Cassazione, sentenza n. 8625 del 28/03/2019
Sentenza n. 8625 del 28/03/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8625
- Data
- 28/03/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva sulla sanzione ICI confermata dalla CTR dopo che le parti avevano concordato l’entità dell’imposta residua: l’avviso contestava l’omessa dichiarazione, mentre il giudice aveva ricondotto la condotta all’insufficiente versamento. La Cassazione ha distinto la violazione dichiarativa da quella concernente il versamento e ha escluso che il giudice possa contestare d’ufficio un illecito diverso, alterando il fatto posto nell’atto impositivo e violando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha pertanto cassato la decisione e dichiarato non dovute le sanzioni, assorbendo la censura sulle spese d’appello.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza n. 31 del 27.9.2013 non notificata la Commissione Regionale di Milano respingeva l'appello proposto da Q.A. nei confronti del Comune di Calco che aveva accertato a carico della ricorrente una maggiore imposta Ici per l'anno 2006 ed irrogato conseguentemente una sanzione pecuniaria per ommessa denuncia D.Lgs n. 473 del 1991, ex art. 14, comma 1, di Euro 1.067,61 oltre agli interessi.
Il Giudice di appello respingeva l'appello della contribuente, rilevando che le parti avevano raggiunto un accordo sull'entità del debito di imposta individuato nell'importo di Euro 996,44 sull'ammontare di quanto già era stato versato, pari ad Euro 688,22 e sull'ammontare del residuo debito ICI, pari ad Euro 308,22. A tale ultimo importo, affermava la Commissione tributaria regionale, era da applicare la sanzione D.Lgs n. 504 del 1992, ex art. 14, e non quella prevista dal del D.Lgs. n. 671 del 1992, art. 13 riferibile ad altre tipologie di impostazioni dirette e di Iva.
Rilevava poi che l'irrogazione della sanzione rappresentava una conseguenza diretta prevista dalla legge e che pertanto non fosse configurabile un vizio di ultra petizione e condannava la contribuente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune, liquidandolo forfettariamente in Euro 1.000. Annamaria Q. ha impugnato la sentenza della CTR di Milano affidando il ricorso a tre motivi.
In particolare ha denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui aveva confermato la sanzione pur in assenza della comminatoria da parte del Comune.
Ha infatti osservato che l'amministrazione aveva contestato nell'atto di accertamento la violazione di omessa denuncia con l'irrogazione della sanzione prevista dal D.Lgs n. 504 del 1992, art. 14, e che tale accertamento era stato annullato dalla Commissione Tributaria di primo grado sicchè l'applicazione di una diversa sanzione non chiesta dal Comune sarebbe avvenuta in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c.. Con un secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 2, in cui sarebbero incorsi i giudici di appello applicando la norma che sanziona unicamente la dichiarazione infedele non anche quella diversa dell'insufficiente versamento che è invece contemplata dal D.Lgs n. 471 del 1997, art. 13.
Da ultimo ha contestato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha liquidato le spese della seconda fase di giudizio pur in assenza di una costituzione della parte appellata.
Si è costituito con controricorso il Comune di Calco chiedendo il rigetto del ricorso.
Il primo e secondo motivo che devono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione sono fondati.
Va premesso il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del "tantum devolutum quantum appellatum", trattandosi in tal caso della denuncia di un "error in procedendo" che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. 17109/2009; Cass. 21421/2014).
Ora, il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c. – che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda – deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del "petitum", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa pe-tendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 919/1999; Cass. 6945/2007). Tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (Cass. 2018 n. 29200).
Ciò posto nel caso di specie l'illecito contestato con l'avviso di accertamento è rappresentato dall'omessa dichiarazione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 14, mentre la fattispecie accertata dal giudice era quella ben diversa dell'insufficiente versamento.
La violazione dell'obbligo di versamento dell'obbligazione tributaria (che comprende sia l'omesso che l'insufficiente o tardivo versamento cfr Cass. n. 2956 del 10.2.2006 in materia di Iva) è ontologicamente diversa dalla violazione degli obblighi dichiarativi.
La diversità del fatto contestato non consentiva al giudice di operare una sorta di derubricazione facendo rientrare nell'alveo del menzionato decreto, art. 14, comma 2 (afferente le dichiarazioni infedeli) l'insufficente versamento.
In questo quadro si deve osservare che la procedimentalizzazione disposta dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 1) che prevede come momento necessario l'atto di contestazione delle violazioni (art. 16) e la specifica tutela giurisdizionale (art. 18) non consente al giudice una discrezionalità relativa alla possibilità di contestare d'ufficio una fattispecie diversa di illecito. Ogni altra considerazione anche relativa alla spese del gravame resta assorbita.
La sentenza impugnata va cassata con conseguente non debenza della sanzione applicata.
L'alternanza degli esiti dei giudizi giustifica la compensazione del giudizio di merito.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del Comune secondo il principio della soccombenza e liquidate secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito dichiara non dovute le sanzioni; condanna il Comune di Calco al pagamento delle spese processuali della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 640.00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; dichiara compensate le spese del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

