della procedura d'infrazione, l'Italia ha approvato il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, conv., con modif., nella L. 27 febbraio 2002, n. 16, il cui art. 6 dispone l'abrogazione dell'imposta di consumo in questione e il cui successivo art. 7 ne prevede la sostituzione con un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, a far data, però, dall'effettiva soppressione dell'imposta di consumo, correlata all'emanazione di un apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il regolamento non è stato emanato, di guisa che la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 116, ha stabilito che "l'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti…".
Nel frattempo, è stata emanata la nuova Dir. 2003/96/CE che ha esplicitamente abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 2003, le previgenti direttive in materia (1992/81/CEE e 1992/82/CEE) (art. 30), escludendo espressamente dal proprio ambito di applicazione i "…prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento" nonchè gli "usi combinati dei prodotti energetici", con l'avvertenza che "un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato" (art. 2, n. 4, lett. b).
Con riferimento al nuovo quadro normativo comunitario, la Corte di Giustizia, con sentenza del 5 luglio 2007, Fendt Italiana, ha affermato che gli oli lubrificanti non sono assoggettati all'accisa armonizzata e costituiscono prodotti in relazione ai quali gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposte che colpiscono tali prodotti, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.
Ha, quindi, concluso che il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, oggetto di scrutinio, nella parte in cui prevede la riscossione di un'imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento, non è contraria al diritto dell'Unione Europea.
Dalle riferite vicende che hanno interessato la disciplina della tassazione dei prodotti energetici, a livello unionale e nazionale, consegue che: il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 62, è tuttora vigente, in quanto il meccanismo abrogativo delineato dal D.L. n. 452 del 2001, non è divenuto operativo, perchè non è stato emanato il regolamento deputato all'istituzione del contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, e la vigenza della norma è confermata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 116; l'emanazione della Dir. 2003/96/CE, che ha abrogato le precedenti Dir. 1992/81/CEE e 1992/82/CEE, ha eliso i profili di contrasto dell'art. 62 con la normativa comunitaria; l'elisione di tali profili di contrasto ha prodotto l'effetto di fa venir meno il potere/dovere dell'autorità giudiziaria di disapplicare l'art. 62, con riferimento a presupposti impositivi verificatisi in data successiva al 31 dicembre 2003 (cfr. Cass. 19 aprile 2013, n. 9561).
Il giudice di appello, nel ritenere inapplicabile la normativa nazionale – per contrarietà con la normativa unionale e per abrogazione -, anche con riferimento a presupposti impositivi verificatisi dopo il 31 dicembre 2003, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto.
2. Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata cassata.
2.1. Non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
3. In considerazione dell'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, appare opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originario del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 30.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019
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